
…fatta eccezione per il caso in cui sia stata pronunciata sentenza di rigetto o di estinzione dell'opposizione al decreto, divenuta non più impugnabile prima della dichiarazione di fallimento.
L'attuale ricorrente proponeva domanda di ammissione al passivo al fallimento di una società risultante dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Sassari. Il Giudice delegato respingeva tale domanda rilevando l'inopponibilità del decreto al fallimento perché sprovvisto dell'esecutorietà
Svolgimento del processo
1.P.G.M. propose domanda di ammissione al passivo del Fallimento M.P Immobiliare s.r.l. per l’importo complessivo di € 70.130,00 risultante dal decreto ingiuntivo n. 1536/2008 emesso dal Tribunale di Sassari in data 8.12.2008.
2.Il Giudice Delegato, in accoglimento della proposta del curatore, respinse la domanda, rilevando l’inopponibilità del decreto al fallimento perché sprovvisto dell’esecutorietà ex art. 647 c.p.c.
3.Sull’opposizione proposta dalla ricorrente il Tribunale di Sassari ha confermato il rigetto della domanda di insinuazione allo stato passivo, in quanto il decreto ingiuntivo era stato munito di esecutorietà solo il 21.1.2021, data successiva alla dichiarazione di fallimento, aggiungendo che gli altri documenti prodotti dalla ricorrente risultavano privi di data certa.
4.Avverso tale decreto ha proposto ricorso per Cassazione P.G.M., affidandosi a due motivi illustrati con memoria. La Curatela non ha svolto difese.
5.Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
Motivi della decisione
1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 647 c.p.c. in relazione agli artt. 98 e 99 l. fall. (art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.), avendo il Tribunale errato nel dichiarare inopponibile al fallimento il decreto che, seppur privo di attestazione di esecutività ex art. 647 c.p.c., era comunque divenuto inoppugnabile.
1.1. Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 98 e 99 l. fall. in relazione all’art. 2704 c.c. (art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.); si sostiene che il giudice di merito ha erroneamente ritenuto che gli ulteriori documenti allegati a prova dell’esistenza del debito siano privi di data certa, quando invece, a detta della ricorrente, essi sono stati depositati in sede di procedimento monitorio e quindi sono dotati di data certa e risalente, ai sensi dell’art. 2704 c.c., al giorno del deposito in tale procedura.
2.Il primo motivo è inammissibile ai sensi dell’art 360 bis cpc avendo il provvedimento impugnato deciso la questione di diritto in maniera conforme alla giurisprudenza di questa Corte.
2.1 La ricorrente sostiene che l’opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo dipenda dal venir meno della possibilità di impugnazione, essendo irrilevante a tal fine la dichiarazione di esecutorietà dello stesso e cita, a sostegno delle proprie argomentazioni, la sentenza di questa Corte n. 24191 del 2021, dove si afferma che «Va osservato che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità alla quale il collegio intende dare continuità, il decreto ingiuntivo che sia stato opposto dal debitore poi fallito è opponibile alla massa fallimentare, a condizione che sia stata pronunciata sentenza di rigetto dell'opposizione, ovvero ordinanza di estinzione, divenute non più impugnabili - per decorso del relativo termine - prima della dichiarazione di fallimento, restando irrilevante che con i detti provvedimenti sia stata dichiarata l'esecutorietà del decreto monitorio, ex art. 653 c.p.c., ovvero che sia stato pronunciato, prima dell'apertura del concorso tra i creditori, il decreto di esecutività di cui all'art. 654 c.p.c. (Cass., n. 9933/18; n. 5657/19)».
2.2. In sostanza in tale pronuncia viene stabilito che il decreto ingiuntivo è opponibile alla massa fallimentare a condizione che il provvedimento di rigetto o estinzione dell’opposizione sia divenuto non più impugnabile prima della dichiarazione di fallimento; tale principio non può trovare applicazione al caso di specie dato che il decreto in esame non è stato oggetto di opposizione.
2.3Infatti, risulta agli atti che: a) il decreto ingiuntivo, è stato emesso in data 9.12.2008; b) avverso tale provvedimento non è stata proposta opposizione; c) in data 22.5.2019 è stato dichiarato il fallimento della società M.P. Immobiliare s.r.l.; d) solo in data 21.1.2021 è stato ottenuto il decreto di esecutività ex art. 647 c.p.c.
