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17 novembre 2022
Semaforo arancione per la “sugar tax”: l’imposta sul consumo finisce davanti alla Consulta

La disciplina prevista dall'art. 1, commi 661-676, della Legge n. 160/2019 sembra contrastare con il principio di eguaglianza tributaria laddove colpisce fiscalmente le bibite contenenti edulcoranti, ma non anche gli altri prodotti alimentari aventi le medesime sostanze.

La Redazione

Con separati atti, alcuni ricorrenti sono insorti davanti al TAR Lazio contro il Decreto MEF del 12 maggio 2021, recante «Imposta di consumo sulle bevande edulcorate» (“sugar tax”), adottato ai sensi dell'art. 1, commi da 661 a 676, della Legge n. 160/2019.

precisazione

La Legge n. 160/2019 ha introdotto in Italia una nuova imposta sul consumo che colpisce le bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti, ossia qualunque tipo di zucchero aggiunto atto a conferire un sapore dolce alla bibita, con l'acclarato scopo di combattere, tra le altre, il diabete e l'obesità.

Nello specifico, una delle censure mosse dalle ricorrenti attiene alla possibile incostituzionalità della norma su cui il Decreto poggia, ovvero la citata Legge. Questa, prevedendo un'imposta solo per gli edulcoranti utilizzati nelle bevande, e non anche per quelli utilizzati in altri alimenti, contrasterebbe con il combinato disposto dagli artt. 3 e 53 della Costituzione, che sancisce il principio di eguaglianza tributaria secondo cui «a situazioni eguali devono corrispondere uguali regimi impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse un trattamento tributario diseguale».
 
Con sentenza n. 14918 del 14 novembre 2022, riuniti i ricorsi, la sezione Seconda ritiene «rilevante e non manifestamente infondata» la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle ricorrenti.
 
Con l'introduzione della “sugar tax”, viene in essere una diversa “regola fiscale” applicata a due fattispecie apparentemente omogenee: da un lato l'applicazione dell'imposta alle bibite contenenti edulcoranti, dall'altro lato la mancata previsione della stessa per altri prodotti alimentari diversi dalle bevande, ma contenenti i medesimi edulcoranti. Diverso trattamento che non pare trovare alcuna giustificazione, posto che il prelievo fiscale avrebbe potuto realizzarsi incidendo anche sui prodotti alimentari diversi dalle bevande analcoliche. Infatti, se è vero che la il tributo è stato introdotto con finalità extra-fiscale disincentivante, ovvero tutelare la salute pubblica, scelta tra l'altro tendenzialmente insindacabile, è altrettanto vero che in base al principio di ragionevolezza ed uguaglianza il legislatore deve spiegare il perché tale obiettivo vada perseguito “colpendo” soltanto gli edulcoranti contenuti nelle bevande analcoliche, e non anche quelli contenuti negli altri prodotti alimentari diversi dalle bevande.
 
Sulla base di queste considerazioni, la questione viene rinviata alla Corte costituzionale.
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