Presupposto è l'esclusivo interesse del minore, configurabile quando il coinvolgimento degli ascendenti si sostanzi in una fruttuosa cooperazione con i genitori per l'adempimento dei loro obblighi educativi.
Svolgimento del processo
1. Con ricorso del 13.5.2020 T.N. e N.B. hanno chiesto al Tribunale per i Minorenni di Palermo che venisse regolamentato il loro diritto di visita e di incontro con la nipote S.N., nata dall’unione del figlio G. con R.C.. A sostegno della domanda, hanno esposto che, a causa dei dissidi tra il loro figlio G. e la madre della bambina, inerenti all’affidamento di quest’ultima, era stato loro impedito da lungo tempo l’incontro con la nipote.
Instaurato il contraddittorio, R.C. ha contestato la fondatezza del ricorso, rilevandone l’assenza dei presupposti e, in particolare, l’interesse della minore ad incontrare i nonni paterni, con i quali ogni relazione si era interrotta da oltre tre anni.
Il Tribunale, a seguito dell’audizione dei ricorrenti, con decreto del 19.4.2021, ha autorizzato l’incontro di costoro con la nipote per il periodo di sei mesi presso lo Spazio Neutro, incaricando gli operatori del servizio di osservare la qualità del rapporto e riferire in esito a tale fase, ed ha disposto ulteriore istruttoria.
2. Avverso tale decisione ha proposto reclamo R.C., che ha chiesto la sospensione del procedimento in attesa della definizione del giudizio da lei promosso al fine di ottenere la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre della bambina, e nel merito ha dedotto l’insussistenza dei presupposti fondanti le richieste proponibili ex art. 317 bis cod.civ.
In particolare, la sig.ra C. ha lamantato che il Tribunale avesse violato la ratio della norma, volta alla tutela dell’esclusivo interesse del minore e non degli adulti di riferimento, poiché S. non vedeva i nonni paterni da molti anni, sicché non vi sarebbe stata una pregressa relazione affettiva da tutelare né alcun interesse per la minore.
Secondo la sig.ra C., inoltre, ostavano alla ripresa dei rapporti sia la circostanza che i nonni paterni non avevano fatto nulla per impedire il disgregarsi del rapporto tra la piccola S. e il padre, sia il comportamento genitoriale inappropriato nel tempo assunto da quest’ultimo.
Instaurato il contraddittorio, T.N. e N.B. hanno contestato la fondatezza del reclamo, chiedendone il rigetto.
Il Procuratore generale ha espresso parere favorevole all’accoglimento del reclamo ed ha chiesto sospendersi gli incontri (se già avviati) tra la minore e i nonni paterni, in attesa degli esiti della valutazione demandata dal Tribunale ai servizi sulle capacità genitoriali dei predetti.
3. La Corte di appello di Palermo, con decreto dell’1.10.2021, disatteso il parere del Procuratore Generale, ha rigettato il reclamo e ha compensato tra le parti le spese di lite.
La Corte territoriale ha respinto la richiesta di sospensione del procedimento, non ritenendo rilevante l’esito del giudizio relativo alla richiesta di pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre di S. .
Nel merito la Corte ha osservato che l’art. 317 bis cod.civ. prevede e riconosce espressamente il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti, in un’ottica di specificazione della tutela del diritto del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti (art. 315 bis, comma 2); che per rendere concreto tale diritto, è stato quindi previsto, dal comma 2 dell’art.317 bis, che l’ascendente, ove gli sia impedito l’esercizio, possa agire in giudizio per ottenere provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore, nel senso che il diritto dell’ascendente è tutelato in un’ottica di rafforzamento di quello del discendente; che il presupposto dell’azione è che sia stato impedito il rapporto tra ascendente e discendente e che quest’ultimo ne possa essere per ciò leso; che nella fattispecie in esame era pacifico che la C., dopo la disgregazione della sua relazione con il padre di S. , avesse impedito ai nonni paterni ogni possibilità di incontro e di rapporti con la minore, e che ciò, se protratto nel tempo senza giustificati motivi, avrebbe potuto determinare un grave nocumento alla minore, limitandone i rapporti affettivi e le relazioni familiari.
