La Cassazione afferma che il sorpasso non va mai effettuato a distanza ravvicinata dal veicolo che procede davanti o con«irregolare sopravanzamento sulla destra».
Il proprietario di un'autovettura arrestava la medesima in doppia fila e con le quattro frecce accese a circa un metro di distanza dal margine destro della carreggiata per consentire la discesa del passeggero seduto nel sedile posteriore destro, il quale, all'atto di apertura della portiera, si vedeva urtare la medesima ad opera di un motociclo il cui conducente aveva azzardato una manovra...
Svolgimento del processo
- che le società L. f. C. S.r.l. e S. S.r.l. ricorrono, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 8667/21, dei 19 maggio 2021, del Tribunale di Roma, che - respingendone il gravame esperito avverso la sentenza n. 16583/17, dell'8 giugno 2017, del Giudice di pace di Roma - ha rigettato la domanda risarcitoria dalle stesse proposta contro I. O. e la società Z. S.p.a. (poi divenuta V. A. S.p.a.);
- che, in punto di fatto, le odierne ricorrenti, cessionarie del credito risarcitorio vantato da tale J. J. D. N., in relazione ai danni subiti dalla propria autovettura in ragione di un sinistro cagionato da un motociclo – riferiscono di aver convenuto in giudizio la proprietaria del veicolo a due ruote, la predetta O., e l'assicuratrice dello stesso per la "RCA", società Z. S.p.a., per chiederne la condanna al risarcimento danni;
- che, secondo la narrativa delle odierne ricorrenti, il D. N., arrestata l'auto - in doppia fila e con le quattro frecce accese - a circa un metro di distanza dal margine destro della careggiata antistante il civico n. XX di via G., in R. (e ciò per consentire la discesa di quello dei due passeggeri che era seduto sul sedile posteriore destro della vettura)vedeva urtare la portiera posteriore destra, nell'atto di apertura della stessa ad opera del trasportato, da un motociclo, il cui conducente aveva azzardato una manovra di sorpasso a destra;
- che la pretesa risarcitoria veniva, tuttavia, respinta dall'adito Giudice di pace di Roma;
- che esso, senza dare corso alla richiesta prova testimoniale (dei due passeggeri dell’auto, oltre che di un ulteriore teste, in questo caso per comprovare il danno da fermo tecnico), rigettava la domanda, sul presupposto che l'infrazione commessa dal passeggero dell'autovettura
- la violazione dell’art. 157 cod. strada (riferita, peraltro, dal primo giudice, erroneamente, all'apertura della portiera posteriore sinistra) - avesse determinato il superamento della presunzione di eguale responsabilità, ex art. 2054, comma 2, cod. civ.;
- che esperito gravame dall'attrice soccombente, il giudice di appello - sebbene avesse dato atto che la manovra compiuta dal passeggero fosse consistita nell’apertura dello sportello posteriore destro - confermava, per il resto, integralmente la sentenza del primo giudice, ivi compresa la decisione di non dare corso all'esame testimoniale, sul rilievo che i terzi trasportati sull’auto fossero portatori di interesse alla partecipazione al giudizio;
- che avverso la sentenza del Tribunale capitolino ricorrono per cassazione le società già attrici, sulla base – come detto – di tre motivi;
- che il primo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. - violazione degli artt. 112, 132, comma 1 (recte 2), n. 4), e 246 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2700 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver confermato la decisione di non dare corso all'esame dei terzi trasportati, affinché riferissero sulla dinamica del sinistro, ritenendo la ricorrente che la decisione sia stata motivata in modo illogico, oltre che in spregio all'art. 246 cod. proc. civ.;
- che il secondo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., nonché degli artt. 2054 e 2700 cod. civ. e degli artt. 148 e 157, comma 7, cod. strada, censurando il Tribunale di Roma per avere, con motivazione contraria alla documentazione riversata in atti e omettendo di individuare le fonti del proprio convincimento, escluso la responsabilità del conducente del motociclo intento in un sorpasso a destra dell’autovettura, distorcendo/ non conformandosi agli accertamenti oggettivi fidefacenti dei Vigili Urbani e alla luce di fatti e circostanze non contestate e passate in giudicato;
- che ii terzo motivo denuncia - ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tabella 2, colonna b), censurando la sentenza impugnata quanto alla liquidazione delle spese del grado di appello;
- che ha resistito all'impugnazione, con controricorso, la V. A., chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata;
- che è rimasta solo intimata la O.;
- che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 14 giugno 2022;
Motivi della decisione
- che il ricorso va accolto, nei limiti di seguito indicati;
