Per i provvedimenti redatti e depositati telematicamente, il dies a quo coincide con la data in cui il giudice ha apposto la firma in modalità telematica. Pertanto, è irrilevante il giorno in cui la cancelleria conferisce il numero di repertorio alla sentenza.
In un giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni a seguito di sinistro stradale, la persona offesa ricorre in Cassazione a seguito dell'accoglimento parziale della domanda in punto di quantum debeatur. In sede di legittimità, la ricorrente sostiene che il Giudice di merito non avrebbe dovuto tener conto di dati probatori contenuti...
Svolgimento del processo
- che A.P. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 329/21, del 22 aprile 2021, del Tribunale di Locri, che - respingendone il gravame avverso la sentenza n. 2034/19, del 17 dicembre 2019, del Giudice di pace di Locri - ha confermato l'accoglimento solo parziale della domanda risarcitoria dallo stesso proposta nei confronti della società C. Assicurazioni A.r.l. (d'ora in poi, "C.");
- che, in punto di fatto, l'odierno ricorrente riferisce di aver convenuto m 6riudizio la società C., sul presupposto di aver subito lesioni - in qualità di terzo trasportato sulla vettura di proprietà di F.F. e condotta da G.F., assicurata per la "RCA" dalla predetta società - all'esito di sinistro stradale avvenuto il (omissis), in (omissis);
- che la domanda risarcitoria veniva accolta solo nei limiti di € 1.286,71, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- che il gravame proposto dall'attore soccombente - in punto di "quantum debeatul' - veniva rigettato dal giudice di appello, sul rilievo che, nella specie, fosse possibile fare riferimento alle sole risultanze dell'espletata CTU, non avendo il P. depositato il fascicolo di parte del primo grado di giudizio, contenente, tra l'altro, la documentazione medica prodotta a sostegno della domanda risarcitoria;
- che avverso la sentenza del Tribunale locrese ricorre per cassazione il P., sulla base - come detto - di tre motivi;
- che il primo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 359, 115, 347 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., nonché violazione dei principi del giusto processo ex art. 111 Cost., lamentando che la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado si sarebbe risolta in un vizio motivazionale della sentenza;
- che il secondo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione dell'art. 2729 cod. civ. e dell'art. 115 cod. proc. civ., poiché il Giudice di seconde cure avrebbe utilizzato delle mere congetture, non sussumibili nella nozione di presunzione semplice, al fine di sostenere, forzatamente, l'assenza di prova del nesso di causalità tra i postumi ritenuti sussistenti dal CTU e l'incidente per cui è causa;
- che il terzo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. - violazione degli artt. 115 e 132 cod. proc. civ., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero omessa valutazione di dati probatori contenuti nella CTU acquisita nel giudizio di primo grado e, specificamente, richiamata e prodotta unitamente all'atto di appello;
- che ha resistito all'impugnazione, con controricorso, la società C., chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata;
- che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bir cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 14 luglio 2022;
- che entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
- che il ricorso va dichiarato inammissibile;
- che ritiene, infatti, questo Collegio di non condividere le conclusioni rassegnate - nel senso del rigetto del ricorso – nella proposta del Consigliere relatore, dovendo, invece, accogliersi la preliminare eccezione di intempestività dell'impugnazione, sollevata
dalla controricorrente;
- cha la controricorrente ha, infatti, dedotto che dalla data di pubblicazione della sentenza, da essa identificata nel 22 aprile 2021, la notificazione del ricorso, risalente al 25 novembre 2021, risulta avvenuta (pur tenuto conto della sospensione feriale dei termini, di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 762) oltre il termine semestrale cx art. 327 cod. proc. civ.;
- che corretto è il presupposto su cui si fonda tale eccezione di tardività, vale a dire che il "dies a quo" del decorso del termine di impugnazione debba indentificarsi nel 22 aprile 2021, data cui la sentenza risulta "redatta e trasmessa telematicamente con l'applicativo Consolle del Magistrato";
- che secondo questa Corte, infatti, "in tema di redazione della sentenza in formato digitale, il procedimento decisionale è completato e si esterna fin dal momento del suo deposito per via telematica, divenendo da tale data il provvedimento irretrattabile da parte del giudice che l'ha pronunciato e legalmente noto a tutti, con conseguente decorrenza del termine lungo di decadenza per le impugnazioni ex art. 327 cod. proc. civ." (così, da ultimo, in motivazione Cass. Sez. 6-Lav., ord. 29 gennaio 2019, n. 2362, Rv. 652618-01, peraltro non correttamente massimata in termini; analogo principio si trova già affermato in Cass. Sez. 6-Lav., ord. 23 agosto 2016, n. 17278, Rv. 641016-01);
- che, pertanto, per i provvedimenti redatti e depositati dal giudice telematicamente, il "dies a quo" di decorrenza del termine c.d. "lungo" per impugnare si identifica con "la data in cui il magistrato estensore ha apposto la firma in modalità telematica" (così, sempre m motivazione, Cass. Scz. 6-Lav., ord. n. 2362 del 2019, cit.);
- che è, dunque, irrilevante la data in cui la cancelleria - nel caso che oggi occupa, quella del 26 aprile 2021 - conferisce il numero di repertorio alla sentenza, giacché la "attestazione del cancelliere completa la rappresentazione «esterna» dell'apposizione della firma digitale, garantendo che il documento informatico ne sia munito in originale", (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-Lav., ord. n. 17278 del 2016, cit.), tale, dunque, essendo la sua sola funzione;
- che, in particolare, l'arresto da ultimo citato, evidenzia come, con riferimento "all'ipotesi che alla redazione inte6rrale della sentenza provveda direttamente il giudice estensore, in particolare, in formato elettronico, questa Corte, a Sezioni Unite, si è [fosse, n.d.r.] già pronunciata («anche in previsione dell'entrata in vigore delle regole e specifiche tecniche dettate - artt. 15, 16 e 34 - dal Regolamento contenuto nel D._M. n. 44 del 2011 per l'adozione nel processo civile delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e succ. mod. ai sensi del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, art. 4, commi 1 e 2, convertito nella L. 22 febbraio 2010 n. 24»)", avendo "precisato che: «dal momento in cui il documento, conforme al modello normativo (art. 132 cod. proc. civ., e art. 118 disp. att. cod. proc. civ.), è conse6mato ufficialmente in cancelleria - ovvero è trasmesso in formato elettronico per via telematica mediante PEC (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 48) – il procedimento della decisione si completa e si esterna e dalla relativa data la sentenza diviene irretrattabile dal 6riudice che l'ha pronunziata; è letteralmente nota a tutti; inizia a decorrere il termine lungo di decadenza per le impugnazioni di cui all'art. 327 cod. proc. civ., comma 1; produce tutti i suoi effetti giuridici»" (così, nuovamente, Cass. Sez. 6- Lav., ord. n. 17278 del 2016, cit., che richiama testualmente la motivazione di Cass. Sez. Un., sent. 10 agosto 2012, n. 13794, Rv. 623301-01);
- che il presente ricorso è, pertanto, inammissibile per tardività;
- che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;
- che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso va dato atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 ma&,>io 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bù dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando A.P. a rifondere, alla società C. Assicurazioni A.r.l., le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in € 2.300,00 oltre € 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.