4. Avverso il predetto decreto, non notificato, con atto notificato il 1°.12.2021 ha proposto ricorso per cassazione R.C., svolgendo tre motivi.
Con atto notificato il 3.1.2022 hanno proposto controricorso T.N. e N.B., chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.
Motivi della decisione
5. Il ricorso straordinario ex art.111 Cost. è ammissibile in linea di principio.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, i provvedimenti che incidono sul diritto degli ascendenti ad instaurare ed a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, ai sensi dell'art. 317-bis c.c., nel testo novellato dall'art. 42 del d.lgs. n. 154 del 2013, al pari di quelli ablativi della responsabilità genitoriale emessi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 336 c.c., hanno attitudine al giudicato rebus sic stantibus, in quanto non revocabili o modificabili salva la sopravvenienza di fatti nuovi, definendo essi procedimenti che dirimono comunque conflitti tra posizioni soggettive diverse e nei quali il minore è parte, sicché il decreto della corte di appello che, in sede di reclamo, conferma, revoca o modifica i predetti provvedimenti è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. (Sez. 1, n. 19780 del 25.7.2018, Rv. 649955 – 01; Sez. 1, n. 82 del 4.1.2022,
Rv. 663483 - 01).
6. I controricorrenti eccepiscono in linea preliminare l’inammissibilità del ricorso perché riferito nelle premesse e nei motivi ad altro procedimento pendente dinanzi alla Corte di Palermo recante il numero di r.g. 287/2021, relativo alla richiesta di decadenza della responsabilità genitoriale in capo al sig. G. N..
L’eccezione è infondata.
Il ricorso è inequivocabilmente rivolto avverso il decreto della Corte di appello di Palermo n.197 del 2021, pubblicato il 1.10.2021 nel procedimento r.g. 288/2021, e poco importa che per sviluppare le sue argomentazioni la ricorrente abbia fatto riferimenti – più o meno rilevanti e pertinenti - al diverso procedimento r.g. 287/2021 che ella ritiene pregiudiziale.
7. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.4, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia nullità del procedimento e del successivo decreto finale per violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ.
7.1. Con tale motivo di ricorso, che sostiene di aver sostanzialmente già prospettato sia innanzi al Tribunale per i minori che innanzi alla Corte d’appello di Palermo, la ricorrente censura il decreto finale emesso dai Giudici di secondo grado ai quali rimprovera di aver omesso di valutare le risultanze probatorie decisive acquisite in giudizio e, in particolare, di aver attribuito valore probatorio ad elementi non risultanti né dagli atti di causa, né dal verbale d’udienza del giudizio di primo grado, né dalle audizioni delle parti disposte solo in primo grado, senza avere disposto approfondimenti nell'esercizio dei poteri istruttori officiosi demandati dalla legge.
La ricorrente ne desume pertanto la nullità del procedimento e del conseguente decreto finale per violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ.
A tal proposito la ricorrente evidenzia il contenuto del comma 2 dell’art.115 cod.proc.civ., come novellato dalla legge n.69 del 2009, in tema di onere di contestazione incombente sulla parte costituita e sostiene di aver recisamente e circostanziatamente contestato la condotta pregiudizievole, o semplicemente ostativa, da parte sua volta a privare i nonni paterni del diritto di vedere la nipote.
7.2. La Corte di appello, pag.2, nono capoverso, ha affermato che nella fattispecie in esame era pacifico che la C., dopo la disgregazione della sua relazione con il padre di S., avesse impedito ai nonni paterni ogni possibilità di incontro e rapporti con la minore.
Secondo la ricorrente, sarebbe vero solo che i rapporti non c’erano stati ma lei avrebbe contestato di essere la responsabile di tale interruzione.
7.3. Nel provvedimento impugnato non v’è traccia di tale deduzione quanto al giudizio di primo grado e quanto al giudizio di reclamo.
