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14 novembre 2022
Sull’opposizione alla mancata ammissione della parte al gratuito patrocinio

Il TAR Reggio Calabria fornisce delle precisazioni su alcune questioni processuali in materia.

La Redazione

In tema di opposizione alla mancata ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il TAR Reggio Calabria con l'ordinanza n. 1928 del 3 novembre 2022 ha chiarito alcune questioni di natura processuale.
In primo luogo, il TAR ha precisato che nel caso in cui il Collegio nulla disponga a proposito dell'ammissione al beneficio disposta in via anticipata e provvisoriamente dalla Commissione, essa si deve intendere confermata tacitamente, considerato che spetta al giudice procedente assicurare in via definitiva il gratuito patrocinio in presenza dei presupposti e negarlo in caso contrario.
Inoltre, se il giudice amministrativo definisce il ricorso con sentenza immediata ex art. 60 c.p.a., egli sarà tenuto altresì a decidere sulla richiesta di ammissione della parte al gratuito patrocinio quando essa non sia stata esaminata in via anticipata e provvisoria dalla Commissione competente, e qualora tale decisione sia contenuta nella sentenza, essa può essere impugnata dalla parte a cui il beneficio sia stato negato con apposito ricorso.

Qualora tale ricorso sia proposto, poi, nel processo amministrativo dovrà essere utilizzato il rito ordinario con trattazione in udienza pubblica, previa notificazione all'amministrazione finanziaria da individuare ne Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa.
Sempre sul versante processuale, infine, il TAR ricorda che i componenti del collegio che hanno deliberato circa l'ammissione al gratuito patrocinio non sono obbligati ad astenersidal giudizio di opposizione.