Il formalismo che connota il procedimento di liquidazione e pagamento del compenso a spese dello Stato esclude l'operatività della prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c..
L'avvocato si rivolgeva al Tribunale per chiedere la liquidazione del suo onorario per l'attività svolta in un procedimento penale nelle vesti di difensore di fiducia di soggetto ammesso al gratuito patrocinio. La domanda veniva rigettata in ragione dell'operatività della prescrizione presuntiva
Svolgimento del processo
1. L’avv. A.C. presentò al Tribunale di Reggio Calabria – sezione penale dibattimentale - istanza di liquidazione dei compensi per l’attività svolta in un procedimento penale, quale difensore di fiducia di soggetto imputato, ammesso al Patrocinio a spese dello Stato.
L’istanza venne rigettata, avendo il Tribunale ritenuto operante la prescrizione presuntiva ex art. 2956, secondo comma, c.c., rilevando in fatto che l’istanza di liquidazione era stata presentata ad oltre cinque anni di distanza dalla conclusione dell’incarico difensivo.
2. Proposta dall’Avv. A.C. opposizione ex art. 170 d.p.r. 115/2002, il Tribunale di Reggio Calabria, sezione civile, ha respinto l’impugnazione, ribadendo l’applicabilità dell’art. 2956 c.c.
Il Tribunale, in particolare, ha disatteso le argomentazioni dell’opponente in ordine alla inapplicabilità della prescrizione presuntiva alla fattispecie in rilievo, affermando la piena rilevabilità d’ufficio della fattispecie estintiva, anche in considerazione dell’assenza –nella fase di liquidazione- di un contraddittorio con l’Amministrazione tenuta al pagamento, e della conseguente impossibilità per quest’ultima di eccepire la prescrizione se non in sede di successiva opposizione, gravando l’amministrazione medesime di un onere di impugnazione.
Il Tribunale, quindi, ha ricondotto il potere di rilievo d’ufficio della prescrizione all’ampio ambito di poteri che l’organo giurisdizionale sarebbe chiamato ad esercitare in sede di verifica della sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle previsioni in tema di patrocinio a spese dello Stato
3. Per la cassazione del provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria ricorre ora l’avv. A.C.. Il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA è rimasto intimato.
4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.
Motivi della decisione
1. Il ricorso si articola in tre motivi
1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2956 c.c.
Il ricorso deduce l’inapplicabilità della prescrizione presuntiva alla fattispecie in rilievo, evidenziando, in particolare, che l’operatività della presunzione di pagamento deve ritenersi esclusa in virtù delle peculiarità del procedimento di liquidazione e pagamento degli onorari a spese dello Stato, considerato il formalismo che caratterizza quest’ultimo ed il conseguente carattere intrinsecamente documentale della prova dell’avvenuto pagamento.
1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2957 c.c.
Il ricorrente deduce la erroneità del provvedimento impugnato, nella parte in cui esso afferma la decorrenza del termine di prescrizione dalla conclusione dell’attività professionale, anziché dalla definizione del procedimento in cui il professionista ha prestato il proprio patrocinio, evidenziando che, nella specie, alla data di presentazione dell’istanza di liquidazione il procedimento penale era ancora pendente in grado di appello.
1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2938 c.c., avendo il Tribunale affermato la possibilità di rilevare d’ufficio l’estinzione del credito per prescrizione, in contrasto con la previsione codicistica.
2. Il primo motivo è fondato.
Questa Corte, infatti, ha già affermato il principio per cui il credito del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non è assoggettato alla prescrizione prevista dall'art. 2956, primo comma, n. 2), c.c. Ciò in quanto le prescrizioni presuntive non operano quando il contratto, dal quale trae origine il credito, sia stipulato per iscritto, ipotesi che ricorre nel gratuito patrocinio nel quale il compenso viene liquidato solo in base ad un decreto emesso dal giudice competente a seguito di presentazione di una richiesta scritta (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13707 del 22/05/2019 - Rv. 654231 - 01).
Le prescrizioni presuntive, infatti, che trovano fondamento e ragione solo in quei rapporti che si svolgono senza formalità (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 789 del 12/01/2022 (Rv. 663625 - 01), in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza scritta, con la conseguenza che non possono operare quando il contratto sia stato stipulato per iscritto e quando le parti abbiano pattuito il differimento dell'obbligo di pagamento del dovuto (Cass. n. 8200/2006; n. 10379/2018).
Ne discende che la prescrizione presuntiva non è applicabile per definizione al credito del difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio, tenuto conto che la liquidazione implica apposita richiesta scritta del difensore al giudice competente, che a sua volta provvede sulla liquidazione con decreto.
Poiché tale procedura rende impossibile l’eventualità che venga effettuato un pagamento cui non faccia riscontro un documento scritto, risulta preclusa in radice l'applicabilità della prescrizione presuntiva al credito del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
3. Parimenti fondato risulta il terzo motivo di ricorso.
Anche in questo caso il provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria si è discostato dall’orientamento di questa Corte, la quale ha affermato il principio per cui anche alle prescrizioni presuntive, disciplinate dagli artt. 2954 segg. c.c., è applicabile il principio di cui all'art. 2938 c.c. che fa divieto al giudice di rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5959 del 01/07/1996 - Rv. 498337 - 01).
4. Il ricorso va quindi accolto in relazione al primo e terzo motivo, con assorbimento del secondo, e pertanto il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria in diversa composizione, il quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente grado di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l'impugnata ordinanza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Reggio Calabria in diversa composizione.