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17 novembre 2022
Scontro legale sugli NFT: violati i diritti della Juventus nel Metaverso

Il Tribunale di Roma si schiera dalla parte della Juventus FC emettendo un'ingiunzione preliminare nei confronti della società resistente con lo scopo di impedire a quest'ultima la commercializzazione di NFT associati a delle Cards raffiguranti i marchi del club italiano.

La Redazione

Con un'ordinanza del 20 luglio 2022, il Tribunale di Roma si è schierata dalla parte della Juventus Football Club s.p.a. nell'ambito di uno scontro legale sugli NFT, accogliendo l'offerta della squadra di calcio torinese per un'ingiunzione preliminare nei confronti della società resistente con lo scopo di impedire a quest'ultima la commercializzazione di NFT utilizzanti il marchio della squadra, inclusi i marchi denominativi “Juventus” e “Juve”, oltre al design della maglia bianconera a due stelle.
La decisione del Tribunale si colloca al centro di una causa intentata all'inizio dell'anno dalla Juventus FC contro detta società, con il quale si accusava quest'ultima di violare i marchi mediante NFT collegati a carte collezionabili raffiguranti un ex giocatore della Juventus. Coniando e vendendo tali carte, infatti, la società resistente non aveva ricevuto alcuna autorizzazione all'utilizzo dei marchi del club italiano, ma aveva ottenuto solo un accordo con il giocatore interessato per utilizzare la sua immagine.
In particolare, la società aveva chiesto il rigetto della domanda cautelare perché i marchi oggetto di tutela non risultavano registrati nella categoria dei prodotti virtuali scaricabili, ma il Tribunale di Roma non condivide tale assunto per via della notorietà di detti marchi. Come si legge nella sentenza

giurisprudenza

«a prescindere dalle caratteristiche telematiche delle Cards in questione, la società resistente, con la creazione di dette Cards e la loro commercializzazione, oltre ad utilizzare l'immagine del giocatore (…) nei limiti del contratto di utilizzazione dell'immagine stipulato con la società che ne gestisce i diritti di immagine, ha utilizzato senza autorizzazione anche i marchi della società Juventus».

In definitiva, secondo il Giudice tale creazione e commercializzazione comporta una contraffazione dei marchi concretizzando il rischio di confusione derivante dall'idoneità dei segni utilizzati ad indurre in errore il pubblico circa l'esistenza di un legame commerciale o di gruppo tra le società in questione. Inoltre, operando la Juventus anche nel settore commerciale ed essendo i marchi registrati per categorie ricomprendenti anche detto tipo di attività, la condotta della resistente integra anche un'ipotesi di concorrenza sleale.
Per tutte queste ragioni, il Tribunale

  • Inibisce alla società resistente l'ulteriore produzione e commercializzazione, promozione e offerta in vendita degli NFT oggetto di lite;
  • Ordina alla medesima di ritirare dal commercio e rimuovere da ogni sito internet tali prodotti e i contenuti digitali ad essi associati;
  • Fissa una penale in caso di eventuale ritardo nell'esecuzione di 500euro per ogni giorno di ritardo o violazione. 
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