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29 novembre 2022
Il Consiglio di Stato sul rapporto tra accesso difensivo agli atti e tutela della riservatezza

I Giudici distinguono tra riservatezza semplice e riservatezza rafforzata, evidenziando che solo in relazione alla prima l'interesse difensivo è tendenzialmente prevalente.

La Redazione

La vicenda trae origine dal diniego all'istanza di accesso agli atti presentata ai sensi dell'art. 22 L. n. 241/1990 presentata da una società in relazione agli atti e ai provvedimenti riguardanti la costruzione, ampliamento, apertura al pubblico nonché al certificato di agibilità di un centro commerciale nella titolarità della ditta appellante.
Una volta proposto ricorso dinanzi al TAR, esso veniva accolto e di conseguenza veniva annullato il provvedimento di diniego e ordinato al Comune l'esibizione della documentazione richiesta entro 30 giorni.
La ditta titolare del centro commerciale impugna la decisione dinanzi al Consiglio di Stato, lamentando tra le altre cose il fatto che l'appellata non fosse più titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso agli atti, in quanto non rivestiva più lo status di affidatario di reparti di azienda, dunque non era più titolare di alcuna posizione qualificata e differenziata utile ad ottenere l'ostensione degli atti amministrativi riguardanti la struttura.

Con la sentenza n. 10277 del 22 novembre 2022, il Consiglio di Stato rigetta il ricorso, ricordando che l'Adunanza plenaria si era già espressa in relazione all'accesso difensivo agli atti con la sentenza n. 4/2021, giungendo alle seguenti conclusioni:

precisazione

  • Alla base della richiesta deve esserci un interesse ostensivo diretto, concreto ed attuale alla cura in giudizio di determinate fattispecie;
  • Necessaria è l'esistenza di un collegamento certo tra gli atti oggetto di richiesta e le difese da apprestare;
  • La richiesta di accesso deve essere diffusamente e adeguatamente motivata.

In relazione al rapporto tra accesso difensivo e tutela della riservatezza, poi, il Consiglio di Stato chiarisce che occorre distinguere tra:

precisazione

  • Riservatezza semplice, per cui l'interesse difensivo è ritenuto tendenzialmente prevalente;
  • Riservatezza rafforzata, ove si annoverano dati sensibili e dati supersensibili, rispetto ai quali l'interesse difensivo deve essere di volta in volta bilanciato sulla base dei criteri di necessarietà, indispensabilità e parità di rango.

Ciò posto, con riferimento al caso in esame i Giudici rilevano che l'appellata ha un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso agli atti richiesti poiché titolare di alcuni punti vendita all'interno della struttura. Inoltre, tra le parti in causa sussiste un contenzioso in sede civile per cui vi è un'esigenza difensiva sottesa alla richiesta di accesso agli atti, istanza che, peraltro, era stata adeguatamente motivata e documentata dall'istante. Infine, i Giudici evidenziano che le ragioni di privacy allegate dal Comune a giustificazione del diniego sono di rilevanza semplice, per cui l'interesse difensivo risultaprevalente.
Alla luce di tali argomentazioni, il Consiglio di Stato respinge il ricorso.