La ricorrente, sostiene di aver contestato la circostanza nella memoria costitutiva dinanzi al Tribunale (pag.7-8 e 20-21) ma le deduzioni richiamate appaiono molto generiche e valutative e si limitano ad affermare che i nonni erano scomparsi dall’orizzonte della sfera affettiva di S. da tre anni, senza giustificazione, e ad accusarli di non aver fatto alcunché perché i rapporti con la nipote potessero non interrompersi, dopo aver argomentato ultroneamente circa i comportamenti del padre della piccola.
A pagina 21 la ricorrente ricorda di aver chiarito che era la sua resistenza al giudizio introdotto dai nonni si spiegava solo con la condotta del padre, che non si era presentato per tre anni agli incontri con la bambina e insiste sulla proposizione del giudizio di decadenza dalla responsabilità genitoriale da lei promosso.
In ogni caso la ricorrente non chiarisce affatto come e in qual misura abbia proposto un motivo di reclamo sul punto e si limita alle pagine 22 e 11-12 del ricorso a richiami molto generici alle sue deduzioni contenute nel reclamo.
7.4. V’è però da aggiungere, in linea di diritto, che l’argomentazione critica svolta dalla sig.ra C. non è affatto decisiva.
Quand’anche le cose stessero nei termini da lei assunti con il motivo e cioè che in buona sostanza l’interruzione dei rapporti fra i nonni e la nipote fosse dovuta non già alla sua condotta ostativa ma all’inerzia dei nonni che non avrebbero preso iniziative in tal senso nel contesto dei rapporti gravemente deteriorati fra i due genitori della piccola S., le conclusioni non muterebbero.
Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall'art. 317-bis c.c., coerentemente con l'interpretazione dell'articolo 8 CEDU fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, non ha un carattere incondizionato, ma è subordinato nel suo esercizio a una valutazione del giudice avente di mira «l'esclusivo interesse del minore».
La sussistenza di tale interesse - nel caso in cui i genitori dei minori contestino il diritto dei nonni a mantenere tali rapporti - è configurabile quando il coinvolgimento degli ascendenti si sostanzi in una fruttuosa cooperazione con i genitori per l'adempimento dei loro obblighi educativi, in modo tale da contribuire alla realizzazione di un progetto educativo e formativo volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore.
Inoltre alla luce dei principi desumibili dall'art. 8 CEDU, dall'art. 24, comma 2, della Carta di Nizza e dagli artt. 2 e 30 Cost., il diritto degli ascendenti, azionabile anche in giudizio, di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall'art. 317-bis c.c., cui corrisponde lo speculare diritto del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, ai sensi dell'art. 315-bis c.c., non va riconosciuto ai soli soggetti legati al minore da un rapporto di parentela in linea retta ascendente, ma anche ad ogni altra persona che affianchi il nonno biologico del minore, sia esso il coniuge o il convivente di fatto, e che si sia dimostrato idoneo ad instaurare con il minore medesimo una relazione affettiva stabile, dalla quale quest'ultimo possa trarre un beneficio sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psico-fisico (Sez. 1 - , n. 19780 del 25.7.2018, Rv. 649955 - 02).
L’art.317 bis tutela infatti il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con il minore se e in quanto ciò corrisponda all’interesse anche di quest’ultimo e la ricorrente, perlomeno in giudizio, si è opposta a che ciò avvenisse, in una prospettiva di contrasto nei confronti del suo ex compagno, senza porsi nella corretta ottica dell’interesse della bambina a coltivare la relazione con i propri ascendenti.
8. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.4, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione dell'art. 132 cod.proc.civ., 1° comma, n.4, e nullità della sentenza per carenza della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto del decreto finale.
8.1. La ricorrente osserva che nel decreto impugnato la Corte territoriale ha riportato lo svolgimento del processo innanzi al Tribunale per i minori, dando atto dell’instaurarsi del contraddittorio a seguito della proposizione del ricorso da parte dei sig.ri B. e N., precisando che «R.C. contestò la fondatezza del ricorso rilevandone l’assenza dei presupposti e in particolare l’interesse della minore ad incontrare i nonni paterni con cui ogni relazione si era interrotta da oltre tre anni; il PG espresse parere negativo.»; aggiunge poi che la Corte aveva proseguito dando atto della decisione dei giudici di prime cure di riattivare gli incontri con la nipote e del disporsi di ulteriore istruttoria, del reclamo della C., della richiesta di sospensione che la Corte contestualmente aveva ritenuto di non accogliere «non rilevando in questo giudizio l‘esito di quello relativo alla richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre di S. » e confermando dunque la decisione del Tribunale per i minori.
