Lo ha comunicato Cassa Forense, precisando che il nuovo articolato sarà inviato ai Ministeri Vigilanti per l'approvazione unitamente alla relazione tecnico attuariale.
Di seguito i punti principali della riforma:
- Ai futuri iscritti si applicherà il sistema di calcolo contributivo delle prestazioni in modo integrale.
- Per gli avvocati con anzianità di iscrizione inferiore a 18 anni al 31/12/2023 si applicherà un sistema di calcolo “misto”, equivalente al contributivo pro-rata (retributivo per gli anni antecedenti l'entrata in vigore della riforma e contributivo per gli anni successivi).
- Per gli avvocati già iscritti, con un'anzianità di almeno 18 anni al 31/12/2023, continuerà ad applicarsi l'attuale sistema retributivo, con la modifica del coefficiente di rendimento per il calcolo della pensione da 1,40% a 1,30%, solo per gli anni successivi all'entrata in vigore della riforma.
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L'aliquota per il calcolo del contributo soggettivo verrà gradualmente innalzata di due punti (16% dal 2024 e 17% dal 2026) mentre il contributo soggettivo minimo verrà ridotto da circa 3.000 euro attuali a 2.200 euro. In questo modo si viene incontro alla fascia più debole dell'Avvocatura che, fino ad un reddito di € 17.324 potrà contare su una effettiva riduzione della contribuzione dovuta rispetto alla normativa vigente. |
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Le regole per l'accesso alla pensione di vecchiaia, vecchiaia anticipata e anzianità restano invariate. |
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Per gli iscritti dal 2024 i tre istituti verranno riunificati, in pensione di vecchiaia, con calcolo interamente contributivo e con requisiti di accesso più favorevoli (20 anni di anzianità contributiva). L'adeguatezza delle prestazioni per i nuovi iscritti resta garantita da un meccanismo di calcolo che aggiunge al montante contributivo anche un punto percentuale di quanto versato a titolo di contributo integrativo. |