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31 ottobre 2022
In arrivo il registro dei provvedimenti di applicazione delle sanzioni pecuniarie civili

Oggetto di iscrizione nel registro saranno i provvedimenti di applicazione delle sanzioni pecuniarie civili passati in giudicato ex art. 324 c.p.c..

La Redazione

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 253/2022 il Decreto del Ministero della Giustizia del 20 ottobre 2022, recante «Disposizioni relative alla tenuta, in forma automatizzata, di un registro dei provvedimenti di applicazione delle sanzioni pecuniarie civili».

Ai sensi dell'art. 1, il registro è istituito a livello nazionale presso la Direzione generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia e il suo sistema informativo consentirà lo svolgimento delle attività degli uffici riguardanti l'iscrizione, l'eliminazione, la trasmissione e la conservazione dei dati, nonché l'espletamento di attività riguardanti i servizi certificativi, anche nei rapporti con l'utenza, sempre nel rispetto dei criteri di completezza, aggiornamento, esattezza e sicurezza delle notizie e delle informazioni.
Le regole tecniche di funzionamento del sistema e di rilascio delle certificazioni saranno disciplinate con decreto del direttore della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero da adottare entro il 30 giugno 2023, previo parere del Garante Privacy.

Saranno iscritti nel registro i provvedimenti di applicazione delle sanzioni pecuniarie civili passati in giudicato ed ogni singola iscrizione conterrà:

precisazione

  • Cognome, nome, luogo e data di nascita, codice identificativo del destinatario del provvedimento;
  • Numero identificativo del procedimento;
  • Autorità che ha emesso il provvedimento;
  • Data di pubblicazione, dispositivo relativo alla sanzione pecuniaria civile e norme applicate;
  • Luogo, data e tipo di illecito
  • Sanzione pecuniaria civile applicata.

L'eliminazione del provvedimento avverrà automaticamente una volta decorsi 10 anni dalla data in cui sono state effettuate le sanzioni ovvero per morte della persona a cui esse si riferiscono. Saranno inoltre oggetto di eliminazione

precisazione

  • I provvedimenti giudiziari oggetto di revocazione;
  • I provvedimenti giudiziari per i quali non ricorrono i presupposti ex art. 4, comma 1.

L'art. 6 dispone che ciascuno ha diritto ad ottenere il certificato delle iscrizioni effettuate a suo nome senza formulare alcuna motivazione in merito e competenti al rilascio sono gli uffici giudiziari di primo grado che esercitano la giurisdizione civile.