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5 dicembre 2022
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta di somme di denaro determina un’immediata lesione nella sfera giuridica della persona

Da ciò consegue che solo quando non sia più rinvenuto l'accrescimento monetario riconducibile al reato, perché la persona non dispone più di denaro, opera lo strumento surrogatorio della confisca per equivalente, nei casi previsti dalla legge.

La Redazione

Il Tribunale di Ragusa dichiarava inammissibile la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP per i reati di cui agli artt. 110, 81 c.p., 73 d.P.R. n. 309/1990 e 7 D.L. n. 4/2019, conv. dalla L. n. 26/2019 e 640-bis c.p., avente ad oggetto beni nella disponibilità dell'indagato per un importo pari a 47mila euro e nella forma diretta della somma di circa 14mila euro, oltre che della carta del reddito di cittadinanza.
L'inammissibilità si fondava, nello specifico, sulla carenza di interesse all'impugnazione, dato che il provvedimento era rimasto privo di esecuzione poiché non era stato reperito alcun bene nella disponibilità dell'indagato.
Contro tale provvedimento, l'indagato, per mezzo del suo difensore, propone ricorso in Cassazione sul rilievo che la richiesta di riesame era stata proposta allo scopo di denunciare l'assenza dei presupposti del fumus commissi delicti e del periculum in mora.

Con la sentenza n. 45869 del 2 dicembre 2022, la Suprema Corte annulla con rinvio il provvedimento impugnato, richiamando l'orientamento ormai prevalente secondo il quale deve ritenersi inammissibile la richiesta di riesame contro il decreto di sequestro preventivo che non sia stato ancora eseguito, non riscontrandosi in tal caso alcun interesse concreto e attuale a proporre impugnazione. In tal senso è stato rilevato altresì che l'indicazione del dies a quo per impugnare delimita la concreta proponibilità del gravame perché attraverso l'indicazione del termine iniziale, il Legislatore ha voluto sottolineare come solo a partire da tale momento possano essere attivati validamente gli strumenti di reazione contemplati dall'ordinamento contro il provvedimento ablatorio, tenendo conto che tale principio vale anche con riferimento al sequestro probatorio.
A tal proposito, la Corte ha rammentato che «fermo restando che il termine iniziale per impugnare la richiesta di riesame del provvedimento che ha disposto il sequestro non possa decorrere prima della data di esecuzione del provvedimento stesso, e seppure in linea generale anche l'insorgenza dell'interesse coincida di regola con l'apprensione materiale della cosa di cui è stato disposto il sequestro, non si può affermare con la stessa assolutezza che l'esecuzione del sequestro condizioni sempre anche l'insorgenza degli effetti del provvedimento e con essi anche dell'interesse alla verifica della fondatezza dei relativi presupposti».
Inoltre, la Cassazione ha evidenziato l'esigenza di operare un distinguo rispetto ai provvedimenti di sequestro che non hanno ad oggetto un determinato bene ma che comportino una situazione di assoggettamento permanente di ogni incremento del patrimonio del soggetto ad esso sottoposto, e sulla base di ciò ha affermato il seguente principio di diritto: «il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta di somme di denaro, poiché riferibile ad un bene fungibile, ovunque reperibile, determina, a prescindere dalla sua esecuzione, un'immediata lesione nella sfera giuridica della persona, incidendo sulla sua capacità di azione e di relazione, così da legittimare un'immediata tutela, anche sotto il profilo della corretta quantificazione», precisando che tale principio vale anche con riguardo al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente.

Concludendo, la Cassazione evidenzia che quando si tratti di confisca diretta di denaro quale profitto o prezzo del reato, la quantificazione del valore di riferimento basta per operare l'ablazione di qualsiasi somma di denaro trovata nella disponibilità dell'autore del reato ma non può però giustificare l'apprensione di beni di natura diversa, dunque solo quando non sia più rinvenuto l'accrescimento monetario riconducibile al reato, perché la persona non dispone più di denaro, opera lo strumento surrogatorio della confisca per equivalente, ma solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

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