Anche l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro conservativo è legittimato a presentare la richiesta di riesame del titolo cautelare, a condizione che vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame.
Il Tribunale di Milano dichiarava inammissibile la richiesta di riesame avanzata nell'interesse dell'odierno ricorrente contro il provvedimento con cui la Corte d'Appello di Milano aveva disposto, su richiesta delle parti civili, la conversione del sequestro preventivo imposto sui beni del ricorrente e dei coimputati in sequestro conservativo a garanzia del risarcimento...
Svolgimento del processo
1. Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Milano dichiarava inammissibile la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di C.F. avverso il provvedimento della Corte di Appello di Milano in data 1/3/2022 che aveva disposto, a richiesta delle parti civili, la conversione del sequestro preventivo imposto sui beni del ricorrente e dei coimputati R.M. e F.S.D. in sequestro conservativo a garanzia del risarcimento del danno per un ammontare complessivo di euro 110 mila, pari alle provvisionali liquidate. In particolare, il vincolo veniva imposto sulla somma di euro 52.996,16 depositata sul conto corrente del F. e sul complesso immobiliare della soc. (omissis) fino alla concorrenza del credito vantato dalle parti civili.
Il Tribunale cautelare, dopo aver richiamato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, riteneva il ricorso inammissibile per carenza d'interesse del C., evidenziando che lo stesso aveva proposto il riesame personalmente mentre gli immobili vincolati risultano appartenere alla (omissis) s.r.l, legalmente rappresentata da R.M., il cui capitale sociale è detenuto dalla società svizzera (omissis). Aggiungeva che nell'istanza di riesame non era stata prospettata alcuna relazione dell'imputato con i detti beni tale da giustificare l'interesse alla cessazione del vincolo reale e negava che la produzione difensiva fosse adeguatamente dimostrativa della riconducibilità della (omissis) al gruppo Omissis controllato dal ricorrente.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del C., Avv. G.I., deducendo:
2.1. la violazione dell'art. 125 cod.proc.pen. in considerazione della mancanza o mera apparenza della motivazione in quanto il Tribunale non ha spiegato le ragioni per cui ha negato rilievo ai documenti prodotti dalla difesa dai quali risulta che nella fase dell'esecuzione del sequestro preventivo la P.g. ebbe ad accertare che la proprietà della srl (omissis) faceva capo al ricorrente C. e il P.m. espose siffatte risultanze nell'ordine di modifica dell'esecuzione della misura reale. La notifica di siffatto ordine, come pure quella del verbale di sequestro preventivo ed affidamento dei beni in giudiziale custodia, veniva effettuato nei confronti del C., qualificato come "proprietario di fatto" della (omissis), titolare dell'intero capitale sociale della (omissis) srl. Osserva ulteriormente la difesa che poiché la riferibilità della proprietà societaria al C. risulta accertata dal P.m. alla stregua della documentazione prodotta, eventuali dubbi al riguardo avrebbero dovuto indurre il Tribunale cautelare ad attivare la procedura ex art. 324, comma 8, cod.proc.pen.
Con la memoria di replica alle conclusioni del P.g. il difensore ha effettuato nuova produzione documentale e ha ulteriormente illustrato le ragioni a sostegno del concreto interesse del ricorrente all'impugnazione.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Il Tribunale cautelare, pur riconoscendo che l'ambito di legittimazione a proporre richiesta di riesame contro il provvedimento di sequestro conservativo è testualmente più ampio di quello concernente il sequestro preventivo giacché l'art. 322 codice di rito riconosce detto potere esclusivamente all'imputato, al suo difensore, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione laddove l'art. 318 cod.proc.pen. fa invece riferimento a "chiunque vi abbia interesse" e, dunque, a tutti coloro che possono ricevere pregiudizio dal mantenimento della misura cautelare, ha -tuttavia- ritenuto la carenza d'interesse al riesame da parte dell'odierno ricorrente. In particolare, l'ordinanza censurata (pag. 3) ha escluso che l'interesse concreto ed attuale dell'impugnante al ricorso possa reputarsi "dimostrato...dalle risultanze in atti e segnatamente dal fatto che in un breve passaggio di un atto di P.g. presente nella produzione documentale della difesa si faccia riferimento al fatto che la soc. (omissis) sarebbe riconducibile al C. in quanto la (omissis) s.a. sarebbe parte del gruppo (omissis), riconducibile al C., trattandosi di dato non dimostrato adeguatamente sulla base delle risultanze in atti".
1.1 La conclusione del collegio cautelare non persuade in quanto l'assunto circa la carenza d'interesse del ricorrente poggia su una valutazione parziale ed illogica della produzione documentale della difesa. Ed, invero, non risulta revocabile in dubbio alla stregua delle allegazioni difensive che nella fase esecutiva del sequestro preventivo, della cui conversione si discute, il P.m. delegò alla P.g. accertamenti in ordine alla s.r.l (omissis) con sede in (omissis), in esito ai quali l'inquirente concludeva che " tale società è con certezza riconducibile allo stesso C., le quote sono, peraltro, di proprietà della (omissis) Holding s.a, società svizzera facente parte del gruppo (omissis) dello stesso C." sicchè il provvedimento cautelare in data 10/3/2016 fu notificato congiuntamente a R.M. quale amministratore unico e a C.F., definito "proprietario di fatto della Omissis s.a., società titolare dell'intero capitale sociale della (omissis) s.r. l.".
Trattandosi di risultanze trasfuse in atti irripetibili acquisiti al fascicolo dibattimentale in forza delle quali il C. è stato individuato quale destinatario della misura cautelare adottata nella fase investigativa, non appare perspicua l'affermazione del Tribunale secondo cui la riferibilità del compendio immobiliare al ricorrente "non sarebbe dimostrata adeguatamente", non constando la sopravvenienza di elementi che smentiscano le conclusioni del P.m. e non essendo utilmente spendibile nel caso di specie l'obiezione in ordine alla mancata ostensione in sede di ricorso della qualifica del ricorrente, privo di cariche formali in seno alla compagine.
2. La pronunzia di Sez. 3, n. 37450 del 11/472017, Rv.270542, ampiamente evocata nell'ordinanza impugnata, ha chiarito che l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro conservativo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame, enucleabile anche soltanto in base alla fattispecie considerata e alle prospettazioni de/l'interessato, rimarcando la necessità di fondare le valutazioni in ordine all'interesse a ricorrere sulle connotazioni specifiche del caso a giudizio e sulle allegazioni difensive, il cui scrutinio è tanto più necessario laddove, come nella specie, la legittimazione fa leva non su posizioni formali ma su qualifiche sostanziali dell'istante.
In conclusione, pare alla Corte che l'ordinanza impugnata non abbia fatto corretto governo dei principi declinati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di interesse all'impugnazione, dovendo in proposito considerarsi, alla stregua di criteri di concretezza e ragionevolezza, l'esistenza di una relazione con il bene rivendicato che sostenga la pretesa alla cessazione del vincolo.
3. L'ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Milano che provvederà ad emendare le criticità rilevate.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Milano competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod.proc.pen.