La procura speciale per la proposizione del ricorso per cassazione va conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Bologna, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con decreto depositato il 15/3/2021, ha respinto il ricorso proposto da T. K., nato in Ghana il (omissis), avverso il diniego di protezione internazionale opposto alle sue istanze dalla apposita Commissione Territoriale;
avverso il decreto del Tribunale di Bologna, T. K. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi;
il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese;
il difensore del ricorrente ha depositato memoria nel termine di legge antecedente la data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..
Motivi della decisione
Preliminare, rispetto all’esame nel merito del ricorso, è il rilievo della sua inammissibilità, ai sensi dell’art. 35-bis, comma 13, del d. lgs. n. 25 del 2008, in quanto la procura speciale rilasciata al difensore è autenticata solo nella sottoscrizione del conferente e non anche nella data del rilascio;
sull’interpretazione del testo normativo – inserito dall’art. 6, comma 1, lett. g, del d.l. n. 13 del 2017, come convertito dalla legge n. 46 del 2017 – sono intervenute le Sezioni unite civili di questa Corte (sent. n. 15177 del 1°.6.2021), affermando i seguenti principi di diritto: «L’art. 35-bis, co. 13, del d. lgs. n. 25/2008, nella parte in cui prevede che "La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima" ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso", nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.
La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dall’art. 35-bis, co. 13, d. lgs. n. 25/2008 e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente»;
nel caso in esame, invece, la procura speciale rilasciata al difensore su un foglio allegato al ricorso per cassazione pur recando l’indicazione «Vera e autentica la firma», non contiene alcuna espressione del difensore volta a certificare che la data di conferimento della procura sia stata successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato;
da ultimo la Corte costituzionale, con sentenza n. 13 del 2022, ha dichiarato non fondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 35-bis, co. 13, del d. lgs. n. 25/2008, così come interpretato dalle Sezioni unite;
parte ricorrente ha depositato memoria volta a contestare tale orientamento delle Sezioni Unite o, quantomeno, la sua applicabilità nel caso di specie, sostenendo: a) che il rilascio della procura speciale in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, ancorché non certificato, risulterebbe comunque da plurimi elementi di fatto; b) che il precedente delle Sezioni Unite rappresenterebbe un’ipotesi di prospective overruling, come tale applicabile solo ai ricorsi presentati dopo quella pronuncia e non quindi al ricorso qui in esame, già depositato a quella data;
quanto al primo aspetto, occorre osservare che, se è vero che la disposizione di legge citata ha lo scopo di contrastare prassi di rilascio anticipato della procura speciale, è anche vero che il legislatore non ha indicato solo lo scopo da perseguire, ma anche lo strumento predisposto a tal fine, ovverosia la certificazione della data da parte del difensore; il che esclude la possibilità per l’interprete di surrogare il prescritto dato formale – sia pure interpretato con elasticità, ovverosia senza richiedere modalità specifiche e l’uso di formule sacramentali –con ricostruzioni di carattere meramente presuntivo;
quanto poi al prospective overruling, è lo stesso ricorrente a riconoscere, nella memoria, che alcuni diversi orientamenti espressi anche da questa Corte prima della sentenza delle Sezioni Unite «non possano definirsi dominanti all’epoca del deposito del ricorso»; ciò è sufficiente per escludere che possa trovare eccezione, nel caso di specie, il principio per cui la legge deve essere rispettata dal momento in cui entra in vigore, mentre spetta al giudice soltanto la sua interpretazione finalizzata all’applicazione al caso concreto (v., per tutte, Cass. S.U. n. 28575/2018, che indica, quali connotati dell’overruling, una «innovativa esegesi … imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso»); né l’interpretazione più rigorosa fatta propria dalle Sezioni Unite può essere considerata incompatibile con «un equo processo comunque improntato al canone dell’effettività», posto che l’adempimento richiesto dalla legge al difensore che presenta il ricorso per cassazione è chiaramente definito nella norma e di assai facile attuazione;
parte ricorrente ha altresì prodotto, con la memoria, una «dichiarazione di scienza» del cliente, il quale dichiara di avere rilasciato la procura speciale nella data in essa indicata, ma davvero non si comprende in che modo una dichiarazione del cliente potrebbe sostituire la certificazione della data del rilascio che la disposizione di legge richiede, a pena di inammissibilità, al difensore;
non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, non avendo presentato controricorso la parte intimata;
il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza (anche su questo aspetto, la decisione si conforma a quanto statuito dalla citata sentenza n. 15177/2021 delle Sezioni unite).
P.Q.M.
La Corte:
Dichiara inammissibile il ricorso;
Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.