2.4 Pertanto deve essere applicato il consolidato orientamento di questa Corte, cui anche questo Collegio intende dare continuità, in base al quale «non è opponibile alla procedura fallimentare il decreto ingiuntivo non opposto ma privo di dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c. intervenuta prima della dichiarazione di fallimento» (Cass. n. 24157/2020).
2.5Tale principio è stato ribadito anche nella sentenza n. 22666/2021: «(…) in tema, occorre invero dare seguito al principio consolidato, più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “in assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ.. Tale funzione si differenzia dalla verifica affidata al cancelliere dall'art. 124 o dall'art. 153 disp. att. cod. proc. civ. e consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all'interno del processo d'ingiunzione ed a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Ne consegue che il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà, non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell'ipotesi in cui il decreto ex art. 647 cod. proc. civ. venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito, deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell'art. 52 legge fall.” (tra le molte, Cass. n. 22220/2018, Cass. n. 9576/2018; Cass. n. 18733/2017, Cass. n. 17865/2017, Cass. n. 16322/2017, Cass. n. 16177/2017, Cass. n.16176/2017, Cass. n. 15953/2017, Cass. n. 14692/2017)».
2.7. Il Tribunale, nel dichiarare l’inopponibilità del decreto divenuto esecutivo solo successivamente il fallimento, ha dunque correttamente applicato i principi sopra enunciati.
3.Il secondo motivo è, parimenti, inammissibile anche se la motivazione del decreto va rettificata in punto di diritto.
3.1 Dalla narrativa del ricorso per Cassazione si evince inequivocabilmente che M.G.P. ha posto a fondamento della domanda di insinuazione allo stato passivo esclusivamente il credito fondato su titolo giudiziale costituito dal decreto ingiuntivo, successivamente azionato in via esecutiva, e non sulla documentazione precedentemente posta a sostegno della richiesta di emissione del provvedimento monitorio.
3.2Sempre secondo quanto rappresentato dalla ricorrente, a fronte del provvedimento reiettivo del giudice delegato, è stata proposta opposizione ex art 98 l. fall. con la quale, senza fare alcun riferimento alla documentazione allegata alla richiesta di emissione del provvedimento monitorio, si sosteneva la piena opponibilità alla massa dei creditori del decreto ingiuntivo non opposto dalla società M.P. Immobiliare in bonis e divenuto definitivo ed esecutivo.
3.3Dunque l'unica domanda ab origine formulata e su cui il tribunale (dopo il giudice delegato) doveva pronunciarsi era quella di ammissione al passivo della P. per il credito da quest'ultima invocato e fondato sul decreto ingiuntivo, unico titolo accampato.
3.4La censura attinge, quindi, l’ulteriore nucleo motivazionale circa l’inopponibilità alla procedura della documentazione prodotta in quanto priva di data certa, che però riguarda una questione del tutto estranea al thema decidendum.
3.5In ogni caso il motivo non supera il vaglio di ammissibilità già ed anche perché privo di specificità.
3.6 Per consolidata giurisprudenza (cfr. tra le più recenti Cass 29093/2018, Cass. 19048/2016) il ricorrente quando intenda dolersi della non corretta valutazione di un atto o di un documento da parte del giudice di merito deve, ai sensi dagli artt. 366 1 comma nr. 6 e 369 2 comma nr 4 c.p.c, produrlo in atti o trascriverlo nel ricorso.
3.7. La ricorrente si è sottratta a tali incombenti in quanto, pur avendo indicato che i documenti sono stati prodotti con il ricorso per decreto ingiuntivo, non ne ha indicato il completo deposito alla data della successiva domanda concorsuale, nè ha riportato o trascritto almeno per passi essenziali – nella presente sede e dunque - nel corpo del ricorso il contenuto degli atti nelle parti (come il timbro di deposito della cancelleria, l’indice dei documenti depositati) funzionali al motivo odierno, documentandone la rituale e tempestiva introduzione nel processo, secondo le sue regole speciali, impedendo alla Corte di verificare la fondatezza della censura.
4.Conclusivamente il ricorso è inammissibile.
5.Nulla è da statuire sulle spese non avendo la curatela svolto attività defensionali.
P.Q.M.
la Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.