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24 novembre 2022
Anche gli atti relativi allo scioglimento giudiziale dell’unione civile sono esenti da imposta

Con la risposta n. 573/2022, l'Agenzia delle Entrate afferma che l'art. 19 L. n. 74/1987 si applica anche alle unioni civili sciolte in via giudiziale.

La Redazione

L'istante è un notaio che aveva redatto l'atto di acquisto della piena proprietà su unità immobiliari facenti parte di un fabbricato di nuova costruzione da parte di Tizio e Caio, ove questi ultimi dichiaravo di essere uniti civilmente, di aver optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni e di richiedere la fruizione delle agevolazioni “prima casa”. In seguito, la coppia intraprendeva le procedure per lo scioglimento dell'unione civile attraverso accordi a contenuto patrimoniale che includevano anche il trasferimento dei diritto immobiliari pari al 50% dall'uno all'altro senza alcun corrispettivo.
In tale contesto, il notaio chiede se sia applicabile l'art. 19 L. n. 74/1987, il quale stabilisce che

legislazione

«Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa».

Con la risposta n. 573/2022, l'Agenzia delle Entrate richiama il contenuto della L. n. 76/2016, il cui art. 1, comma 20, stabilisce che tutte le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e che contengono le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si applicano anche ai componenti delle unioni civili. In relazione allo scioglimento dell'unione civile, invece, il successivo comma 25 stabilisce che, in quanto compatibili, si applicano una serie di disposizioni tra le quali quelle riguardanti i procedimenti di separazione personale e di divorzio (L. n. 898/1970) e la cd. “negoziazione assistita” (D.L. n. 132/2014), dunque anche alle unioni civili sciolte in via giudiziale può essere applicato l'art. 19 L. n. 74/1987, facendo esso riferimento a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti concernenti il procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del medesimo.
Per cui, nel caso di specie, l'atto di trasferimento della quota di metà dell'immobile adibito a residenza delle parti in favore di uno dei due è esente da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa ai sensi dell'art. 19 cit..
Per quanto riguarda poi le agevolazioni “prima casa”, l'Ente richiama il contenuto della circolare n. 27/E del 2012, il cui paragrafo 2.2. precisa che nel caso in cui detto trasferimento avvenga prima che siano trascorsi 5 anni non si verifica alcuna decadenza dalle agevolazioni se il coniuge cedente non provvede all'acquisto di un nuovo immobile entro l'anno da destinare ad abitazione principale.

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