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28 novembre 2022
Nuovi punteggi per gli alloggi di edilizia sociale della Regione Piemonte
I punteggi vengono attribuiti ai richiedenti gli alloggi di edilizia sociale, in relazione alle loro condizioni sociali, economiche e abitative.
La Redazione
La Regione Piemonte con Regolamento regionale recante: Modifiche al Regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 10/R - Regolamento dei punteggi, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della Legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) (B.U. R. Piemonte Suppl. Ord. 24/11/2022, n. 1) ha modificato l'allegato che contiene i punteggi relativi alle condizioni abitative.  Il presente Regolamento stabilisce i punteggi da attribuire ai richiedenti gli alloggi di edilizia sociale, in relazione alle loro condizioni sociali, economiche e abitative. I punteggi di cui al presente Regolamento sono in relazione alle condizioni sociali, economiche e abitative possedute dai richiedenti alla data di pubblicazione del bando.

precisazione

La L.R. n. 3/2010, approvata in data 17 febbraio 2010, è divenuta definitivamente operativa, per quanto concerne le disposizioni inerenti al Capo II (Modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale e calcolo del canone di locazione), in data 4 gennaio 2012, contestualmente all'entrata in vigore dei suoi Regolamenti attuativi, pubblicati sul Supplemento ordinario n. 1 al BUR n. 40 del 6 ottobre 2011.

Premesso ciò, in materia immobiliare, l'allegato “G” al regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 10/R (Regolamento dei punteggi, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) è sostituito dal seguente:
CODICE CONDIZIONE PUNTEGGIO
Abit08 Richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data di pubblicazione del bando Punti 5
Abit09 Richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio a seguito di monitoria di sgombero conseguente a sentenza esecutiva di sfratto o di decreto di trasferimento conseguente a procedura esecutiva immobiliare o di rilascio dell'abitazione coniugale a seguito di sentenza di assegnazione all'altro coniuge Punti 5
Abit10 Richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio a seguito di sentenza esecutiva di sfratto Punti 3
Abit11 Richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio in quanto fruenti di alloggio di servizio, per collocamento in quiescenza, per trasferimento di ufficio, per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro Punti 3
Abit12 Coniugi legalmente separati o divorziati che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, hanno lasciato da non più di un anno la casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi e sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non ne hanno la disponibilità Punti 5
Ai richiedenti in possesso dei requisiti di legge per l'inserimento nella graduatoria è riconosciuto uno dei punteggi, tenendo conto del punteggio maggiore, di cui all'allegato “G”, in relazione alle rispettive condizioni abitative. I punteggi di cui ai codici Abit09 e Abit10 dell'allegato “G”, nel caso di sfratto per morosità, sono riconoscibili soltanto se alla documentazione è allegata l'attestazione del comune di residenza che si tratta di morosità incolpevole.

precisazione

Oltre all'allegato “G”, il documento regionale contiene altri allegati aventi ad oggetto i punteggi relativi alle:

  • condizioni sociali (ad esempio, richiedenti che abbiano contratto matrimonio non oltre due anni prima della data di pubblicazione del bando… oppure… richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età, vivano soli o in coppia quali coniugi o conviventi more uxorio, entrambi non esercitanti alcuna attività lavorativa, anche se con uno o più minori a carico);
  • condizioni economiche (ad esempio, richiedenti con ISEE di entità inferiore al 30,50 o 70 per cento del limite di accesso);
  • condizioni abitative (ad esempio, richiedenti che abitino con il proprio nucleo in un alloggio le cui dimensioni, con esclusione della cucina, o dell'angolo cottura non superiore a 4 metri quadrati, e dei servizi igienici, siano inferiori a 10 metri quadrati per ciascun componente).