L'ingente importo influisce sulla capacità economica del richiedente. Inoltre, con la somma ricevuta, il beneficiario aveva acquistato terreni e auto dal valore di circa 17mila euro.
Su richiesta del Giudice, la Guardia di Finanza accertava che l'attuale ricorrente, ammesso al gratuito patrocinio in sette procedimenti, aveva depositato su un proprio libretto nominativo l'importo di un assegno postale non trasferibile di oltre 33mila euro, a titolo di donazione, tratto da un conto corrente postale della...
Svolgimento del processo
1. Il difensore di (omissis) ricorre avverso l'ordinanza, in epigrafe indicata, con cui il Presidente del Tribunale di Vasto ha confermato i provvedimenti impugnati di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato di respingendo relative opposizioni.
2. Il (omissis) era ammesso al patrocinio a spese dello Stato in sette procedimenti (due civili e cinque penali), richiamati dal ricorrente, che allega i rispettivi provvedimenti di revoca. Il 28/01/21, la Guardia di Finanza accertava che il(omissis) in data 13/04/2018, aveva depositato su un proprio libretto nominativo l'importo di un assegno postale non trasferibile di euro 33.100, a titolo di donazione, tratto da un conto corrente postale della propria madre, (omissis) e che, in data 05/02/2018, aveva acquistato terreni per un importo di euro 6.500 e, in data 05/03/2018, un'auto del costo di euro 17.600. Tutti i provvedimenti ammissivi erano, quindi, revocati con effetto retroattivo.
2.1. Erano, pertanto, presentate due opposizioni: la prima (che ha generato il procedimento n. 198/2021 R.G.), nell'ambito dell'ammissione (e successiva revoca) ottenuta nel procedimento penale 1475/2015 R.G.N.R.; la seconda, avverso gli altri sei provvedimenti di ammissione (e successiva revoca), che ha originato il procedimento n. 356/2021 R.G. Riunite le due opposizioni per connessione oggettiva e soggettiva, il Tribunale di vasto, come si è più sopra ricordato, le respingeva.
3. Il ricorso consta di sette motivi con cui si deducono:
3.1. Violazione dell'articolo 125, comma 3, cod. proc. pen., per omessa motivazione su uno specifico motivo di opposizione, concernente la qualificazione patrimoniale dell'incasso
dell'effetto postale, laddove il ricorrente osservava, richiamando giurisprudenza di legittimità e costituzionale, come, in caso di assegno una tantum emesso in sede divorzile (ex art. 5, comma 8, L. 898/70), sia riconosciuto, a prescindere dalla entità dell'assegno, che lo stesso rappresenti un introito capitale e non reddituale. Il legislatore, infatti, ha
inteso escludere l'assegno divorzile, erogato in un'unica soluzione, dal novero degli introiti aventi carattere reddituale. Sul punto, il Tribunale di Vasto non ha dato risposta.
3.2. Violazione di legge in relazione all'interpretazione e all'applicazione dell'art 79, lett. d), in relazione all'art. 76, commi 1 e 3, d.P.R. 115/2002. Erroneamente l'ordinanza impugnata ha ritenuto che l'anzidetta donazione, seppur occasionale, rientri nella nozione di reddito valutabile ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (o della relativa revoca), a mente dei criteri indicati nell'art 76, commi 1 e 3 stesso decreto. La questione sollevata dall'opponente, tuttavia, è un'altra ed è se la donazione della madre dell’unica e dunque occasionale, generi o meno l'obbligo di comunicare la variazione di reddito di cui all'art. 79, lett. d). Come, infatti, chiarito più volte, nel concetto di reddito rilevante ai presenti fini, rientrano le percezioni economiche di varia natura, purché rilevanti e non saltuarie, percepite dal richiedente. Per tale ragione, l'omessa comunicazione da parte del (omissis) della donazione ricevuta non viola l'obbligo di comunicazione assunto con la presentazione dell'istanza, conseguendone che non poteva essere disposta la revoca dei provvedimenti ammissivi al beneficio.
3.3. Violazione di legge in relazione alla interpretazione e all'applicazione dell'art 79, lett. d), in relazione all'art. 76, commi 1 e 3, d.P.R. n. 115/ 2002. Il riferimento è ai provvedimenti di revoca che menzionano altresì l'acquisto di terreni e di un'auto, interpretato dall'ordinanza impugnata come indicatore di redditualità, così violando la portata applicativa dell'art. 76, commi 1 e 3, laddove, al contrario, si delineano chiaramente i criteri di ciò che costituisce "entrata" ai fini della determinazione del reddito. La capacità di acquisto, infatti, è aspetto ben diverso da ciò che costituisce reddito e può derivare anche da consistenze patrimoniali maturate da un soggetto privo di reddito, in periodi remoti o da accessi al mercato dei finanziamenti. La capacità di acquisto dei beni in esame, non supportata da accertamenti idonei ad individuare una maggiore capacità reddituale, non può automaticamente provare che il ricorrente abbia occultato dei redditi ed abbia omesso di dichiararli nella istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, soprattutto ove emergano, come nel caso di specie, fonti alternative, occasionali, che giustificano aliunde la capacità di acquisto (in specie, finanziamento rateale e proventi derivanti dal prezzo di vendita di immobile in comproprietà). L'acquisto di beni, che esula dalla nozione di entrata reddituale rilevante a fini ammissivi, non genera dunque alcun obbligo di comunicazione di cui all'art. 79, lett. d) in relazione all'art. 76, commi 1 e 3, d.P.R. N. 115/2002.