- che ritiene, infatti, questo Collegio che le conclusioni in tal senso rassegnate nella proposta del Consigliere relatore non siano state superate dai rilievi svolti dalla controricorrente nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.;
- che il primo motivo è fondato;
- che la sentenza impugnata ha confermato la decisione, già assunta dal primo giudice, di non ammettere i testi, condividendo il rilievo che essi fossero "i soggetti trasportati dal veicolo danneggiato, come tali portatori di un possibile interesse nel giudizio, e non persone estranee alla vicenda'', ciò che rendeva "dubbia", nel caso di specie, "non soltanto la attendibilità dei testi indicati ma anche e soprattutto la loro capacità a testimoniare";
- che la censura di violazione dell'art. 246 cod. proc. civ. è fondata, dal momento che la decisione di ritenere superflue le deposizioni dei testimoni è stata assunta sulla base di una "prognosi" di inattendibilità delle loro dichiarazioni, in violazione del principio secondo cui la valutazione sull'attendibilità di un teste va fatta sempre e solo "ex post', non potendo essere "aprioristica e per categorie di soggetti, al fine di escluderne <<ex ante>> la capacità a testimoniare" (Cass. Sez. 3, sent. 29 settembre 2015, n. 19215, Rv. 636964-01);
- che in tale valutazione aprioristica è incorso il giudice di appello, il quale – per escludere l’esame dei testi – ha attribuito rilievo alla loro condizione di terzi trasportati, oltretutto sulla base di un "generale", supposto, difetto di capacità a testimoniare (mentre tale incapacità sussiste solo per il terzo trasportato che abbia riportato danni in conseguenza del sinistro; cfr. Cass. Scz. 6-3, ord. 17 luglio 2019, n. 19121, Rv. 654450-01);
- che tale condizione di incapacità, per giunta, non era rilevabile d'ufficio (Cass. Sez. 3, sent. 16 maggio 2006, n. 11377, Rv. 590541-01), sicché il giudice, ove fosse stato effettivamente persuaso di tale incapacità, avrebbe dovuto - in difetto di eccezione di parte - dare corso comunque all'esame, salvo poi verificare, anche per tale ragione, l'attendibilità delle loro dichiarazioni (Cass. Sez. 1, sent. 18 marzo 2003, n. 3956, Rv. 561182-01; Cass. Sez. 3, sent. 25 gennaio 2012, n. 1022, Rv. 621367-01);
- che anche il secondo motivo di ricorso è fondato, sebbene limitatamente alla denunciata violazione dell'art. 2054 cod. civ., avendo la sentenza impugnata disatteso il principio secondo cui "il sorpasso costituisce una manovra pericolosa e complessa, stante i rischi che comporta in relazione alla possibilità di scontri stradali" sicché "esso deve essere effettuato solamente con estrema cautela e in presenza di condizioni di assoluta sicurezza" e, soprattutto "mai a distanza ravvicinata dal veicolo che procede innanzi, ovvero" - proprio come avvenuto nel caso che occupa - "con irregolare sopravanzamento sulla destra", essendosi pure precisato che " anche l’apertura dello sportello effettuato senza essersi preventivamente accertati della possibilità di farlo liberamente costituisce evento da prevedersi dal conducente diligente che intraprenda una manovra di sorpasso di autovettura in sosta o fermata" (Cass. Sez. 3, sent. 29 febbraio 2008, n. 5505, Rv. 601864-01);
- che, circoscritto l'accoglimento del presente motivo nei termini appena illustrati, si palesano destituite di fondamento le eccezioni formulate dalla controricorrente (e dalla stessa ribadite nella propria memoria), secondo cui il presente motivo tenderebbe a sollecitare un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, atteso che quello denunciato è un vizio di sussunzione quanto alla presunzione di eguale responsabilità di cui all’art. 2054, comma 2, cod. civ.;
- che, infine, neppure può condividersi il rilievo della controricorrente secondo cui, nel caso che occupa, opererebbe - data la ricorrenza della fattispecie della c.d. "doppia conforme di merito" - la preclusione di cui all'art. 348-ter; ultimo comma, cod. proc. civ., giacché essa concerne solo la deduzione di censure formulate ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., ma non certo quella del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
- che il terzo motivo resta assorbito dall'accoglimento dei primi due, trovando applicazione il principio secondo cui la cassazione della sentenza travolge la pronuncia sulle spese, «perché in tal senso espressamente disposto dall'art. 336, comma 1, cod. proc. civ., sicché il giudice del rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione alla stregua dell'esito finale della lite" (Cass. Sez. 3, sent. 14 marzo 2016, n. 4887, Rv. 639295-01);
- che la sentenza impugnata, pertanto, va cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso giudice, per la decisione sia nel merito, nel rispetto dei principi dianzi illustrati, che sulle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo e, per l'effetto, cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso giudice, per la decisione nel merito, oltre che sulle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.