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28 ottobre 2022
Il MiPAAF sostiene l’autoimprenditorialità giovanile e femminile: ecco chi potrà beneficiare delle agevolazioni

Con il Decreto del 20 luglio 2022, il MiPAAF ha previsto e disciplinato delle agevolazioni in favore di giovani e donne in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto.

La Redazione

In G.U. n. 252/2022 è stato pubblicato il Decreto del MiPAAF del 20 luglio 2022, recante «Misure in favore dell'autoimprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura».

Le agevolazioni si applicano:

precisazione

1. Alle microimprese e piccole e medie imprese costituite in qualsiasi forma che subentrino nella conduzione di un'intera attività agricola che eserciti da almeno 2 anni. Esse, inoltre, potranno beneficiare delle agevolazioni solo se presentano progetti ai fini dello sviluppo e del consolidamento dell'azienda mediante iniziative nell'ambito della produzione e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Nello specifico, i requisiti richiesti sono i seguenti:

- essere costituite da non più di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda;
- esercitare esclusivamente attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c.;
- essere condotte e amministrate da un giovane di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti oppure da una donna, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto oppure, in caso di società, essere composte per oltre metà delle quote di partecipazione nonché amministrate dagli stessi soggetti indicati;
- essere già subentrate da non più di 6 mesi alla data di presentazione della domanda nella conduzione dell'azienda ovvero subentrare entro 3 mesi;
- avere sede operativa in Italia.

2. Alle microimprese e piccole e medie imprese che presentino i progetti di cui sopra e che siano attive da almeno due anni in possesso dei requisiti di cui al numero 1, punti 2°, 3° e 5° da almeno due anni.

Per la realizzazione dei progetti indicati potranno essere concessi dei mutui agevolati a tasso zero per una durata complessiva pari a 10 anni e di importo non superiore al 60% della spesa ammissibile, oppure un contributo a fondo perduto che copre fino al 35% della spesa ammissibile.
I progetti finanziabili non possono prevedere investimenti che superano 1.500.000,00 euro e devono perseguire gli obiettivi di cui all'art. 3, comma 2, i cui relativi progetti possono essere stati avviati anche prima della presentazione della domanda.
Queste le spese ammissibili:

precisazione

  • Studio di fattibilità;
  • Opere agronomiche e di miglioramento fondiario;
  • Opere edilizie per la costruzione o il miglioramento di beni immobili;
  • Oneri per il rilascio della concessione edilizia;
  • Allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature;
  • Servizi di progettazione;
  • Beni pluriennali.

Le domande di ammissione potranno essere presentate a ISMEA, la quale definisce criteri, modalità di presentazione delle domande, procedure di concessione e liquidazione e limiti relativi agli interventi del presente Decreto.

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