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8 novembre 2022
Superbonus: installazione di un impianto fotovoltaico e intestazione dell'utenza elettrica con il GSE
Se l'unità immobiliare è in comproprietà fra più soggetti, nel rispetto di tutte le condizioni normativamente previste, gli stessi hanno diritto alla detrazione in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, a prescindere dalla quota di proprietà.
La Redazione
Tizio e Caio sono comproprietari di un immobile. Tizio, ha effettuato, quale intervento "trainato" per il Superbonus, l'installazione di un impianto fotovoltaico. Come previsto dalla normativa, l'energia non auto consumata in sito (ovvero non condivisa per l'auto consumo) viene ceduta in favore del gestore dei servizi energetici (GSE). A questo proposito, però, Tizio è committente dei lavori di efficientamento nonché intestatario delle fatture e colui che ha effettuato i pagamenti delle stesse, mentre l'intestatario dell'utenza elettrica e del contratto con il GSE è Caio quale unico residente nell'abitazione.Ciò posto, Tizio ha posto l'interrogativo e, quindi, se ai fini del Superbonus, sia necessaria che il beneficiario dell'agevolazione -avendo sostenuto le spese per l'intervento di installazione dell'impianto fotovoltaico- debba essere anche intestatario dell'utenza elettrica e del contratto di cessione dell'energia in surplus al GSE. Su tale aspetto, l'Istante ritiene che la non coincidenza tra l'intestatario dell'utenza elettrica e del contratto con GSE con il beneficiario del Superbonus non costituisca causa ostativa all'applicazione delle agevolazioni in commento.

precisazione

In argomento giova ricordare che ai sensi del comma 5 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus spetta per le spese sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente a uno degli interventi "trainanti" di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione, nonché di adozione di misure antisismiche  che danno diritto al Superbonus, nonché per la installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici agevolati. Il successivo comma 7 del medesimo articolo 119 prevede che l'applicazione della maggiore aliquota è subordinata alla condizione che sia ceduta in favore del gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.a., l'energia non autoconsumata in sito, ovvero non condivisa per l'autoconsumo. In base alla predetta disposizione è, pertanto, necessario, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione fiscale, tra l'altro, che sia stipulata con il GSE la specifica convenzione che regola il ritiro commerciale dell'energia elettrica immessa in rete senza che sia posta dalla norma agevolativa alcuna ulteriore condizione in ordine ai soggetti che devono intervenire nella predetta stipula.

Premesso ciò, l'Agenzia dell'Entrate ha precisato che in assenza di una espressa previsione al riguardo, non occorre che vi sia coincidenza tra il titolare della detrazione e l'intestatario dell'utenza elettrica e conseguentemente anche del contratto di cessione dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico. Nella specie, in particolare, l'Istante aveva prodotto, con documentazione integrativa, il "contratto per il ritiro dell'energia elettrica" stipulato dal comproprietario dell'immobile con il GSE.
Pertanto, secondo il Fisco, in assenza di specifiche preclusioni nella norma e nel rispetto di ogni altra condizione richiesta, non oggetto della presente istanza, l'Istante possa fruire del Superbonus con riferimento alle spese sostenute per l'installazione dell'impianto fotovoltaico anche se l'utenza elettrica e il contratto di cessione con il GSE l'energia non auto consumata in sito ovvero non condivisa per l'auto consumo sono intestati all'altro comproprietario dell'immobile.

precisazione

Al riguardo, si fa presente che, in applicazione dei principi generali confermati - nella citata circolare n. 24/E del 2020 - anche nel caso dell'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica il Superbonus spetta ai contribuenti che hanno sostenuto le spese e che possiedono l'immobile oggetto degli interventi agevolabili in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) ovvero che detengono l'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio, e che sono in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

In conclusione, se l'unità immobiliare è in comproprietà fra più soggetti, nel rispetto di tutte le condizioni normativamente previste, gli stessi hanno diritto alla detrazione in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, a prescindere dalla quota di proprietà.