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27 ottobre 2022
Dal Consiglio di Stato: serve una riflessione sui limiti degli obblighi di collaborazione con la PA richiesti in ragione della “cittadinanza digitale”
La violazione del dovere di soccorso istruttorio (procedimentale o informatico) va valutata alla luce di una serie di nuove tematiche, correlate all'individuazione dell'effettivo limite dell'onere di diligenza informatica che possa farsi gravare sul quisque de populo.
La Redazione
Decidendo sull'istanza di misure cautelari monocratiche presentata contro una sentenza del TAR Lazio, avente ad oggetto un concorso pubblico, il Consiglio di Stato, con decreto n. 5055 del 21 ottobre 2022, rammenta dapprima quelle che sono le condizioni richieste dalla legge per la concessione della misura:
  • il periculum in mora, ovvero l’effettiva esistenza di una situazione a effetti gravi, irreversibili e irreparabili, tale cioè da non consentire di attendere neppure il breve termine dilatorio che deve intercorrere tra il deposito del ricorso e la camera di consiglio in cui deve svolgersi l’ordinario scrutinio collegiale sull’istanza cautelare; 
  • il fumus boni iuris, ovvero la non evidenza di una sua radicale insussistenza.
 
Ciò posto, in punto di non evidenza dell’insussistenza del fumus boni iuris, la Quarta sezione ha poi osservato che la violazione del dovere di soccorso istruttorio - procedimentale o informatico - deve essere valutata alla luce di alcune nuove tematiche, essenzialmente correlate all’individuazione dell’effettivo limite dell’onere di diligenza informatica che possa ragionevolmente farsi gravare sul quisque de populo.
 
In particolare, devono essere posti i seguenti quesiti:
  1. se a carico del semplice cittadino, non “professionista”, sia traslabile tutto quanto la giurisprudenza abbia finora enucleato sulla partecipazione delle imprese alle pubbliche gare (o degli avvocati al processo telematico);
  2. se, e fino a che punto, a fronte di malfunzionamenti del sistema o del collegamento a esso, «il cittadino possa essere costretto a una sorta di “gioco dell’oca” per completare una procedura telematica impostagli (e altresì onerato di riuscire ad avvedersi per tempo dei propri insuccessi)»;
  3. se meriti adeguata considerazione la tesi che sul cittadino, non imprenditore/“professionista”, non possa gravare l’onere di munirsi d’una sorta di “ufficio informatico” per potersi correttamente rapportare con l’amministrazione pubblica, e che gli vada perciò riconosciuto, in ogni caso di difficoltà (salvo a postulare un generale obbligo di alfabetizzazione informatica quale precondizione per continuare a godere dei più elementari diritti civili), un soccorso amplissimo – preventivo, ma anche successivo – a carico della controparte pubblica.