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30 novembre 2022
Il Consiglio di Stato sul rapporto tra accesso civico generalizzato e accesso difensivo agli atti

Con la sentenza in commento, i Giudici chiariscono come deve comportarsi l'Amministrazione dinanzi ad una richiesta di accesso agli atti formulata in termini generici ovvero ad un'istanza c.d. cumulativa.

La Redazione

La ditta ricorrente chiedeva l'accertamento dell'illegittimità del silenzio diniego opposto dal Comune alla sua richiesta di accesso difensivo agli atti, considerando che essa aveva reiterato la richiesta una seconda volta ed anche una terza volta all'Amministrazione rappresentando che l'accesso agli atti del procedimento era funzionale alla tutela dei suoi interessi in giudizio.
Considerato il silenzio del Comune, la ditta ha proposto ricorso al TAR, il quale lo ha dichiarato irricevibile, dunque la medesima propone appello lamentando la violazione del diritto di accesso civico riconosciuto dal D. Lgs. n. 33/2013, avendo il Comune tracciato un ambito di tutela “più ampio” del diritto di accesso tradizionale previsto ai sensi dell'art. 22 L. n. 241/1990, essendosi in tal caso realizzata un'ipotesi non di silenzio diniego ma di vera e propria inerzia dell'Amministrazione rispetto alla quale il privato è legittimato ad esercitare l'azione nel termine lungo annuale di cui all'art. 117 c.p.a.; la ricorrente lamenta, poi, il fatto che le istanze di accesso agli atti avessero quali oggetto informazioni di carattere ambientale per le quali l'accesso sarebbe da ricondurre (anche) all'istituto disciplinato dal D. Lgs. n. 195/2005.

Con la sentenza n. 10275 del 22 novembre 2022, il Consiglio di Stato dichiara infondata la prima doglianza, osservando come generalmente la P.A. che sia destinataria di un'istanza di accesso ai documenti formulata in termini generici, cioè con riferimento all'accesso c.d. tradizionale o all'accesso civico generalizzato, oppure che contempli il richiamo ad entrambi gli istituti, ha il potere-dovere di esaminarla integralmente e quindi anche con riferimento all'accesso civico generalizzato. Tuttavia, questa regola non vale quando l'interessato abbia fatto riferimento inequivocamente alla disciplina dell'accesso di cui alla L. n. 241/1990, poiché in tal caso l'istanza dovrà essere esaminata solo sotto i profili di tale Legge e non anche con riferimento all'accesso civico generalizzato, e tale ipotesi è proprio quella che ricorre nel caso concreto. Ciò si desume innanzitutto dalla prima richiesta di accesso presentata dalla ricorrente, ove si fa esplicito riferimento agli artt. 22 ss. L. n. 241/1990, e poi per l'interesse sotteso alla richiesta, che era quello di consentire la difesa degli interessi della società in giudizio. Come ricorda il Consiglio di Stato, poi, dinanzi alla richiesta di accesso difensivo agli atti, l'Amministrazione che detiene i documenti ha il compito di verificare l'esistenza di uno stretto collegamento tra questi ultimi e le difese da apprestare nel giudizio già pendente ovvero da instaurare.

Con riferimento, invece, alla seconda doglianza della ricorrente, il Consiglio di Stato dichiara che essa è destituita di fondamento, in quanto la disciplina emanata in attuazione della direttiva 2003/4/CE è volta principalmente a far conoscere alla collettività informazioni relative all'ambiente in un'ottica di trasparenza e massima diffusione per contribuire alla sensibilizzazione del pubblico alle questioni ambientali e favorire lo scambio di opinioni e la partecipazione al processo decisionale in materia, tutti elementi che non si riscontrano nel caso di specie, ove la richiesta era tesa alla difesa degli interessi in giudizio della ricorrente volti a verificare eventuali impatti dell'attività gestita sulle matrici ambientali circostanti.
Alla luce di quanto sopra, i Giudici respingono il ricorso.

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