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25 novembre 2022
Registra illecitamente una conversazione del marito per usarla nella causa di separazione: i dispositivi sono sequestrabili

Sussistente il fumus del reato di interferenza illecita nella vita privata.

La Redazione
Il Tribunale, in funzione del giudice del riesame, annullava il decreto di sequestro di alcuni dispositivi emesso dal PM nel procedimento contro una donna per il reato di interferenza illecita nella vita privata. In particolare, ella era stata querelata dal marito per aver arbitrariamente registrato una conversazione tra lo stesso e un'altra persona, utilizzando tale registrazione nella causa civile di separazione. In particolare, secondo il Giudice era sussistente il fumus del delitto contestato, ma erano state soddisfatte le esigenze probatorie poste a fondamento della misura cautelare.
 
Contro tale decisione, la donna propone ricorso in Cassazione eccependo, tra più motivi, il difetto del fumus delicti e del nesso di pertinenzialità tra i dispositivi sequestrati ed il reato contestato. In particolare, la ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe ingiustificatamente ritenuto legittimo il sequestro indiscriminato ed omnicomprensivo dei dati contenuti nei suoi dispositivi. Conseguente illegittima sarebbe la mancata restituzione anche della copia forense formata dal PM.
 
Con sentenza n. 44876 del 25 novembre, la Suprema Corte respinge il ricorso.
 
La ricerca e l'individuazione in un sistema informatico di dati da sottoporre a vincolo probatorio è operazione che può rilevarsi difficoltosa in ragione della mole di dati conservati nel sistema e della difficoltà di identificare quelli rilevanti. Al riguardo, è stato  ritenuto in linea con i principi di proporzionalità ed adeguatezza «il sequestro dell'intero dispositivo piuttosto che l'estrazione della copia di singoli dati in esso contenuti, quando ciò sia giustificato dalle difficoltà tecniche di estrapolare in maniera mirata i dati ricercati nella memoria del sistema, così come l'estrazione di copia integrale dei dati contenuti in quest'ultimo, realizzando solo una copia-mezzo, che consente la immediata restituzione del dispositivo». In entrambi i casi, l'estensione del sequestro non legittima il trattamento indiscriminato, bensì ha natura strumentale a garantire l'effettività della perquisizione, permettendo di selezionare le informazioni ritenute pertinenti al reato per cui si procede.
 
Nel caso di specie, il Tribunale ha fatto buon uso di quanto appena esposto. È stato ritenuto superfluo il mantenimento del vincolo sui dispositivi sequestrati una volta che il PM aveva provveduto all'estrazione della copia forense, disponendo conseguentemente la loro restituzione. In tal senso il Giudice del riesame ha ritenuto che l'attività di ricerca della prova evidenziata nel decreto di sequestro si fosse nel frattempo "trasferita" sulla copia del contenuto dei beni sequestrati. Attività ritenuta legittima in presenza dell'accertato fumus commissi delicti e della pertinenza dei beni sequestrati alla prova del reato in contestazione. Né il tempo intercorso tra l'estrazione della copia e la decisione del Tribunale può ritenersi incompatibile con la funzione dell'estrazione della copia menzionata.