Ciò non accade quando quell'elemento formale, al quale l'ordinamento attribuisce la funzione di nesso tra il testo ed il suo apparente autore, sia desumibile da altri elementi indicati nell'atto stesso.
Il Condominio ricorre per cassazione contro la sentenza con cui il Tribunale aveva dichiarato inesistente l'atto di citazione in opposizione del ricorrente.
La controricorrente solleva eccezione di improcedibilità del ricorso per essere stato esso depositato attraverso modalità cartacee e non telematiche. Il ricorrente, infatti,...
Svolgimento del processo
Il Condominio di Milano via C. XX - via G. X-XX ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2203/2021 che ha accolto l'appello e, in riforma della sentenza non definitiva di primo grado del Giudice di pace di Milano, ha dichiarato l'inesistenza dell'atto di citazione in opposizione del ricorrente.
Resiste con controricorso I. L. s.r.l.
Memoria è stata depositata dal ricorrente; due memorie sono state depositate dalla controricorrente.
La controricorrente ha formulato istanza di rimessione della causa alle sezioni unite di questa Corte, essendo la questione oggetto del ricorso questione di massima di particolare importanza. Il Primo Presidente, con provvedimento depositato il 21 gennaio 2022, ha rigettato l'istanza considerando che dalla medesima non si desumono questioni di massima di particolare importanza, né contrasti nella giurisprudenza della Corte meritevoli di un intervento delle sezioni unite.
Motivi della decisione
I. In via preliminare, vanno respinte le eccezioni sollevate dalla controricorrente.
1. I. L. ha anzitutto eccepito l'improcedibilità del ricorso per essere stato il medesimo depositato secondo modalità cartacee e non telematiche: il ricorrente, nell'iscrivere a ruolo la causa, si è limitato ad allegare la mera copia/stampa del ricorso e della relativa notifica a mezzo posta elettronica certificata, attestandone la conformità, quando invece - in ossequio alle disposizioni di cui al d.m. 22/2021, all'art. 221, comma 5 del d.l. 34/2020, lette in combinato disposto con l'art. 9, commi 1-bis e ter della l. 53/1994 - l'originale del ricorso rilevante ai sensi dell'art. 362 c.p.c. è rappresentato dal file in formato .emi. La controricorrente osserva che, sebbene il d.m. n. 22/2021, che ha introdotto anche per il procedimento davanti alla Corte di cassazione il deposito telematico dei ricorsi, prospetti la mera facoltà cli utilizzo dei sistemi telematici, tuttavia l'art. 9, commi l-bis e ter della l. n. 53/1994, in relazione alle notifiche eseguite a mezzo di posta elettronica certificata, impone che sia depositato con modalità telematiche l'originale delle ricevute di accettazione e consegna, originale rappresentato dal file in formato .emi, con la conseguenza che la stampa del ricorso e della relativa notificazione, pur se attestati conformi, non può essere equiparata all'originale.
L'eccezione va respinta. Ad avviso della controricorrente i commi 1-bis e 1-ter dell'art. 9 della l. n. 53/1994 renderebbero obbligatorio il deposito telematico dei ricorsi con la conseguenza di rendere improcedibile il ricorso che non venga depositato in formato .eml. In tal modo la controricorrente non considera, appunto, che l'utilizzo dei sistemi telematici è meramente facoltativo in relazione al giudizio che si svolge davanti alla Corte di cassazione e che i richiamati commi 1-bis e 1-ter dell'art. 9 si limitano a disporre che "qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'art. 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte", modalità che sono state seguite dal ricorrente.
2. La controricorrente eccepisce poi l'inammissibilità del ricorso per carenza di procura speciale del difensore, in quanto la procura conferita dal Condominio prevede "facoltà evidentemente non compatibili con il conferimento di poteri finalizzato alla rappresentanza e difesa nel giudizio di legittimità".
L'eccezione va respinta: la procura alle liti è stata specificamente conferita per il "giudizio da promuoversi dinnanzi la Corte di cassazione, relativo alla impugnazione della sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 2203/2021", così rispettando quanto richiesto dall'art. 365 c.p.c.
II. Il ricorso è articolato in due motivi che rispettivamente lamentano:
1. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 125 e 156 c.p.c.;
2. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 83 c.p.c.
I due motivi sono manifestamente fondati. Il Tribunale di Milano, nel dichiarare inesistente l'atto introduttivo di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo perché privo della sottoscrizione del difensore, nonostante la provenienza dell'atto fosse desumibile dalla sottoscrizione apposta dal difensore per certificare l'autenticità della procura alle liti rilasciata in calce al medesimo atto, si è posto in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte. Si veda al riguardo Cass. n. 8042/2006, secondo cui "soltanto il totale difetto di sottoscrizione comporta l'inesistenza dell'atto, non quando quell'elemento formale, al quale l'ordinamento attribuisce la funzione di nesso tra il testo ed il suo apparente autore, sia desumibile da altri elementi indicati nell'atto stesso", così che deve escludersi l'inesistenza del medesimo allorché la sottoscrizione del difensore, pur mancando in calce all'atto introduttivo del procedimento, "figuri apposta per certificare l'autenticità della firma di rilascio della procura alle liti, redatta a margine dell'atto stesso, giacché, in tal caso, la firma del difensore ha lo scopo non solo di certificare l'autografia del mandato, ma anche di sottoscrivere la domanda e di assumerne, conseguentemente, la paternità". Tale giurisprudenza non è superata, come invece afferma il controricorrente, da successive pronunzie, cfr. al riguardo il provvedimento del Primo Presidente che ha rigettato l'istanza di rimessione alle sezioni unite.
III. Il ricorso va pertanto accolto e la causa deve essere rinviata al Tribunale di Milano; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità al Tribunale di Milano, in persona di diverso magistrato.