Superbonus: interventi trainati di eliminazione delle barriere architettoniche e spese strettamente collegate
Il Condominio Istante, composto da sei unità residenziali (categoria catastale A/6), effettuerà interventi "trainanti" di coibentazione (Superbonus) effettuati sulle parti comuni (intervento di coibentazione delle superfici opache verticali e orizzontali). Contemporaneamente, verrebbe installato un ascensore quale intervento trainato di eliminazione di barriere architettoniche. Per l'installazione dello stesso è necessario l'acquisto, da parte del Condominio, di un locale cantina attualmente di proprietà di un solo condomino per realizzare il vano motore e la fossa di termine corsa inferiore.
Ciò premesso, l'Istante ha posto l'interrogativo e, quindi, se le spese che dovranno sopportare i condomini, per l'acquisto del suddetto vano cantina, possano rientrare in quelle detraibili per l'intervento prospettato quali spese connesse all'installazione dell'ascensore. Secondo il Condominio, il costo che dovranno sopportare i condomini per l'acquisto del locale cantina, da adibire a locale tecnico necessario per l'installazione dell'ascensore, debba rientrare tra le spese detraibili di cui al Superbonus insieme al costo dell'impianto ascensore e delle opere connesse.
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In argomento giova ricordare che con la citata Circolare 23/E del 2022 è stato specificato che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, tra gli interventi "trainati" dagli interventi di efficienza energetica rientrano anche quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità. Analoga disposizione è inserita anche nel comma 4 del medesimo articolo 119 del Decreto Rilancio per effetto della quale i predetti interventi sono ammessi al Superbonus anche nell'ipotesi in cui siano effettuati congiuntamente agli interventi antisismici ivi indicati. Inoltre, nella circolare n. 28/E del 2022 è stato, inoltre, ribadito che la detrazione spetta anche per le spese sostenute, anche prima dell'inizio dei lavori, per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (Decreto interministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41).
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Premesso ciò, l'Agenzia dell'Entrate con la
risposta a interpello n. 547 del 4 novembre 2022 ha precisato che l'elencazione riportata non ha valore tassativo in quanto è riferita ai costi ulteriori, rispetto a quelli espressamente menzionati, connessi all'intervento edilizio quali, ad esempio, le spese relative allo
smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori e la tassa per l'occupazione del suolo pubblico; non sono, invece, agevolabili, ad esempio, i costi di trasloco e di custodia in magazzino dei mobili per tutto il periodo di esecuzione dei lavori. In sostanza, la detrazione spetta con esclusivo riferimento alle spese sostenute per la
"realizzazione di specifici interventi" nonché a quelle strettamente collegate alla realizzazione degli interventi stessi, tra le quali non possono rientrare anche i costi sostenuti per l'acquisto dell'unità immobiliare oggetto dei lavori. Dunque, secondo il Fisco, tale esclusione sussiste anche qualora, come nel caso di specie, l'acquisto riguardi il locale cantina necessario per l'installazione dell'ascensore.
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In sintesi, come specificato con la circolare n. 28/E/2022, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute per i lavori sulle parti comuni o sulle singole unità immobiliari, come ad esempio:
- la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);
- il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori);
- il rifacimento di scale ed ascensori;
- l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.
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In conclusione, come illustrato dall'Agenzia delle Entrate, il Superbonus per i costi sostenuti in relazione ai lavori eseguiti, compresi quelli trainati, è riconosciuto esclusivamente per le spese strettamente collegate alla realizzazione degli stessi. Non vi rientrano, invece, le spese sostenute per l'acquisto dell'unità immobiliare oggetto dei lavori così come per l'acquisto di locali necessari per l'installazione dell'ascensore, nel caso specifico analizzato.