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3 novembre 2022
Cedolare secca: si può ricorrere alla remissione in bonis per sanare la tardiva comunicazione della revoca

Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'istituto della remissione in bonis può essere applicato anche alla tardiva comunicazione della revoca dell'opzione per la cedolare secca qualora il contribuente dimostri di aver tenuto un comportamento coerente con la sua scelta.

La Redazione
L'istante ha registrato il 28 novembre 2020 un contratto di locazione abitativa, optando per il regime della cedolare secca. Tuttavia esso, dopo aver deciso di revocare detto regime, ha comunicato la sua decisione al locatore, ma non all'Agenzia delle Entrate; conseguentemente, non è stata versata l'imposta di registro relativa all'annualità di riferimento.

precisazione

La cedolare secca permette di assoggettare il canone pattuito ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, delle relative addizionali regionali e comunali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione.

Ciò premesso, non avendo ancora presentato la dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2021, l'stante chiede
  • di poter comunicare la revoca dell'opzione entro il 30 novembre 2022 – termine ordinario di presentazione del suddetto documento - usufruendo dell'istituto della remissione in bonis, al fine di poter assoggettare a tassazione ordinaria il canone di locazione e di versare, anche se in ritardo, l'imposta di registro.

precisazione

La remissione in bonis consente di accedere a benefici fiscali o a regimi opzionali la cui applicazione risulta subordinata alla «preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti [...], laddove il contribuente:

  1. abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
  2. effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
  3. versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, ,secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista».
Con la risposta n. 530/2022 del 28 ottobre 2022, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'istituto in questione, per motivi di equità e trasparenza nei rapporti con il Fisco, può essere applicato anche alla comunicazione tardiva della revoca dell'opzione per la cedolare secca, purché si riscontri un comportamento coerente con la scelta comunicata in ritardo, ovvero il contribuente provi:
  • di aver tempestivamente comunicato al locatore la sua decisione;
  • di non aver corrisposto l'imposta sostitutiva con riferimento al secondo anno di locazione.
E ciò, nonostante il passaggio dal regime della cedolare secca a quello ordinario non sia propriamente riconducibile a «la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali».
 
Al fine di perfezionare la revoca, il contribuente dovrà pertanto:
  1.  inviare il prescritto modello RLI con la revoca entro il termine di presentazione "prima dichiarazione utile", ovvero entro il prossimo 30 novembre 2022;
  2. versare, senza possibilità di compensazione, «l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997», ovvero 250 euro;
  3. versare tardivamente, ove non già corrisposta, l'imposta di registro, maggiorata degli interessi e delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo18 dicembre 1997, n. 471, riducibili mediante il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997;
  4. assoggettare il canone di locazione ad imposta ordinaria e compilare la dichiarazione annuale in modo coerente con la scelta fatta.
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