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31 ottobre 2022
Respinto l’accesso diretto della parte al fascicolo telematico se non rientra nei casi prescritti

Con l'ordinanza in commento, il Consiglio di Stato rammenta i casi in cui la parte, senza ufficio di difensore, può accedere personalmente al fascicolo informatico di causa.

La Redazione

Con l'ordinanza n. 8060 del 19 settembre 2022, il Consiglio di Stato ha ribadito i limiti alla possibilità di accedere al fascicolo telematico di causa della parte priva di difensore.
Come osserva il Consiglio, è consentito l'accesso al fascicolo informatico anche alle parti personalmente, ma va ricordato che l'art. 23 c.p.a. limita tale accesso solo ai giudizi in materia di accesso e trasparenza amministrativa, oltre che in materia elettorale e nei procedimenti vertenti sul diritto dei cittadini UE e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Ciò posto, l'accesso diretto al fascicolo telematico senza l'ufficio del difensore è circoscritta ai seguenti casi:

precisazione

  • Quando sia ammessa dinanzi al giudice amministrativo la personale difesa;
  • Quando non sussista ancora la difesa tecnica;
  • In altri casi residuali e particolari che il richiedente ha l'onere di prospettare nella propria istanza una volta che gli risulti già assicurata la difesa tecnica e non gli risulti impedito l'esercizio del diritto di difesa.