Con la risposta n. 573/2022, l'Agenzia delle Entrate afferma che l'art. 19 L. n. 74/1987 si applica anche alle unioni civili sciolte in via giudiziale.
L'istante è un notaio che aveva redatto l'atto di acquisto della piena proprietà su unità immobiliari facenti parte di un fabbricato di nuova costruzione da parte di Tizio e Caio, ove questi ultimi dichiaravo di essere uniti civilmente, di aver optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni e di richiedere la fruizione delle agevolazioni “prima casa”. In seguito, la coppia intraprendeva le procedure per lo scioglimento dell'unione civile attraverso accordi a contenuto patrimoniale che includevano anche il trasferimento dei diritto immobiliari pari al 50% dall'uno all'altro senza alcun corrispettivo.
In tale contesto, il notaio chiede se sia applicabile l'
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«Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli |
Con la risposta n. 573/2022, l'Agenzia delle Entrate richiama il contenuto della
Per cui, nel caso di specie, l'atto di trasferimento della quota di metà dell'immobile adibito a residenza delle parti in favore di uno dei due è esente da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa ai sensi dell'art. 19 cit..
Per quanto riguarda poi le agevolazioni “prima casa”, l'Ente richiama il contenuto della circolare n. 27/E del 2012, il cui paragrafo 2.2. precisa che nel caso in cui detto trasferimento avvenga prima che siano trascorsi 5 anni non si verifica alcuna decadenza dalle agevolazioni se il coniuge cedente non provvede all'acquisto di un nuovo immobile entro l'anno da destinare ad abitazione principale.