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24 novembre 2022
Si applica la ritenuta d’acconto sulle spese di monitorio, precetto ed esecuzione dovute al professionista?

Con la risposta n. 570/2022, l'Agenzia delle Entrate ritiene che tali spese costituiscono compenso professionale e come tali assumono rilevanza ai fini IRPEF per il creditore pignoratizio.

La Redazione

L'istante, nelle vesti di sostituto d'imposta, dichiarava di ricoprire la qualità di terzo erogatore nell'ambito di un procedimento di pignoramento promosso nei confronti di una ex dipendente e di dover liquidare al creditore pignoratizio, cioè un avvocato, le somme assegnate a titolo di sorte capitale, spese di precetto e spese di esecuzione. Ciò detto, era accaduto che l'avvocato, nel richiedere tali somme, aveva trasmesso un prospetto dal quale risultava l'applicazione sulle spese di monitorio, precetto ed esecuzione del 15% di rimborso forfetario sulle spese, il calcolo del contributo del 4% alla Cassa avvocati e l'applicazione IVA pari al 22%; tuttavia, non figurava la ritenuta fiscale d'acconto del 20%. Lo stesso non era però accaduto in sede di prospetto sull'onorario dovuto, poiché qui era stata applicata altresì la ritenuta fiscale d'acconto del 20%.
Ora l'istante chiede all'Agenzia delle Entrate se la ritenuta d'acconto pari al 20% prevista per le procedure di pignoramento debba essere applicata anche sulle spese di monitorio, precetto ed esecuzione dovute all'avvocato.

Con la risposta n. 570/2022 l'Agenzia delle Entrate afferma che il terzo erogatore è tenuto ad applicare sempre la ritenuta, salvo che il creditore pignoratizio attesti, attraverso apposita dichiarazione da rendere ai sensi degli artt. 47 e 76 d.P.R. n. 445/2000, l'insussistenza, in tutto o in parte, delle condizioni ai fini dell'applicabilità della ritenuta.
Ciò posto, nel caso di specie il creditore pignoratizio aveva prodotto dichiarazione sostitutiva di notorietà per comunicare l'importo del credito da non assoggettare a ritenuta perché riferibile a spese vive e aveva precisato che a tale credito si aggiungevano le somme assegnate a titolo di spese di recupero, comprese quelle di monitorio, e le spese di esecuzione, alle quali risultavano applicate il 15% del rimborso forfetario sulle spese, il contributo del 4% alla Cassa e l'IVA al 22%, senza però indicare la ritenuta d'acconto sulle spese di precetto, di monitorio e di esecuzione.
Ebbene, sulla base di tale quadro fattuale, l'Ente afferma che qui non sussiste alcuna dichiarazione del creditore pignoratizio resa ai sensi degli artt. 47 e 76 d.P.R. n. 445/2000, dunque, sulla base di quanto chiarito dalla circolare n. 8/E del 2011, l'istante è tenuto ad applicare la ritenuta ai fini IRPEF di cui all'art. 21, comma 15, L. n. 449/1997, sussistendone i presupposti. In tal senso, l'Agenzia delle Entrate precisa che nella nozione di compenso rilevante ai sensi dell'art. 54 TUIR rientrano anche le somme che il professionista riaddebita al committente ai fini del ristoro delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico e di conseguenza anche queste somme saranno imponibili e andranno assoggettate alla ritenuta alla fonte di cui all'art. 25, comma 1, d.P.R. n. 600/1973.
Pertanto, con riferimento al caso prospettato dall'istante, le somme liquidate per coprire le spese di precetto (comprese quelle di monitorio) e di esecuzione costituiscono compenso professionale e come tali assumono rilevanza ai fini IRPEF per il creditore pignoratizio.

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