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2 novembre 2022
Inesistente la notificazione della cartella di pagamento proveniente da un indirizzo PEC non risultante nei pubblici elenchi

L'art. 16-ter D.L. n. 179/2012 prevede che ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale devono intendersi per pubblici elenchi i registri IPA, REGINDE e INIPEC.

La Redazione

Una società impugnava la cartella di pagamento avente ad oggetto la richiesta di pagamento IVA e IRPEF emessa a seguito di controllo automatizzato, deducendone la nullità o inesistenza giuridica poiché trasmessa da un indirizzo PEC diverso rispetto a quello contenuto nel pubblico registro, ai sensi degli artt. 16-ter D.L. n. 179/2012 e 3-bis L. n. 53/1994.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio affermando che l'atto si sarebbe comunque dovuto ritenere sanato da ogni vizio considerando che aveva raggiunto il suo scopo, ovvero la conoscenza da parte del destinatario.

Con la sentenza n. 9146 del 3 ottobre 2022, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli accoglie il ricorso, rilevando in via preliminare che il messaggio PEC a cui fa riferimento la contribuente e contenente la cartella di pagamento impugnata proveniva da un indirizzo PEC che non risultava a nome di “Agenzia delle Entrate – riscossione” in nessuno dei pubblici elenchi previsti dalla legge. A tal proposito, la Corte ricorda che l'art. 16-ter D.L. n. 179/2012 prevede che ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale devono intendersi per pubblici elenchi i registri IPA, REGINDE e INIPEC, potendo assicurare solo così la necessaria certezza circa la provenienza e la destinazione dell'atto notificando.
A tal proposito, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14916/2016 ha affermato che «L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità».
In materia tributaria, invece, vale il principio secondo cui «in tema di atti di imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa di efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocabilmente la piena conoscenza da parte del contribuente, entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potere all'Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio».
Segue l'accoglimento del ricorso.

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