Tuttavia – prosegue la ricorrente - la Corte di appello aveva omesso di valutare che quelle riportate erano considerazioni svolte nella consulenza tecnica d’ufficio ex ante, cioè in un periodo in cui si era ancora a ridosso del primo provvedimento del Tribunale ordinario, considerazioni sulle quali all’epoca concordava la stessa ricorrente ritenendo in astratto fondamentale il ruolo della figura dei nonni nella crescita sana della minore.
Aggiunge ancora la ricorrente che le relazioni sono datate, come riporta lo stesso decreto della Corte d’appello, a febbraio e dicembre 2018, mentre i fatti di cui si parla nel giudizio innanzi al Tribunale per i minori e poi in Corte d’appello riguardano tempi successivi in cui appunto il padre non si presentava innanzi ai Servizi sociali.
Pertanto alla sig.ra C., in buona sostanza, sarebbe stato impedito di provare attraverso questo violato aspetto processuale, cioè attraverso la violazione del principio di non contestazione, tradottasi poi nella carenza di una esposizione concisa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, vista in combinato con le risultanze processuali sopra illustrate, di non avere minimamente influito nel percorso che aveva condotto con il tempo all’allontanamento del padre da sua figlia e conseguentemente dai nonni.
Queste erano le ragioni, facilmente intuibili, del perché la ricorrente si fosse spesa tanto nel sottolineare che il giudizio di decadenza aveva certamente una sua pregiudizialità logica nel determinismo di quello relativo al diritto di visita dei nonni, se è vero, come è vero, che gli artt. 315 bis e 317 bis c.c. sono tra di loro in un inscindibile rapporto osmotico.
7.2. Il motivo è infondato.
Il provvedimento della Corte di appello è adeguatamente motivato, sia pur sinteticamente, e dà conto del percorso logico giuridico seguito dai giudici.
La relazione di consulenza del 16.2.2018, resa nella causa promossa dinanzi al Tribunale ordinario per l’affido della bambina, viene citato nella sua data e nella collocazione storica esatta e riferisce della posizione all’epoca assunta dalla sig.ra C. quanto alla frequentazione nonni paterni-nipote.
Il comportamento successivo del padre non è stato pretermesso ma giudicato, giustamente, irrilevante e non costituente elemento di segno contrario per inficiare la richiesta dei nonni (pag.3, secondo capoverso del decreto impugnato) che è stata invece valutata capace di sortire il favorevole esito di «implementare ulteriori risorse familiari a vantaggio della piccola S.», peraltro in un percorso intrapreso sotto monitoraggio e con riserva di sospensione degli incontri se rivelatisi pregiudizievoli.
9. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione degli artt 315 bis e 317 bis cod.civ.
9.1. Gli illustrati errores in procedendo secondo la ricorrente avevano condotto i giudici di primo e di secondo grado a violare sistematicamente il portato delle norme citate che ruotano al pari dell’intero ordinamento giuridico intorno al best interest of the child, che non può dirsi realizzato garantendo al minore un qualunque tipo di rapporto con gli ascendenti, bensì solo rapporti significativi, intendendosi per tali i rapporti senza i quali la vita della minore si impoverisca al punto da toglierle una serena e sana crescita.
9.2. Il motivo è palesemente inammissibile in quanto volto a sollecitare dalla Corte di legittimità, sotto lo schermo della dedotta violazione di norme di diritto, una rivalutazione del merito e cioè la formulazione di un diverso apprezzamento dell’interesse del minore alla ripresa dei rapporti con i nonni, compiuto dalla Corte di appello e adeguatamente motivato.
10. In sintesi, il ricorso deve essere complessivamente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo. La Corte ritiene necessario disporre che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati
nella sentenza.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, in solido, liquidate nella somma di € 5.000,00 per compensi, € 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati indicativi delle parti riportati nella sentenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.