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15 novembre 2022
L’amministratore di fatto può impugnare l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società?

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania ricorda che l'avviso di accertamento relativo ad imposte, interessi e sanzioni dovute da una società di capitali va notificato all'amministratore e legale rappresentante della stessa, e non all'amministratore di fatto.

La Redazione

La vicenda trae origine dall'emissione di due avvisi di accertamento nei confronti di una società. Durante le attività di controllo, la Guardia di Finanza aveva accertato che l'amministratore e socio unico di quest'ultima era in realtà un prestanome, dunque gli avvisi di accertamento erano stati notificati agli amministratori di fatto della società, i quali proponevano impugnazione censurando l'illegittimità delle sanzioni irrogate poiché applicabili alla sola persona giuridica.
In risposta, la CTP di Napoli dichiarava l'inammissibilità dei ricorsi proposti, evidenziando che l'avviso di accertamento , seppur notificato ai ricorrenti nelle vesti di amministratori di fatto della società, non conteneva alcuna richiesta nei loro confronti, nemmeno a titolo di sanzione. Per questa ragione, gli amministratori di fatto non erano legittimati ad impugnare l'avviso in proprio; da qui la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse dei ricorrenti.
Contro tale pronuncia, uno tra gli amministratori di fatto propone gravame.

Con la sentenza n. 6855 del 18 ottobre 2022, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania dichiara il ricorso inammissibile, partendo dal quadro normativo di riferimento: si tratta in primo luogo del D. Lgs. n. 472/1997, che stabilisce la regola generale in base alla quale la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso la violazione. Proseguendo, l'art. 11 dello stesso Decreto prevede la responsabilità in solido del soggetto nel cui interesse ha agito l'autore della violazione. Ora, tale assetto trova una parziale deroga dall'art. 7 D.L. n. 269/2003, in forza del quale le sanzioni amministrative riferibili al rapporto fiscale degli enti con personalità giuridica o delle società sono a carico esclusivamente della persona giuridica. Proprio per questo motivo, spiega la Corte, l'avviso di accertamento relativo alle imposte, agli interessi e alle sanzioni dovute da una società di capitali deve essere notificato all'amministratore e legale rappresentante, essendo in tale contesto privo di legittimazione l'amministratore di fatto.
Ciò posto, il suddetto meccanismo derogatorio non si applica qualora l'autore della violazione abbia agito nel suo esclusivo interesse, riprendendo in tal caso vigore il principio di personalità della responsabilità da illecito tributario ex art. 2 D. Lgs. n. 472/1997. In tale ipotesi, l'amministratore al quale sia stato notificato un avviso di accertamento di tal fatta è legittimato ad impugnarlo, sia per ragioni personali e soggettive, sia per motivi inerenti al merito della pretesa tributaria.
Con riferimento al caso concreto, il ricorrente non era stato destinatario di alcuna richiesta di pagamento, in qualità di coobbligato, per interessi e sanzioni irrogate alla società. Dunque, correttamente la CTP ha dichiarato l'inammissibilità del gravame, in quanto il ricorrente non era legittimato ad impugnare in proprio l'avviso di accertamento emesso verso la società.
Segue il rigetto dell'appello.

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