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25 novembre 2022
Il Consiglio di Stato sulla prova del danno da lesione di interessi legittimi

Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato fornisce alcuni chiarimenti in relazione alla prova rigorosa sulla sussistenza del danno da lesione degli interessi legittimi e sulla decorrenza del termine di impugnazione dal deposito, in diverso giudizio, degli atti impugnati.

La Redazione

Con la sentenza n. 10092 del 16 novembre 2022, il Consiglio di Stato ha fornito alcune precisazioni in merito alla decorrenza del termine di impugnazione dal deposito, in un giudizio diverso, degli atti impugnati e alla prova del danno da lesione di interessi legittimi.

Quanto al primo punto, il Consiglio di Stato ha chiarito che:

precisazione

  • Le indicazioni ripetute negli atti giudiziari indicano quelle presunzioni gravi, precise e concordanti che consentono di dimostrare il fatto ignoto attraverso fatti noti ai sensi dell'art. 2729 c.c.;
  • Allo scopo di escludere la conoscenza della parte non rileva la circostanza che gli atti giudiziari siano conosciuti dal difensore direttamente nel processo, considerando che si presume che gli atti siano stati portati direttamene a conoscenza della parte.

In relazione, invece, alla seconda questione relativa alla prova rigorosa circa la sussistenza del danno da lesione di interessi legittimi, il Consiglio di Stato ha affermato che:

precisazione

  • Per quanto riguarda il danno-conseguenza, si pone la questione di individuare e quantificare i danni derivanti dalla lesione dell'interesse legittimo, quindi di imputare all'evento dannoso connesso causalmente al fatto illecito i pregiudizi patrimoniali da reintegrare per equivalente in via monetaria;
  • il danno-conseguenza è disciplinato dagli artt. 1223,1226 e 1227 c.c.;
  • Una volta che la responsabilità della P.A. per lesione di interessi legittimi sia stata ricondotta al principio del neminem laedere, si deve escludere che, in relazione alla individuazione e quantificazione del danno, possa operare il limite rappresentato dalla sua prevedibilità;
  • Il risarcimento del danno comprende la perdita subita dal creditore (danno emergente) e il mancato guadagno (lucro cessante) «in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta», dunque si esclude il risarcimento di quei danni in relazione ai quali il fatto illecito non si pone in rapporto di necessità o regolarità causale;
  • Resta fermo l'onere di allegazione e prova da parte del danneggiato, poiché nell'azione di responsabilità per danni il principio previsto in via generale dall'art. 2697, comma 1, c.c. opera pienamente e non è temperato dal metodo acquisitivo di cui all'azione di annullamento;
  • La valutazione equitativa è ammessa solo in presenza di una situazione di impossibilità o di estrema difficoltà di una prova specifica circa l'ammontare del danno;
  • Le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio e nemmeno rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del CTU.