3.4. Violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per omessa motivazione su uno specifico motivo di opposizione (con riferimento ai due provvedimenti di revoca emessi dal Giudice di pace nell'ambito dei giudizi civili oggetto dell'opposizione nel giudizio n. 356/2021 R.G.).
3.5. Violazione di legge in relazione all'art. 98 d.P.R. 115/2002. Le sette revoche dei provvedimenti ammissivi sono tutte avvenute a seguito dell'accertamento, datato 28/01/2021, da parte della Guardia di finanza. Non è stata effettuata alcuna valutazione reddituale da parte dell'unico organo deputato alle verifiche patrimoniali, ossia l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, con ciò determinando una violazione del menzionato art. 98.
3.6. Violazione di legge in relazione all'art 125, comma 3, cod. proc. pen., per omessa motivazione su uno specifico motivo di opposizione con cui si invocava la riforma del provvedimento in punto di decorrenza, non essendo stata indicata l'epoca di decorrenza degli effetti della revoca. L'ordinanza impugnata, decidendo sull'opposizione, ha confermato tutti e sette i provvedimenti di revoca, con erronea decorrenza retroattiva, ammettendo di pronunciarsi sullo specifico motivo di gravame proposto.
3.7. Violazione di legge in relazione all'interpretazione ed applicazione degli artt. 114 e 136 d.P.R. 115/2002, concernenti l'efficacia temporale della revoca dei provvedimenti ammissivi al patrocinio a spese dello Stato. Il provvedimento impugnato viola la normativa in quanto la cumulativa conferma della revoca dei provvedimenti ammissivi (per omessa comunicazione della variazione di reddito) è intervenuta con riguardo a due procedimenti civili e cinque procedimenti penali, laddove la disciplina legislativa é diversificata e connotata da effetti temporali diversi. La conferma della revoca ha operato sin dal momento ammissivo ove, invece, la differenziata normativa prevede un effetto retroattivo limitato nel tempo, individuando un momento di decorrenza ben preciso. Per la revoca in ambito penale trova infatti applicazione l'art 114 di R 115 2002; Per la revoca in ambito civile, trova invece applicazione l'art 136, comma 1, medesimo decreto. L'ordinanza impugnata, pertanto, viola la legge nella parte in cui, confermando la revoca con effetto retroattivo dei decreti ammissivi, non prevede che, sotto il profilo della decorrenza, detta revoca abbia, nell'ambito dei cinque procedimenti penali, effetto dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione di variazione delle condizioni reddituali.
4. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato.
2. Quanto ai primi due motivi, con i quali il ricorrente lamenta il mancato esame delle ragioni di opposizione riguardanti la donazione, si osserva che, in realtà, il Presidente del Tribunale di Vasto ha affrontato la questione del computo della elargizione effettuata dalla madre del ricorrente, citando sul punto giurisprudenza di questa Corte di legittimità e ritenendo del tutto corretta la necessità di valutare la consistenza della somma donata e percepita da chi chiede di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato: ciò perché l'importo della donazione influisce sulla capacità economica del richiedente. Sul punto, ancora, il Presidente del Tribunale ha rimarcato che, in ogni caso, il (omissis) non aveva comunicato l'intervenuta donazione, determinando in conseguenza la revoca dall'ammissione al beneficio.
Quanto all'acquisto dei beni - un'autovettura e terreni agricoli - non può dubitarsi che, con tali operazioni, il (omissis) avesse dimostrato una capacità economica incompatibile con la fruizione del beneficio e, dunque, non può considerarsi viziata, sul punto, l'argomentazione dell'impugnato provvedimento. Il fatto che il Giudice si sia rivolto alla Guardia di finanza, proprio per accertare la capacità economica del richiedente, appare conforme alla facoltà di legge riconosciuta al magistrato deputato di decidere sull'ammissione, mentre non appare di alcun nocumento, per il ricorrente, la circostanza che tali accertamenti non siano stati disposti dall'Agenzia delle Entrate, sempre sollecitata dal magistrato giudicante.
Del pari priva di pregio è la doglianza, con cui si lamenta la mancata motivazione dei provvedimenti di revoca adottati dal Giudice di pace, avendo il Presidente del Tribunale risposto adeguatamente, laddove ha ritenuto l'esistenza di una motivazione per relationem, rispetto alla segnalazione della Guardia di finanza, disposta ed acquisita dal medesimo Giudice.
Quanto, infine, alla retroattività della revoca e alla sua ricorrenza, le deduzioni del ricorrente non si confrontano con la circostanza che la revoca è stata disposta non a seguito di una variazione reddituale ma perché i disposti accertamenti avevano dimostrato che il (omissis) aveva, sin dall'origine, un tenore di vita e una capacità reddituale ostativa all'ammissione.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.