In caso di proposizione davanti al Tribunale, non è possibile applicare la traslatio iudicii in quanto trattasi di incompetenza per grado.
Il Tribunale di Cosenza dichiarava inammissibile l'impugnazione per revocazione del lodo arbitrale a risoluzione della controversia tra le parti, ritenendo che tale impugnazione avrebbe dovuto proporsi davanti la Corte d'Appello nel cui distretto è la sede dell'arbitrato e che non potesse operare l'istituto della translatio iudicii,...
Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 1682/2019 pubblicata il 31-7-2019 il Tribunale di Cosenza ha dichiarato inammissibile l'impugnazione per revocazione del lodo arbitrale emesso in data 13-4-2000 a risoluzione della controversia insorta tra L.P. e la C.E. s.r.l.. Il Tribunale, qualificato come rituale l'arbitrato impugnato, ha ritenuto la fattispecie regolata dagli artt.806 e ss. c.p.c. e, stante la previsione di cui all'art.931 c.p.c., ha ritenuto che l'impugnazione per revocazione avrebbe dovuto proporsi avanti alla Corte d'appello nel cui distretto è la sede dell'arbitrato e che non potesse operare l'istituto della translatio iudicii, trattandosi di incompetenza per grado.
2. Avverso questa sentenza L.P. propone ricorso, affidato a due motivi, nei confronti della C.E. s.r.l., che resiste con controricorso.
3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Le parti hanno depositato memorie illustrative.
Motivi della decisione
1.11 ricorrente denuncia: i) con il primo motivo la violazione delle norme sulla competenza, ex art.360, n.2 c.p.c., deducendo che in base ad interpretazione sistematica dell'art.831 c.p.c. solo nel caso di giudizio preventivo per nullità del lodo la competenza per l'azione "revocatoria" è radicata presso la Corte d'appello, e non anche nell'ipotesi in cui non sia stata proposta preventiva azione di nullità, come nella specie, dovendo, quindi, trovare applicazione il generale principio di cui all'art.398 c.p.c. in caso di revocazione straordinaria, per la prevalenza dell'interpretazione sistematica su quella letterale;
ii) con il secondo motivo la violazione di legge, ex art.360 n.3 c.p.c., con riferimento agli artt.44 e ss. c.p.c. e 50 c.p.c., per avere erroneamente il Tribunale ritenuto non applicabile il principio della translatio iudicii, mentre, anche qualora si fosse ritenuta sussistente un'ipotesi di incompetenza per materia, il Tribunale avrebbe dovuto fissare un termine per la riassunzione della causa davanti al giudice competente, ossia avanti alla Corte d'appello di Catanzaro.
2. Il primo motivo è infondato.
2.1. La revocazione del lodo, ai sensi dell'art. 831 c.p.c.1 si propone, nelle forme e nei termini di cui agli artt. 395 e ss. c.p.c., ma alla Corte d'appello, che ha una competenza funzionale in materia, in deroga all'art. 398 c.p.c.. A riguardo è chiaro ed inequivocabile il r r tenore letterale art.831 c.p.c. che, in base al testo novellato dalla l.n.25/1994 e sostanzialmente non modificato dal d.lgs.n.40/2006, ha capovolto il precedente regime di pregiudizialità del giudizio di nullità.
L'art. 831 c.p.c. non prevede, infatti, la pregiudizialità dell'impugnazione per nullità rispetto a quella per revocazione: non è cioè stabilito, come in passato, che il rimedio della revocazione possa esperirsi solo quando non può proporsi l'impugnazione per nullità, mentre è previsto che se i casi indicati nei nn. 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 si verificano durante il corso dell'impugnazione per nullità, il termine per la proposizione della domanda di revocazione è sospeso fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità. Pertanto l'impugnazione per revocazione del lodo (non più della "sentenza arbitrale"), va ora proposta unicamente avanti alla Corte d'Appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato (competenza funzionale), nel rispetto del termine e delle forme stabilite nel libro secondo, vale a dire entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione del lodo alle parti ovvero dal momento successivo in cui è sopravvenuto il fatto (o la conoscenza di tale fatto) corrispondente ad uno dei motivi di revocazione. Sotto il profilo dei rapporti con l'impugnazione per nullità non trova applicazione, vista la peculiarità di quest'ultima rispetto all'appello, la disciplina di cui all'art. 396, comma 2, c.p.c., atteso che il comma 2 dell'art. 831 contempla ora la sospensione del termine per proporre la revocazione «fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità».
A fronte del chiaro tenore letterale del citato art. 831 c.p.c., dunque, non è consentito il ricorso all'interpretazione "sistematica" nel senso invocato dal ricorrente, che viene argomentata in ragione della pregiudizialità del giudizio di impugnazione del lodo per nullità, non più prevista nel regime vigente.
3. Anche il secondo motivo è infondato.
3.1. Nell'ipotesi di proposizione al tribunale, anziché alla corte d'appello, della impugnazione per nullità del lodo arbitrale, trattandosi di incompetenza per grado, non opera il principio secondo il quale la tempestiva proposizione del gravame ad un giudice incompetente impedisce la decadenza della impugnazione, determinando la cosiddetta translatio iudicii, e l'impugnazione è inammissibile (Cass. 4159/2011; Cass. 19182/2013; Cass. 10988/2020). Occorre precisare che la decisione del Tribunale, in quanto non si pronuncia solo sulla competenza, ma chiude in rito il processo - non essendo ammissibile la translatio iudicii - non è impugnabile con regolamento di competenza, contrariamente a quanto assume la controricorrente.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore di parte controricorrente, dichiaratosi antistatario nella memoria illustrativa.
5. Non si ravvisano sussistenti, contrariamente a quanto afferma la controricorrente, i presupposti per la condanna del ricorrente ex art.96, ultimo comma, c.p.c., atteso che le questioni oggetto del contendere involgono tematiche interpretative e la condotta del ricorrente non è oggettivamente valutabile come "abuso del processo", secondo i canoni declinati da questa Corte (da ultimo Cass. 22208/2021).
6. Infine, in tema di patrocinio a spese dello Stato nei processi civili, la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione a detto patrocinio in relazione al giudizio di cassazione spetta al giudice del rinvio ovvero - per le ipotesi di definizione del giudizio diverse dalla cassazione con rinvio - al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; quest'ultimo, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 388 c.p.c., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002 per la revoca dell'ammissione ( Cass. S.U. 4315/2020).
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori, come per legge, da distrarsi in favore del difensore della controricorrente dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.