Il TAR Reggio Calabria fornisce delle precisazioni su alcune questioni processuali in materia.
In tema di opposizione alla mancata ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il TAR Reggio Calabria con l'ordinanza n. 1928 del 3 novembre 2022 ha chiarito alcune questioni di natura processuale.
In primo luogo, il TAR ha precisato che nel caso in cui il Collegio nulla disponga a proposito dell'ammissione al beneficio disposta in via anticipata e provvisoriamente dalla Commissione, essa si deve intendere confermata tacitamente, considerato che spetta al giudice procedente assicurare in via definitiva il gratuito patrocinio in presenza dei presupposti e negarlo in caso contrario.
Inoltre, se il giudice amministrativo definisce il ricorso con sentenza immediata ex art. 60 c.p.a., egli sarà tenuto altresì a decidere sulla richiesta di ammissione della parte al gratuito patrocinio quando essa non sia stata esaminata in via anticipata e provvisoria dalla Commissione competente, e qualora tale decisione sia contenuta nella sentenza, essa può essere impugnata dalla parte a cui il beneficio sia stato negato con apposito ricorso.
Qualora tale ricorso sia proposto, poi, nel processo amministrativo dovrà essere utilizzato il rito ordinario con trattazione in udienza pubblica, previa notificazione all'amministrazione finanziaria da individuare ne Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa.
Sempre sul versante processuale, infine, il TAR ricorda che i componenti del collegio che hanno deliberato circa l'ammissione al gratuito patrocinio non sono obbligati ad astenersidal giudizio di opposizione.
TAR Reggio Calabria, sez. II, ordinanza (ud. 26 ottobre 2022) 3 novembre 2022, n. 1928
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Ritenuto, dal combinato disposto delle norme richiamate, che è in capo al giudice procedente, nella specie il Tribunale Amministrativo Regionale, il compito di assicurare, in via definitiva, il beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando ne ricorrano i presupposti; e di negare il beneficio allorché i presupposti non sussistano;
Ritenuto, peraltro, che quando in sede di decisione il collegio nulla dispone, l’ammissione al patrocinio disposta in via anticipata e provvisoria dalla Commissione si intende tacitamente confermata;
Osservato, dunque, che nel caso di specie correttamente questo Tribunale, nel definire il ricorso con sentenza immediata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha anche pronunciato, rigettandola, sulla richiesta di –(omissis)- di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non ancora esaminata in via anticipata e provvisoria dalla competente Commissione;
Osservato che, in ragione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma (su cui, cfr. da ultimo Cass. Civ., Sez. II, 28 gennaio 2022, n. 2685), non ha rilievo la forma del provvedimento in cui è contenuta la decisione di non ammettere il richiedente al patrocinio a spese dello Stato; piuttosto, occorre verificare se e quale rimedio il legislatore abbia apprestato;
Osservato che l’art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce che:
- “avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto”;
- il ricorso è notificato all'ufficio finanziario, che è parte nel relativo processo;
- “il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica”, sicché il rito applicabile è, ai sensi dell’art. 15 d.P.R. n. 115 del 2002, quello sommario di cui agli artt. 702-bis ss. c.p.c.;
- l’ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile;
Osservato che, secondo l’opinione della Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. VI, 15 dicembre 2011, n. 26966), in materia di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili, il d.P.R. n. 115 del 2002 non contiene alcuna norma né relativamente al procedimento da adottare né all'impugnazione, dovendo quindi per analogia applicarsi le norme dettate in materia di procedimenti penali che, in virtù del combinato disposto dell'art. 113 e dell'art. 112, comma 1, lett. d), prevedono l'impugnazione del provvedimento di revoca con il ricorso per cassazione soltanto nel caso in cui la revoca avvenga d'ufficio o su richiesta dell'Ufficio finanziario qualora sia accertata la originaria o sopravvenuta mancanza delle condizioni di reddito prescritte: negli altri casi il provvedimento di revoca deve essere impugnato con ricorso al presidente del Tribunale o della Corte di appello ai quali appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento di revoca;
Ritenuto, pertanto, che in caso di rigetto, da parte del giudice procedente, della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per ragioni diverse dal superamento del limite reddituale il rimedio, come correttamente ritenuto dal ricorrente, non è il ricorso per cassazione, bensì quello di cui all’art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002;
Osservato, tuttavia, che detto rimedio, nell’essere trasposto dagli uffici del giudice ordinario a quelli del giudice amministrativo, deve subire quegli adattamenti che lo rendano compatibile con le peculiarità del sistema processuale amministrativo;
Osservato, in particolare, che d’innanzi al giudice amministrativo le competenze del Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale sono tassative e, soprattutto, giammai si estendono alla definizione nel merito di una vicenda contenziosa;
Ritenuto, dunque, che l’opposizione debba essere decisa dal collegio;
Osservato, ancora, che il rito sommario di cognizione, risultando del tutto estraneo alla logica ed alla struttura del processo amministrativo, non è utilmente richiamabile ed applicabile (cfr. il parere reso dall’Ufficio Studi, Massimario e Formazione della Giustizia Amministrativa in data 17 marzo 2017 sulla simile questione del rito da seguire in caso di opposizione a decreto di liquidazione, per la quale – d’innanzi al giudice ordinario – è ugualmente prevista l’applicazione del rito sommario di cognizione);
Ritenuto, dunque, che il ricorso avverso la decisione di non ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato vada, d’innanzi al giudice amministrativo, decisa collegialmente, mercé la trattazione in udienza pubblica, secondo la regola generale di cui all’art. 87 c.p.a. (cfr., per una più ampia argomentazione sul tema, il parere da ultimo citato), e previa notificazione del ricorso all’amministrazione finanziaria che, nel caso di specie – in considerazione dell’autonomia del bilancio della Giustizia Amministrativa – è da individuare nel Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa;
Osservato che, in assenza di una specifica norma sul punto, e tenuto conto della giurisprudenza costituzionale sui giudizi bifasici, non si rinviene un’ipotesi di astensione obbligatoria dei componenti del collegio che ha deliberato sull’ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, avendo solo il giudizio di opposizione natura pienamente contenziosa sulla sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio;
Osservato che, nel caso di specie, il ricorso avverso la decisione di non ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato non è stato notificato al Segretariato generale della Giustizia Amministrativa;
Ritenuto che l’errore – stante la frammentarietà e la lacunosità della normativa, nonché la mancanza di giurisprudenza – sia scusabile, ond’occorre rimettere in termini la parte;
Ritenuto che occorra fissare udienza pubblica;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) assegna a parte ricorrente termine sino al 30 novembre 2022 per la notificazione del ricorso avverso la decisione di non ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, nonché della presente ordinanza, al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa.
Fissa per la trattazione del ricorso l’udienza pubblica dell’8 febbraio 2023.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.