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Qualora ricorrano i presupposti previsti dalla |
Secondo la Legge regionale in commento, la Giunta regionale, sentiti gli Enti pubblici territoriali e gli Enti locali territorialmente interessati, cura i negoziati al fine di sottoscrivere accordi recanti misure di compensazione e misure di riequilibrio ambientale e territoriale, perseguendo i seguenti obiettivi:
- ridurre le ripercussioni negative delle infrastrutture e degli impianti sul territorio;
- garantire il miglioramento della sostenibilità ambientale di immobili e infrastrutture pubbliche;
- promuovere il risparmio energetico e la riconversione verso l'impiego diffuso di fonti energetiche rinnovabili, anche attraverso il potenziamento della misura del reddito energetico regionale di cui alla Legge regionale 9 agosto 2019, n. 42 (Istituzione del Reddito energetico regionale), e la creazione di comunità energetiche;
- realizzare interventi di forestazione in ambito urbano e periurbano;
- indennizzo anche a titolo di riequilibrio per concentrazione di attività, impianto e infrastruttura a elevato impatto territoriale.
Misure di compensazione
Al fine di contenere il costo del gas sostenuto dalle famiglie pugliesi e tenuto conto della mancata corresponsione di qualsiasi forma d'indennizzo o investimento anche a titolo di riequilibrio per concentrazione di attività, impianto e infrastruttura a elevato impatto territoriale, è disposta per ogni impianto o infrastruttura, nella misura del 3 per cento del valore commerciale del volume del gas prodotto, trasportato o importato in Italia, la misura di compensazione e riequilibrio territoriale a carico dei proponenti, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture di gas presenti, anche in esercizio, sul territorio pugliese.
In tal caso:
- i soggetti cedono il gas ai gestori della rete di trasporto locale e da questi ai distributori locali e alle società di vendita, al prezzo decurtato dall'ammontare della compensazione, affinché il corrispettivo sia detratto a titolo di sconto in fattura alle utenze domestiche delle famiglie pugliesi;
- lo sconto deve essere espressamente indicato in ogni fattura;
- entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti indicati dalla legge dovranno predisporre un regolamento di dettaglio sulle modalità operative di attribuzione delle compensazioni;
- la verifica di conformità dell'accordo alle disposizioni del presente articolo è demandata alla Giunta regionale, che provvederà con deliberazione;
- in caso di mancato adempimento nel termine indicato, la Giunta regionale provvederà al medesimo adempimento entro i successivi 30 giorni.
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Alle misure di compensazione territoriale limitate agli impianti e alle infrastrutture del gas, anche in esercizio, si aggiungono le misure di compensazione e riequilibrio ambientale. |
I soggetti indicati dalla presente Legge dovranno rendere accessibili alla Regione Puglia, che garantisce la riservatezza delle informazioni nel rispetto della normativa applicabile, i dati annuali sui volumi di produzione e trasporto, sui costi di produzione applicati e sui proventi.
La Giunta regionale è autorizzata a modificare le modalità di erogazione e attribuzione delle misure di compensazione al fine di garantire positive ricadute sul territorio in termini di vantaggi economici, occupazionali e di sviluppo per le utenze civili e produttive del territorio regionale ovvero per la necessità di adeguamento alla normativa nazionale inderogabile.