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23 novembre 2022
Il Consiglio di Stato sulla presunzione di legittimità che accompagna il titolo edilizio

Il titolo edilizio entra nell'ordinamento giuridico assistito dalla presunzione di legittimità, che ne attesta la validità fino alla sua rimozione dall'ordinamento attraverso gli strumenti tipici previsti dal sistema.

La Redazione

Con la sentenza n. 9664 del 4 novembre 2022, il Consiglio di Stato si sofferma sulla natura del titolo edilizio. Innanzitutto, il Consiglio precisa che esso si riferisce sempre ad uno specifico progetto e ciò conduce al fatto che, una volta che è stata riscontrata la conformità di quest'ultimo alla normativa urbanistica, il rilascio del titolo ne attesta la conformità e non può ravvisarsi alcuna invalidità sopravvenuta, né il suo successivo annullamento implicito in autotutela.
In sostanza, il titolo edilizio «entra nell'ordinamento giuridico assistito dalla presunzione di legittimità, che ne attesta la validità fino alla sua rimozione dall'ordinamento medesimo mediante i tipici strumenti previsti dal sistema, ovvero l'annullamento in via giudiziaria, giustiziale, in autotutela espressa oppure, nei soli casi consentiti, straordinaria da parte dell'autorità competente». Ciò, prosegue il Consiglio di Stato, risponde ai canoni costituzionali di certezza del diritto, stabilità dei rapporti ed effettività del potere, considerando che esso ha quale obiettivo il perseguimento di un pubblico interesse.
Circa la sua natura, i Giudici affermano poi che «Il permesso di costruire, per quanto qui rileva, è un provvedimento autoritativo che, per quanto privo di indole concessoria, ha natura solo tendenzialmente vincolata perché richiede sempre un minimo esercizio di discrezionalità e lo svolgimento di una attività istruttoria complessa, quantomeno in ordine all'accertamento dei presupposti di fatto e diritto previsti dalla legge e dalla disciplina pianificatoria per il rilascio dei titoli».