Con l'ordinanza in commento, il Consiglio di Stato rammenta i casi in cui la parte, senza ufficio di difensore, può accedere personalmente al fascicolo informatico di causa.
Con l'ordinanza n. 8060 del 19 settembre 2022, il Consiglio di Stato ha ribadito i limiti alla possibilità di accedere al fascicolo telematico di causa della parte priva di difensore.
Come osserva il Consiglio, è consentito l'accesso al fascicolo informatico anche alle parti personalmente, ma va ricordato che l'art. 23 c.p.a. limita tale accesso solo ai giudizi in materia di accesso e trasparenza amministrativa, oltre che in materia elettorale e nei procedimenti vertenti sul diritto dei cittadini UE e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Ciò posto, l'accesso diretto al fascicolo telematico senza l'ufficio del difensore è circoscritta ai seguenti casi:
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Consiglio di Stato, sez. II, ordinanza (ud. 13 settembre 2022) 19 settembre 2022, n. 8060
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
- il richiedente è costituito in giudizio a mezzo di difensore munito di procura;
- se per un verso il citato art. 17, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021 prevede che l'accesso al fascicolo informatico dei procedimenti è consentito anche “alle parti personalmente”, per altro verso il pure citato art. 23 del Codice del processo amministrativo, sulla “Difesa personale delle parti” limita quest’ultima, senza l’assistenza del difensore, ai soli “giudizi in materia di accesso e trasparenza amministrativa, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”;
Ritenuto di conseguenza che l’accessibilità diretta della parte al fascicolo informatico senza l’ufficio del difensore vada circoscritta:
- ai casi in cui sia ammessa innanzi al giudice amministrativo la personale difesa;
- quando non sussista ancora la difesa tecnica, quando cioè la parte non abbia già conferito ad un avvocato il mandato difensivo;
- in ulteriori casi particolari e residuali pure concepibili in astratto (data la varietà delle contingenze possibili), ma che il richiedente ha l’onere di prospettare nella propria istanza una volta che - come nella fattispecie - gli risulti già assicurata la difesa tecnica e non gli risulti impedito l’esercizio del diritto di difesa garantito dall’art. 24 della Costituzione e - tramite il difensore munito di procura - dal citato art. 23 del Codice del processo amministrativo;
Considerato che ogni eventuale notizia inerente il procedimento giurisdizionale pendente risulta poter essere acquisita dal richiedente attraverso la normale interlocuzione con il proprio già officiato difensore; e che nella presente richiesta di accesso diretto senza ufficio di difensore non sono indicate ragioni che la giustifichino;
Considerato pertanto che la presente istanza risulta anomala e non giustificata; e tale da poter inficiare il principio di certezza delle situazioni giuridiche ed il regolare svolgimento del processo;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, che la presente istanza di accesso debba essere respinta;
Ritenuto che, date le caratteristiche della presente fase incidentale, la pronuncia sulle spese debba essere rimessa al definitivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione seconda) respinge l’istanza di accesso.
Spese al definitivo.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.