La
Provincia autonoma di Bolzano con la deliberazione del 18 ottobre 2022, n. 747 (B.U.R. Trentino Alto Adige P. I-II 27 ottobre 2022, n. 43) ha approvato le disposizioni finalizzate al risparmio energetico. In particolare, l'articolo 27 della Legge provinciale del 10 gennaio 2022, n. 1 ha inserito l'articolo 2/
quater della Legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, recante
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Disposizioni in materia di risparmio energetico, energie rinnovabili e tutela del clima
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. La disposizione in esame prevede che ai fini del risparmio energetico, le porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali devono essere mantenute chiuse nel periodo di accensione degli impianti di riscaldamento e nel periodo estivo, qualora nei locali sia attivo un impianto di climatizzazione.L'obiettivo di questi criteri è quello di evitare inutili consumi di energia, mantenendo chiuse le porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali sia nel periodo di accensione degli impianti di riscaldamento, qualora nei locali sia attivo l'impianto di riscaldamento, nonché quando nei locali è attivo un impianto di climatizzazione, ad eccezione delle porte di accesso ove sia in funzione una barriera a lama d'aria per ridurre le perdite di energia.
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Per l'attuazione dei presenti criteri si applicano le seguenti definizioni:
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porta di accesso al pubblico: ingresso che viene utilizzato dai clienti;
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esercizio commerciale: punto vendita nel quale viene svolta attività di commercio al dettaglio;
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barriera a lama d'aria: apparecchiatura che impedisce la miscelazione tra l'aria interna e quella esterna con una barriera di aria formata da un flusso d'aria orientato che deve coprire l'intera larghezza dell'accesso;
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barriera a lama d'aria riscaldata: barriera a lama d'aria con una batteria di riscaldamento.
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Come precisato dal provvedimento in esame, per evitare inutili consumi di energia, le porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali devono:
- essere mantenute chiuse sia nel periodo di accensione degli impianti di riscaldamento, qualora nei locali sia attivo l'impianto di riscaldamento, nonché quando nei locali è attivo un impianto di climatizzazione;
- possono rimanere aperte durante il tempo necessario per l'entrata e l'uscita dal locale, nonché durante le operazioni di carico e scarico delle merci;
- le citare regole si applicano qualora le porte di accesso si affaccino direttamente verso l'aria esterna o verso ambienti attraversati dall'aria esterna.
Per rispettare quanto esposto e per ridurre il tempo durante il quale le porte di accesso rimangono aperte,
le porte scorrevoli automatiche devono essere dotate di rilevatore di movimento e le porte normali di chiudiporta automatico qualora sia possibile in base alle norme urbanistiche, edilizie e alle prescrizioni per la tutela dei beni culturali. La rimozione o il bloccaggio di porte e chiusure dell'accesso dell'esercizio durante l'orario di apertura non è consentita.
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Inoltre, le porte possono rimanere aperte per brevi periodi di tempo per creare la corrente d'aria necessaria per garantire il minimo ricambio d'aria necessario ai fini igienici nei locali privi di ventilazione meccanica. Fuori dal periodo di riscaldamento le porte di accesso possono essere lasciate aperte per rinfrescare naturalmente i locali, quando la temperatura esterna è inferiore a quella interna.
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Le disposizioni innanzi esposte
non trovano applicazione qualora sulle porte di accesso sia in funzione una barriera a lama d'aria per ridurre le perdite di energia. Questa eccezione vale solo per una porta di accesso al pubblico per ciascun esercizio commerciale. Quindi, l'apertura di porte e finestre è da evitare durante il funzionamento della barriera a lama d'aria su una porta di accesso per non perturbarne il funzionamento. Quando si utilizzano barriere a lama d'aria calda, il surriscaldamento delle stanze deve essere evitato tramite sistemi di regolazione adeguati. Per evitare inutili consumi di energia è consigliato di tenere chiuse anche le porte di accesso sulle quali è in funzione una barriera a lama d'aria quando l'afflusso di clienti è scarso.Da ultimo, come norme transitorie, il provvedimento regionale precisa che qualora non fossero installate porte di accesso all'entrata degli esercizi commerciali o queste non rispettino le disposizioni esposte,
queste dovranno essere adattate per conformarsi alle disposizioni di questi criteri entro 18 mesi dalla pubblicazione degli stessi.
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In base alle norme del Codice civile, laddove gli interventi costituiscono manutenzione straordinaria, l'obbligo di adempimento spetta al proprietario dell'immobile, salvo disposizioni diverse contenute nei contratti di locazione fra le parti.
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