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18 novembre 2022
L’accesso civico generalizzato può essere esercitato da chiunque e senza alcun onere di motivazione
L'istituto è applicabile anche agli atti delle procedure di gara, e in particolare all'esecuzione dei contratti pubblici.
La Redazione
L'odierno giudizio riguarda il silenzio serbato dalla PA su l'istanza di accesso agli atti delle procedure di una gara pubblica.
 
Con sentenza n. 9567 del 3 novembre 2022, il Consiglio di Stato dichiara che l'accesso ordinario e quello civico sono differenti: 
  • l'art. 22 della Legge n. 241/1990 consente l'accesso ai documenti a chiunque vi abbia un interesse finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti;
  • l'accesso civico generalizzato ha la finalità di favorire forme di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché di promuovere la partecipazione del cittadino al dibattito pubblico. Può essere esercitato da chiunque e senza alcun onere di motivazione.
L'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 ha, dunque, inteso superare il limite del «divieto del controllo generalizzato sull'attività delle pubbliche amministrazioni (e dei soggetti ad essa equiparati) previsto dallo strumento dell'accesso documentale come disciplinato dalla Legge n. 241/1990», configurando un accesso civico, nel quale la trasparenza si declina come “accessibilità totale”, chiaramente volto a consentire il controllo democratico sull'attività amministrativa.
 
Ciò detto, la disciplina dell'accesso civico generalizzato, fermi i divieti temporanei o assoluti di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, è applicabile anche agli atti delle procedure di gara, e in particolare all'esecuzione dei contratti pubblici, ma deve essere verificata la compatibilità di tale forma di accesso con le eccezioni enucleate dall'art. 5-bis, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 33/2013, a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati, previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza.