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28 novembre 2022
Nuovi punteggi per gli alloggi di edilizia sociale della Regione Piemonte
I punteggi vengono attribuiti ai richiedenti gli alloggi di edilizia sociale, in relazione alle loro condizioni sociali, economiche e abitative.
La Redazione
La Regione Piemonte con Regolamento regionale recante: Modifiche al Regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 10/R - Regolamento dei punteggi, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della Legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) (B.U. R. Piemonte Suppl. Ord. 24/11/2022, n. 1) ha modificato l'allegato che contiene i punteggi relativi alle condizioni abitative. Il presente Regolamento stabilisce i punteggi da attribuire ai richiedenti gli alloggi di edilizia sociale, in relazione alle loro condizioni sociali, economiche e abitative. I punteggi di cui al presente Regolamento sono in relazione alle condizioni sociali, economiche e abitative possedute dai richiedenti alla data di pubblicazione del bando.
Premesso ciò, in materia immobiliare, l'allegato “G” al regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 10/R (Regolamento dei punteggi, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) è sostituito dal seguente:
Ai richiedenti in possesso dei requisiti di legge per l'inserimento nella graduatoria è riconosciuto uno dei punteggi, tenendo conto del punteggio maggiore, di cui all'allegato “G”, in relazione alle rispettive condizioni abitative. I punteggi di cui ai codici Abit09 e Abit10 dell'allegato “G”, nel caso di sfratto per morosità, sono riconoscibili soltanto se alla documentazione è allegata l'attestazione del comune di residenza che si tratta di morosità incolpevole.
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La L.R. n. 3/2010, approvata in data 17 febbraio 2010, è divenuta definitivamente operativa, per quanto concerne le disposizioni inerenti al Capo II (Modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale e calcolo del canone di locazione), in data 4 gennaio 2012, contestualmente all'entrata in vigore dei suoi Regolamenti attuativi, pubblicati sul Supplemento ordinario n. 1 al BUR n. 40 del 6 ottobre 2011. |
CODICE | CONDIZIONE | PUNTEGGIO |
Abit08 | Richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data di pubblicazione del bando | Punti 5 |
Abit09 | Richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio a seguito di monitoria di sgombero conseguente a sentenza esecutiva di sfratto o di decreto di trasferimento conseguente a procedura esecutiva immobiliare o di rilascio dell'abitazione coniugale a seguito di sentenza di assegnazione all'altro coniuge | Punti 5 |
Abit10 | Richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio a seguito di sentenza esecutiva di sfratto | Punti 3 |
Abit11 | Richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio in quanto fruenti di alloggio di servizio, per collocamento in quiescenza, per trasferimento di ufficio, per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro | Punti 3 |
Abit12 | Coniugi legalmente separati o divorziati che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, hanno lasciato da non più di un anno la casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi e sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non ne hanno la disponibilità | Punti 5 |
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Oltre all'allegato “G”, il documento regionale contiene altri allegati aventi ad oggetto i punteggi relativi alle:
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