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2 dicembre 2022
Messa alla prova: le circostanze attenuanti non incidono nel calcolo del tetto massimo di pena previsto per l’ammissione al beneficio

Ai fini dell'individuazione dei reati ai quali può essere concessa la sospensione, la pena detentiva non superiore a quattro anni va riferito alla fattispecie base, in quanto non assumono rilievo le circostanze, comprese quelle attenuanti.

La Redazione

Il PM presso il Tribunale ricorre in cassazione avverso l'ordinanza del GIP che aveva disposto la messa alla provaex art. 168-bis c.p. in favore dell'imputato per i reati previsti all'art. 2 D.Lgs. n. 74/2000. Nello...

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