Svolgimento del processo
1. la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa città che aveva rigettato l'opposizione proposta da (omissis), nel contraddittorio dell'I.N.P.S. e dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione, avverso l'avviso di addebito con il quale era stato preteso dalla predetta il pagamento della contribuzione dovuta alla gestione separata, quale avvocato, per l'anno 2009;
2. la Corte d'Appello prendeva atto che, a fronte della declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e del fatto che non fosse stato proposto appello sul punto, nonostante l'impugnazione fosse stata notificata anche all'ente di riscossione, su tale profilo si era formato il giudicato;
3. nel merito, la Corte territoriale riteneva sussistente il debito contributivo ed infondata l'eccezione di prescrizione, in quanto nel presentare la dichiarazione dei redditi la ricorrente aveva omesso di compilare il quadro riguardante i parametri rilevanti rispetto alla sua denuncia (c.d. quadro RR) e ciò comportava la sospensione del termine prescrizionale per occultamento doloso del debito;
4. (omissis) e ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi;
5. l'I.N.P.S. ha depositato procura speciale alle liti, mentre Agenzia delle Entrate Riscossione, cui il ricorso è stato parimenti notificato, è rimasta intimata;
6. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.;
7. la ricorrente ha depositato memoria;
Motivi della decisione
1. il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) sostenendo che sarebbe da ritenere erronea l'individuazione della causa sospensiva della prescrizione derivante dal doloso occultamento del debito sul solo presupposto che la ricorrente non avesse compilato, nella dichiarazione dei redditi per l'anno di riferimento, il quadro RR riguardante la contribuzione previdenziale;
2. il secondo motivo adduce la violazione e falsa applicazione dei commi 25 e 26 della L. 335/1995 e dell'art. 18 L. 111/2011 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. e con esso si afferma che nel caso di specie mancherebbero i presupposti per l'iscrizione obbligatoria e\o d'ufficio alla gestione sperata I.N.P.S. sia in riferimento alla legge nazionale che alle norme europee;
3. infine, con il terzo motivo, si denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla questione, sollevata nei gradi di merito, della illegittima applicazione delle sanzioni civili di cui all'art. 116, co. 8, lett. b) della L. 388/2000 in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.;
4. i motivi possono essere esaminati congiuntamente, secondo la loro concatenazione logica;
5. va intanto esclusa la fondatezza del motivo afferente all'insussistenza del debito, avendo questa S.C. chiarito, con orientamento del tutto consolidato e reiterato in numerose pronunce, che «gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l’introduzione dell’automatismo dell’iscrizione – l’obbligo di iscrizione alla cassa Forense alla quale versano esclusivamente un contributo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale» (C. 321672018);
6. è poi del tutto corretta la conclusione assunta dalla Corte di merito secondo cui «l'obbligo di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo) ma anche occasionale - in questo caso se siano superati i limiti di cui all'art. 44, co. 2, d.l. 269/2003, n.d.r. - di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo», se il corrispondente reddito non sia già oggetto di obbligo assicurativo presso la cassa di riferimento;
7. non può però essere ammessa la contestazione, mossa con la memoria conclusiva, nella parte in cui si assume che sarebbe stata omessa la valutazione della abitualità nell'esercizio della professione forense, quale requisito necessario per l'iscrizione alla gestione separata;
8. si tratta di questione mista, di diritto e di fatto, la cui soluzione non deriva soltanto dalla misura assoluta del reddito (C. 4419/2021), ma dalla valutazione in concreto delle modalità di esercizio della professione e che non è stata proposta con il ricorso per cassazione, sicché essa non può essere introdotta nel processo successivamente;
9. la censura riguardante la prescrizione è invece fondata;
10. è vero che questa S.C. ha ritenuto che l'apprezzamento in ordine alla possibilità di ricondurre la mancata compilazione del quadro RR ad una fattispecie di doloso occultamento del debito individua una quastio facti (C. 7254/2021; v. ora anche C. 37529/2021);
11. tuttavia, la Corte territoriale ha impostato un nesso immediato e diritto tra quella sola omessa compilazione e la fattispecie sospensiva della prescrizione, senza null'altro argomentare, il che è in sé inidoneo ad integrare la fattispecie legale;
12. come dedotto nel motivo di ricorso per cassazione, infatti, il dolo che impedisce il decorso della prescrizione non consiste nella sola intenzionalità di non dichiarare una situazione rilevante a fini contributivi, ma deve altresì essere tale da impedire al creditore di esercitare il proprio diritto, profilo che la Corte territoriale non ha in alcun modo indagato e che, tenuto conti dei poteri ispettivi degli enti previdenziali e dei profili di evidenza esterna, anche formale (iscrizione all'albo etc.) della professione forense, non possono certamente essere presunti;
13. il motivo riguardante la misura delle sanzioni, rispetto al quale si assume che la Corte di merito non avrebbe pronunciato, non è invece in sé fondato, in quanto tale omissione non si è verificata;
14. nella sentenza impugnata è infatti affermato che la relativa eccezione andava respinta, atteso che le sanzioni «sono correlate ad una condotta omissiva del contribuente tale da ostacolare l'attività di accertamento dell'ente impositore»;
15. né è dirsi che si possa ravvisare un nesso logico necessario tra la pronuncia sul dolo impeditivo del corso della prescrizione, che qui viene cassata, e il predetto passaggio sulle sanzioni;
16. infatti, rispetto alle sanzioni, la Corte territoriale ha valorizzato l'omessa compilazione come condotta «tale da ostacolare» l'attività di accertamento e dunque in senso obiettivo ed anche a prescindere dal dolo, sicché, essendo in sé pacifico che quell'omessa compilazione vi fosse stata, la conclusione della Corte di merito non è di per sé travolta dal solo fatto che la pronuncia di merito risulti giuridicamente erronea sotto il profilo del dolo impeditivo della prescrizione, per quanto, evidentemente, ove tale eccezione di prescrizione fosse infine accolta, anche le sanzioni ne resterebbero caducate;
17. in definitiva, va accolto soltanto il primo motivo e la sentenza impugnata va cassata per il riesame della questione sulla prescrizione;
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione.