Escluse, invece, le prestazioni professionali che si pongono in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa del giudizio, alle quali si applica l'art. 14 D.Lgs. n. 150/2011.
In un giudizio avente ad oggetto il riconoscimento del credito professionale in una procedura di concordato preventivo di una società, il Tribunale riteneva che l'avvocato non avesse dato prova della stipula di un contratto d'opera professionale con la convenuta.
La Corte d'Appello riteneva che, a seguito dell'entrata in vigore del...
Svolgimento del processo
L'Avv. GB ha proposto ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma di inammissibilità del suo appello contro la pronuncia del giudice di primo grado di rigetto della sua domanda di condanna al pagamento di onorario professionale nei con fronti della società A s.r.l., e dell'intervenuto Concordato A s. r.l. Costui aveva agito nel 2014 con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per vedersi riconosciuto il proprio credito professionale dell'importo di 769.660,74 Euro. Infatti, nonostante la costituzione in mora, esso non era stato ammesso nella procedura di concordato preventivo presentata da A
Il giudice di primo grado aveva ritenuto che l'attore non avesse dato prova della stipulazione di un contratto di opera professionale con la convenuta. Il giudice di secondo grado ha ritenuto che, a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. 150/2011, debbano essere trattate con il rito previsto dall'art. 14 d. lgs. cit. sia i giudizi in cui si discute solo dell'entità del compenso dovuto al professionista, sia quelli in cui si discute anche la fondatezza della pretesa. Pertanto, ha ritenuto che l'ordinanza definitiva di primo grado non sia appellabile, così come pre visto dall'art. 14, co. 4 d.lgs. cit.
Il ricorso in cassazione è affidato a tre motivi, illustrati da memoria. Resiste A con controricorso, pure illustrato da memoria, mentre il Concordato preventivo di A. è rimasto intimato.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 702-quater c.p.c. e dell'art. 14, co. 4 d.lgs. 150/2011 per avere la Corte di appello ritenuto non appellabile l'ordinanza che ha definito in primo grado un giudizio introdotto ex art. 702-bis c.p.c., non già ex art. 28I. 794/1942. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 702-quater c.p.c. e dell'art. 14, co. 4 d.lgs. 150/2011 per avere la Corte di appello ritenuto non appellabile l'ordinanza che ha definito in primo grado un giudizio in cui controverso è l'an, non solo il quantum del compenso dovuto all'avvocato per prestazioni professionali in materia civile.
Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 702-quater c.p.c. e dell'art. 14, co. 4 d.lgs. 150/2011 per avere la Corte di appello ritenuto non appellabile l'ordinanza che ha definito in primo grado un giudizio in cui controverso è il compenso dovuto all'avvocato per prestazioni professionali in materia stragiudiziale e non giudiziale.
2. Per ragioni di priorità logica, si antepone l'esame del terzo motivo.
In primo luogo, è da conoscere l'eccezione d'inammissibilità del motivo proposta da parte controricorrente per essersi la ricorrente riferita al carattere stragiudiziale delle prestazioni per la prima volta in questa sede, senza mettere questa Corte in condizione di verificare tale carattere.
L'eccezione è infondata. Fin dal ricorso introduttivo la parte ricorrente ha posto a fondamento della propria domanda l'attività professionale svolta in relazione a «contratti risolutivi» di una serie di con tratti, allegazione sufficientemente riprodotta nel ricorso in cassazione (p. 22 s.), giacché ai fini del rispetto del canone di autosufficienza (rectius, di <<specifica indicazione» ex art. 366. n. 6 c.p.c.) è sovrabbondante, quindi controproducente, la riproduzione integrale dell'atto o del documento su cui il motivo di ricorso si fonda.
Passando al merito, il terzo motivo di ricorso è fondato. Il nuovo testo dell'art. 28 I. 794/1942, sostituito dal d.lgs. 150/2011 dispone che: «Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei con fronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli art. 633 e ss. c.p.c., procede ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 150/2011». A sua volta, l'art. 14 d.lgs. 150/2011 prevede che: «(l) Le controversie previste dall'art. 28 I. 794/1942 e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. (2) È competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale. (3) Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente. (4) L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile».
In materia, attualmente, la pronuncia di riferimento è Cass. SU 4485/2018, di cui si riporta il brano rilevante (tratto da p. 10 s., para grafo n. 3.2): «Il confronto fra le due norme [vecchio e nuovo testo dell'art. 28 cit.] evidenzia che la controversia oggetto del disposto normativo è rimasta individuata nei medesimi termini. Si tratta – secondo un'esegesi consolidata - di una controversia e, quindi, di una correlata domanda, con cui l'avvocato [...] chiede la 'liquidazione' delle spettanze della sua attività professionale svolta in un giudizio civile o con l'espletamento di prestazioni professionali che si pongano 'in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, in modo da potersi considerare esplicazione di attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale'[...], restando, invece, esclusa l'attività professionale stragiudiziale civile che non abbia detta natura, [il corsivo è nostro] quella svolta nel processo penale (anche in funzione dell'esercizio dell'azione civile in sede penale) e amministrativa, o davanti a giudici speciali».
Il Collegio intende dare continuità a tale indirizzo (come già hanno fatto altre pronunce, tra le quali, cfr. Cass. 15220/2022, 40829/2021). In base alla prospettazione della parte ricorrente, l'attività stragiudiziale allegata a fondamento della pretesa alla corresponsione del compenso dedotta in giudizio esibisce carattere di autonomia rispetto all'attività giudiziale, cosicché è escluso che alla controversia de qua si ap plichi l'art. 14 d.lgs. 150/2011.
In conclusione, il terzo motivo del ricorso è accolto.
3. Poiché l'errore compiuto dalla Corte d'appello ha integralmente escluso lo svolgimento del processo nel merito in secondo grado, il Collegio ravvede i presupposti per pronunciare l'assorbimento del primo e del secondo motivo del ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione; dichiara assorbiti il primo e il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, cui demanda altresì la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.