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5 dicembre 2022
Come deve essere liquidato l’indennizzo per indebito arricchimento della PA?

Ricordando che il credito indennitario ex art. 2041 c.c. è soggetto al regime del c.d. “cumulo” di rivalutazione ed interessi, la Cassazione risponde al quesito.

La Redazione

In un giudizio avente ad oggetto la richiesta di condanna al pagamento di una somma di denaro dovuto a titolo di indennizzo per indebito arricchimento, il creditore ricorre in Cassazione censurando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso che sulla somma, liquidata equitativamente a titolo di indennizzo, dovessero applicarsi, anche d'ufficio, interessi e rivalutazione monetaria. La debenza di tale indennizzo risultava già accertata in forza di una precedente sentenza, passata in giudicato, la quale aveva riconosciuto l'ingiustificato arricchimento goduto dal Comune in relazione all'attività professionale espletata dal ricorrente e consistita nella redazione del Piano per gli insediamenti produttivi del predetto Ente municipale.

In sede di legittimità, la Corte ribadisce che, al pari di ogni obbligazione pecuniaria “di valore”, anche quella prevista dall'art. 2041 c.c. è soggetta al regime del c.d. “cumulo” di rivalutazione e interessi e afferma il seguente principio di diritto «il credito indennitario ex art. 2041 cod. civ. per espletamento di prestazioni professionali in favore della pubblica amministrazione in assenza di valido contratto scritto. va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia, dovendo il giudice tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo, producendo, inoltre, la somma così liquidata interessi da liquidarsi al tasso legale, e non ai sensi dell'art. 9 della legge 2 marzo 1949, n. 143, decorrenti dalla data dell'arricchimento della pubblica amministrazione, ovvero dal momento del completo espletamento della prestazione in suo favore».

Pertanto, la Cassazione accoglie il motivo in esame con l'ordinanza n. 35480 del 2 dicembre 2022.

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