…manca la descrizione puntuale della sequenza procedimentale dalla quale emerga la sussistenza del vizio.
Nel caso di specie viene proposto ricorso straordinario per cassazione contro l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Bari, denunciando nello specifico il decorso del termine massimo di prescrizione per i reati ascritti (furto con strappo e evasione) senza che fosse intervenuta alcuna causa di sospensione.
Con la sentenza n. 44226 del 21 novembre...
Svolgimento del processo
1. Nell'interesse di R.A.D.C. viene proposto ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., avverso la sentenza n. 47176 del 14 dicembre 2021 - 28 dicembre 2021, con la quale è stata annullata la sentenza del 27 febbraio 2020 della Corte d'appello di Bari, limitatamente alla misura della pena, con rigetto del ricorso nel resto.
Si deduce che, alla data del 14 dicembre 2021, il termine massimo di prescrizione previsto per i reati attribuiti al D.C. (furto con strappo: capo A, in tal modo riqualificato l'originario delitto contestato; evasione: capo D) di sette anni e mezzo, decorrenti dalla data di commissione degli illeciti (24 settembre 2012) era decorso, non essendo intervenuta alcuna causa di sospensione della prescrizione.
2. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. L.B., il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché conclusioni scritte nell'interesse del D.C..
Motivi della decisione
1. Alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile, perché carente del requisito della specificità dei motivi, il ricorso straordinario per cassazione, presentato ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., che deduce l'omesso rilievo ex officio da parte del giudice di legittimità della prescrizione del reato, quando il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della medesima, l'intervenuta maturazione del termine di legge (Sez. 5, n. 12093 del 20/01/2021, F., Rv. 280735 - 01; Sez. 1, n. 12595 del 13/03/2015, F., Rv. 263206 - O).
In altre parole, occorre considerare che il vizio rilevante ai fini dell'operatività del rimedio straordinario deve essere prospettato in termini di un errore percettivo e non è configurabile quando la valutazione costituisca frutto di un autonomo percorso decisorio, sia pure errato, che coinvolga il compimento di specifiche valutazioni giuridiche (v. anche Sez. 1, n. 50489 del 17/10/2019, C., Rv. 277453 - O).
Ne discende che, prima ancora della verifica probatoria della rispondenza del vizio alle risultanze processuali, è necessario, sul piano delle allegazioni, che il ricorrente deduca in termini specifici i dati obiettivi che concretano tale vizio.
Così, ad es., nella vicenda esaminata da Sez. 5, n. 12093 del 2021, il ricorso è stato ritenuto specifico - e ciò indipendentemente dall'esito finale dipendente da questioni non rilevanti in questa sede - dal momento che nel ricorso si ripercorreva l'intera "sequela procedimentale" e si documentava, mediante allegazione dei relativi verbali, la trattazione delle udienze celebrate, senza che dalle stesse produzioni constasse alcun rinvio, disposto in accoglimento di istanza di parte, con conseguente assenza di cause di sospensione del decorso dei termini di prescrizione.
La soluzione nasce dalla consapevolezza che l'accertamento della prescrizione non è frutto della pura e semplice evidenza della constatazione del computo aritmetico del termine relativo (ordinario o prolungato) sul calendario (Sez. 1, n. 3774 del 3/10/2013 - dep. 28/01/2014, M., non mass.). Plurime questioni, di diritto e di fatto, costituiscono l'oggetto del giudizio sul punto della prescrizione: ad es., titolo del reato, epoca della commissione, regime applicabile, atti interruttivi, sospensioni, limiti correlativi, circostanze soggettive, fatti naturali, atti o eventi processuali influenti, effetti correlati, determinazione dei periodi di maturazione e di quelli di sospensione.
La puntuale descrizione dello svolgimento del processo è, pertanto, indispensabile sia perché coerente, sul piano formale, con il requisito di specificità del ricorso, sia perché indispensabile, sul piano sostanziale, rispetto ad una impugnazione che non si svolge all'interno del processo, ormai concluso, ma al di fuori di esso, in un contesto nel quale questa Corte non ha la disponibilità dell'originario fascicolo processuale.
Ne discende che l'attivazione dei poteri di acquisizione presuppone, in ragione di ordinari principi di economia delle risorse (che rappresenta il versante sostanziale delle restrizioni di accesso al giudice di legittimità, ritenute pacificamente compatibili con la Cedu dalla Corte di Strasburgo: v., ad es., la sintesi contenuta in par. 71 di Corte europea dei diritti dell'uomo, 28 ottobre 2021, Succi e altri c. Italia), una puntuale descrizione della sequenza procedimentale dalla quale emerga la sussistenza del vizio lamentato.
Ciò che, nel caso di specie, non ricorre, essendo rimasta la sequenza procedimentale del tutto estranea alle deduzioni del ricorrente.
2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.