I compensi percepiti dall’agente sportivo costituiscono redditi di lavoro autonomo
L'odierno istante, un'
Associazione che ha lo scopo, senza finalità di lucro, di promuovere sul piano giuridico lo sviluppo e il riconoscimento del procuratore sportivo, chiede all'Agenzia delle Entrate quali sono la corretta qualificazione fiscale e il conseguente regime fiscale applicabile ai
compensi corrisposti agli agenti sportivi, iscritti ai Registri nazionale CONI e federale a seconda dei rispettivi Regolamenti, che svolgano l'attività in modo non occasionale, anche ai fini della eventuale applicabilità delle
ritenute ai sensi degli
artt. 25 e
25-bis del D.P.R. n. 600/1973.
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L'agente sportivo è «il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI e dal CIO, nonché dal CIP e dall'IPC, siano essi lavoratori sportivi o Società o Associazioni Sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione».
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L'Amministrazione finanziaria fornisce la sua risposta con la risoluzione n. 69/E del 21 novembre 2022.
Con la
riforma dello sport, in particolare il
D.Lgs. n. 37/2021 - adottato in attuazione dell'
art. 6 della Legge delega n. 86/2019 - le cui disposizioni si applicano a decorrere dal
1° gennaio 2023, il legislatore ha inteso considerare l'agente sportivo come un professionista, regolamentando interamente la figura, perfino nella definizione di parametri per la determinazione dei relativi compensi.
Di conseguenza, seppur assente una specifica norma che qualifichi la natura dei redditi conseguiti da questo professionista, l'Agenzia ritiene che gli stessi, in via interpretativa, rientrino nella categoria dei redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'
articolo 53 del Tuir, secondo cui «
Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni». Tali redditi, qualora erogati da un soggetto qualificato come
sostituto di imposta, saranno assoggettati alle r
itenute alla fonte a titolo di acconto previste dall'articolo 25 del D.P.R. n. 600 cit..
Solo nelle ipotesi in cui l'attività sia svolta in forma societaria, i redditi prodotti costituiranno redditi d'impresa se il modello societario prescelto è di tipo commerciale. Ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalla società di procuratori, non assumerà rilevanza l'esercizio dell'attività professionale, risultando determinante, invece, il fatto di operare in una veste giuridica societaria di tipo commerciale.