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1 dicembre 2022
Stalking: non è necessario inoltrare la comunicazione di avvio del procedimento monitorio se c’è pericolo di recidiva

Il Consiglio di Stato affronta la questione del bilanciamento tra le garanzie di tutela delle vittime di stalking e le garanzie di partecipazione procedimentale e di accesso agli atti da parte dei destinatari dei provvedimenti di ammonimento prefettizio.

La Redazione

La controversia trae origine dal provvedimento di ammonimento emesso dal Questore nei confronti dell'attuale ricorrente dopo aver ritenuto provato il suo atteggiamento persecutorio nei confronti della ex partner. Tuttavia, l'Amministrazione ometteva di inviare al ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento diretto all'emanazione dell'atto di ammonimento in ragione della ritenuta urgenza visto l'alto rischio di recidiva.
Il TAR rigettava il ricorso sul rilievo dell'esaustività della motivazione dell'Amministrazione e tenuto anche conto che «ai fini dell'adozione della misura monitoria dell'ammonimento orale non è richiesta la piena prova della responsabilità dell'ammonito, ben potendo detto provvedimento fondarsi anche su un quadro istruttorio indiziario».
La sentenza viene impugnata dinanzi al Consiglio di Stato. In particolare, il ricorrente si duole dell'omessa comunicazione di avvio del procedimento finalizzato emanazione dell'atto di ammonimento sul rilievo che la logica sottesa a tale misura non consente di sottrarla dai principi di garanzie procedimentali poste a tutela del corretto esercizio del potere amministrativo, in particolare ove non sussistano specifiche ragioni di urgenza.
Nella stessa sede, lamenta la violazione della disciplina sull'accesso agli atti della PA.

Il Consiglio di Stato rigetta il ricorso con sentenza n. 10369 del 24 novembre 2022.
In relazione al primo motivo, il Giudice ha stabilito che «nei procedimenti amministrativi finalizzati all'emanazione di un provvedimento di "ammonimento orale" in tema di atti persecutori, vista la natura spiccatamente preventiva e cautelare di tale atto, l'inoltro della comunicazione di avvio del procedimento non è obbligatorio nei casi in cui sussistano specifiche ragioni di urgenza evidenziate nell'atto».
Nel caso di specie, il Consiglio ritiene che le ragioni di urgenza siano state espressamente menzionate nel provvedimento della Questura, la quale ha ravvisato la necessità e l'urgenza di emettere il provvedimento visto «l'alto rischio di recidiva».

Anche il secondo motivo è infondato. A tal proposito, viene richiamato l'indirizzo secondo cui «al privato debba essere garantito, comunque, l'accesso ai documenti amministrativi per difendere i propri interessi non può essere inteso nel senso che di fatto, in ogni situazione, l'interesse alla cura di interessi privati prevalga sulle esigenze di tutela degli interessi pubblici tipizzati dall'art. 24 (…).  Ne discende che il diritto di accesso ai documenti amministrativi si estrinseca con moduli non di contenuto predeterminato, ma di ampiezza variabile, compatibile con la contestuale esigenza di tutela degli interessi pubblici con i quali deve contemperarsi».
In particolare, in materia di procedimento di ammonimento previsto dalla disciplina sulle misure in materia di contrasto alla violenza sessuale e atti persecutori, «mentre la garanzia partecipativa viene salvaguardata mediante il coinvolgimento dell'interessato a mezzo di audizione, quest'ultimo tuttavia non ha titolo ad accedere alle categorie di documenti che in qualche misura siano attinenti o comunque connessi ad attività investigative ancora in corso, ed alla "identità delle fonti"; tra le quali - oltre alle dichiarazioni del soggetto denunciante – spesso possono esserci anche altri dati provenienti dalla raccolta di informazioni provenienti da terzi».

Applicando tali principi al caso di esame, il Consiglio osserva che il bilanciamento tra l'interesse dell'istante alla difesa dei propri interessi giuridici ai sensi della disciplina sull'ostensione dei documenti amministrativi e l'interesse pubblico alla segretezza degli atti investigativi, fosse stato congruo e proporzionato, visti i potenziali rischi per le persone coinvolte. Inoltre, il ricorrente aveva avuto modo di conoscere in maniera adeguata le contestazioni a lui mosse: in primo luogo nel corso del procedimento, in sede di audizione disposta dalla Prefettura, nelle more della trattazione del ricorso gerarchico; e poi, anche grazie alla lettura del provvedimento finale di ammonimento, che gli aveva esposto in maniera circostanziata e analitica tutti i fatti ascrittigli.