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2 novembre 2022
Contenzioso tributario: è inammissibile il ricorso redatto in formato analogico

La notifica e il deposito degli atti processuali, dei documenti e dei provvedimenti giurisdizionali devono avvenire esclusivamente con modalità telematiche. A nulla rileva il raggiungimento dello scopo poiché la violazione delle norme sulla redazione dell'atto determina l'inesistenza e non la nullità dello stesso.

La Redazione

Un contribuente proponeva appello avverso la decisione della CTP con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso perché redatto in forma di documento analogico notificato a mezzo PEC. A fondamento del gravame, l'appellante sosteneva che il ricorso aveva raggiunto lo scopo perché si era ritualmente incardinato il contraddittorio.

Con sentenza n. 946/2 del 10 ottobre 2022, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte rigetta il ricorso.
I Giudici citano l'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 546/92 in base al quale le parti notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163. Quest'ultimo dispone che «le notificazioni telematiche devono essere effettuate mediante l'utilizzo di documenti informatici nativi, in formato pdf/A 1° o pdf/A 1b, e devono essere sottoscritti con firma digitale».

Nel caso di specie il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado deve ritenersi inammissibile perché redatto in forma cartacea, sottoscritto manualmente, scannerizzato e notificato a mezzo PEC. Né può ritenersi che nella specie l'atto abbia raggiunto lo scopo ex art. 156 c.p.c. e che pertanto la nullità risulti sanata, poiché la violazione delle norme sulla redazione dell'atto determina non la nullità dello stesso, ma l'inesistenza.