
Ai fini della tempestività dell'interruzione del decorso del termine di prescrizione, occorre che l'atto interruttivo pervenga entro il termine alla conoscenza del debitore.
In un giudizio avente ad oggetto la prescrizione del credito IMU vantato dal Comune nei confronti di un contribuente, quest'ultimo ricorre in Cassazione deducendo che la CTR aveva deciso della controversia affermando il rispetto del termine di decadenza
Svolgimento del processo
1. G.G. ricorre, con un motivo a cui il Comune di Vibonati resiste, per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la CTR della Campania, dato conto del fatto che la questione sollevata dal ricorrente atteneva alla prescrizione del credito IMU vantato dal Comune per l'anno 2012 e del fatto che il Comune aveva appellato la sentenza di primo grado sostenendo che alla data di spedizione dell'avviso -il 27.12.2012- il termine di prescrizione non era ancora decorso, ha poi richiamato l'art. 1, comma 161, della legge n. 296/06 ed ha affermato che il termine di decadenza previsto da questa disposizione di legge era stato interrotto dalla tempestiva spedizione dell'avviso;
2. il Comune ha depositato memoria;
Motivi della decisione
1. con l'unico motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli artt. 2934, 2935, 2943, 2948, 2964, 1334, 1335 c.c.. Il ricorrente deduce che i giudici d'appello hanno deciso della controversia "affermando il rispetto del termine di decadenza" di cui all'art.1 comma 161, 1.296/06 laddove invece si trattava di "scrutinare l'intervenuta prescrizione del diritto dell'Ente comunale nei termini dedotti ed eccepiti dal contribuente". Evidenzia dati non contestati dal Comune: l'avviso, relativo ad IMU del 2012, è stato spedito il 27 dicembre 2017 ed è pervenuto il 5 gennaio 2018;
2. il ricorso è ammissibile e fondato.
2.1. La stessa CTR dà conto del fatto che la questione posta dal contribuente fino dal primo grado atteneva alla prescrizione. Per questo e per il tenore del motivo di ricorso, l'eccezione del controricorrente per cui il motivo sarebbe inammissibile perché atterrebbe alla prescrizione del credito impositivo laddove la sentenza impugnata atterrebbe alla decadenza dal potere impositivo è infondata.
2.2. L'attività impositiva del comune è soggetta al termine di decadenza di cui all'art,1, comma 161, cit.
2.3. E' anche soggetta al termine di prescrizione quinquennale (Cass., sez. 6- 5, 3/07/2020, n. 13683; Cass., sez. 5, 18/06/2020, n. 11814);
2.4. Il termine di prescrizione è interrotto alla data in cui l'atto interruttivo perviene alla conoscenza da parte del contribuente.
2.5. Nella giurisprudenza della Sezione tributaria l'applicabilità del principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione agli atti di imposizione tributaria, è stata affermata, in conformità e in applicazione espressa del principio statuito da Cass.Sez. Un. n.12332/2017, con riguardo alla decadenza sottolineandosi nel contempo il diverso regime della prescrizione. Con la sentenza n. 9749 del 19.04.2018 (resa in materia di notifica, a mezzo posta, di avviso di accertamento, spedito entro il termine di decadenza), seguita da Cass.n.14580 del 6.06.2018 (in fattispecie di notifica di avviso di accertamento notificato al contribuente oltre il termine di decadenza, ma consegnato per la notifica anteriormente), da Cass.1.02.2019 n.3091 (in fattispecie relativa alla notificazione di una cartella i cui adempimenti per il notificante erano stati compiuti entro il termine di decadenza) e da Cass.7.02.2019 n.3560, Cass.10.10.2019 n.33277 e Cass. 28.05.2020 n.10160, è stato infatti statuito: «L'esercizio del potere impositivo è assoggettato al rispetto di un termine di decadenza, insuscettibile d'interruzione a garanzia del corretto instaurarsi del rapporto giuridico tributario, ai fini del rispetto del quale, a differenza di quanto avviene per il termine di prescrizione, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto, e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente>>.
2.6. L'orientamento in tema di decadenza ha ricevuto l'avallo delle Sezioni Unite della Corte con sentenza n.40543 del 17/12/2021: così massimata "In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura ricettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente".
2.7. A punto 8.3. della motivazione della suddetta sentenza delle Sezioni unite si legge "Il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione, come sancito dalla Corte costituzionale per gli atti processuali e traslato, al di fuori di tale specifico ambito, dai citati arresti di queste Sezioni unite del 2010, 2015 e 2017, trova il suo fondamento nella tutela del diritto di difesa e nel principio di ragionevolezza. Questi due valori di rilievo costituzionale impongono la conclusione secondo cui l'esercizio del diritto non possa essere pregiudicato senza una valida ragione, nell'ottica di un equo bilanciamento d'interessi tra chi eserciti un diritto e chi ne subisca l'esercizio. In particolare, il principio di ragionevolezza esclude che il lasso temporale tra la richiesta di notifica possa ripercuotersi in danno del notificante, a cui si richiede solo che l'attività a proprio carico sia stata compiuta nel termine di legge. Come esplicitato da Cass.Sez.U. n.24822 del 2015 ... nel bilanciamento degli interessi tra la perdita definitiva di un diritto per una parte e un lucro indebito per l'altra parte la soluzione più razionale è quella di salvaguardare il diritto di una parte incolpevole ponendo a carico dell'altra parte -parimenti incolpevole un pati, cioè una situazione di attesa che non pregiudica, comunque, la sua sfera giuridica. D'altro canto, come già evidenziato da Cass.Sez.U. n.8830/2010 cit., è affermazione costante nella giurisprudenza di legittimità che le norme che dispongono decadenze debbono essere interpretate in senso favorevole al soggetto onerato e che la disciplina generale dell'istituto non assolve funzioni di tutela del destinatario dell'atto, rinvenendosi nell'ordinamento una regola generale secondo cui l'impedimento della decadenza non richiede la conoscenza dell'atto. Ciò che conta è che l'atto, impeditivo, sia posto in essere tempestivamente e tempestivamente ne sia stata richiesta la notificazione (o attivata la forma di comunicazione), sicché la sanzione della decadenza interverrà solo in caso di inerzia".
2.8. Queste affermazioni che danno conto della ratio dal regime interruttivo della decadenza, fanno, nel contempo, trasparire che tali ragioni sono insuscettive di estensione alla prescrizione. Quest'ultima infatti trova la propria ratio non nel non sfavorire l'amministrazione creditrice ma nell'esigenza di "tutela preferenziale degli interessi contrapposti a quelli del titolare del diritto che ometta di esercitarli";
2.9. va quindi rimarcato il principio per cui ai fini della tempestività della interruzione del decorso del termine di prescrizione occorre che l'atto interruttivo pervenga entro il termine alla conoscenza del debitore;
3. il ricorso deve essere pertanto accolto, la sentenza va cassata e non essendovi accertamenti in fatto da svolgere, la causa può essere decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario;
4. le spese del merito sono compensate in ragione dell'evolversi della vicenda processuale;
5. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza;
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito con l’accoglimento dell'originario ricorso;
compensa le spese del merito;
condanna il Comune di Vibonati a rifondere al contribuente le spese del giudizio di legittimità liquidate in €510,00 per compensi professionali e euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti;