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24 novembre 2022
Il vettore aereo non può imporre un sovrapprezzo per l’assegnazione di posti a minori e disabili vicino agli accompagnatori
Il bene “sicurezza” non può essere trattato alla stregua di un accessorio che come tale richiede il corrispettivo di un prezzo aggiuntivo rispetto a quello base per l'acquisto del titolo di viaggio.
La Redazione
L'ENAC, ad esito di un indagine svolta nei confronti di Ryanair, attivata dopo alcune segnalazioni pervenute dalla CODACONS, ha rilevato alcune pratiche  commerciali scorrette, come il sovrapprezzo sul biglietto, in relazione all'assegnazione dei posti agli accompagnatori di minori e passeggeri a mobilità ridotta (SCPs). In ragione di ciò, l'Ente ha adottato la disposizione n. 63 del 16/07/2021 - «Provvedimento d'urgenza per l'adozione del Regolamento tecnico per l'assegnazione dei posti a sedere dei minori (2 – 12 anni) e dei disabili e persone a ridotta mobilità (PRM) vicino ai genitori e/o accompagnatori» -, per dare concretezza al principio espresso a tutela della sicurezza delle operazioni (safety) e conseguentemente dei diritti dei passeggeri.
 
La compagnia Ryanair è così insorta davanti al TAR Lazio contro tale provvedimento, lamentando un'ingiustificata compressione la libertà di impresa. Infatti, le norme richiamate nell'atto (Reg. UE 965/2012 e Reg. CE 1107/2006) relative all'assegnazione di posti vicini o contigui in favore di minori-genitori e PMR-accompagnatori, nulla stabiliscono in merito a tariffe e politiche commerciali rimesse pertanto alla libera scelta della compagnia aerea.
 
Con sentenza n. 15305 del 18 novembre 2022, la sezione Terza ritiene di condividere le considerazioni rese dall'ENAC.
 
La disposizione impugnata non si occupa di questioni tariffarie, bensì dell'ingiusta richiesta di un supplemento di prezzo a i minori e i passeggeri con ridotta mobilità che hanno il bisogno di fruire della vicinanza di un accompagnatore. L'aspetto economico in sé è quindi tratta solo di riflesso. 
 
La necessità della contiguità dei posti è strettamente connessa alla tutela della safety e della sicurezza del volo, da perseguire “tralasciando” qualunque tipo di considerazione commerciale, in quanto il bene “sicurezza” «non può essere trattato alla stregua di un accessorio».
 
Pe ragioni di safety legate all'intera fase del volo e in particolare alla gestione delle eventuali emergenze, il personale della compagnia non può garantire la dovuta e necessaria assistenza a determinate categorie di passeggeri a bordo dell'aereo; i minori o le persone a mobilità ridotta potrebbero, quindi, non essere in grado di comprendere il briefing di sicurezza, allacciare e slacciare la cintura di sicurezza, estrarre e indossare il giubbotto salvagente, lasciare il proprio posto e raggiungere un'uscita di emergenza, indossare la maschera dell'ossigeno e utilizzare autonomamente la toilette”.
 
La l'esigenza di “vicinitas” è quindi all'evidenza contestuale ad esigenze di safety che non possono essere condizionate dal pagamento di alcun supplemento di prezzo.
 
Qualora la compagnia aerea ponga ostacoli, anche economici, all'assegnazione dei posti, contigui tra minore e genitore e passeggero a ridotta mobilità ed accompagnatore, tale comportamento integra il mancato rispetto dello standard operativi, con conseguente violazione delle disposizioni sulla sicurezza delle operazioni di volo (safety).
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