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6 dicembre 2022
Il caso processuale: accertamento e dichiarazione dell'intervenuta prescrizione
Come accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, per decorso del termine quinquennale, dei crediti contributivi, assicurativi e previdenziali?
La Redazione
Oggetto del processo: opposizione ordinanza ingiunzione lavoro previdenza

ilcaso

Tizia con ricorso ex art. 615 c.p.c. aveva proposto formale opposizione limitatamente agli avvisi di addebito afferenti i tributi INPS, onde ottenere l'accertamento della intervenuta prescrizione quinquennale. Precisava la ricorrente che l'Agenzia delle Entrate Riscossione aveva dato impulso alla fase esecutiva sottoponendo a vincolo il rapporto di c/c in essere presso Banca.

La normativa risolutiva

legislazione

L'art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999 (rubricato “Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali”) prevede che contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore).

La procedura

esempio

L'opposizione all'esecuzione (615 c.p.c.) ha lo scopo di contestare il diritto del creditore a procedere all'esecuzione, l'inesistenza o la modificazione del diritto riconosciuto nel titolo esecutivo, oppure ancora l'ammissibilità giuridica della pretesa coattiva. L'opposizione all'esecuzione si differenzia dall'opposizione agli atti esecutivi in quanto, mentre la prima è finalizzata a contestare l'esistenza del diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione (an dell'esecuzione), la seconda è lo strumento per contestare la regolarità formale del titolo, del precetto e dei singoli atti esecutivi (quomodo). Sono legittimati a proporre opposizione all'esecuzione coloro che hanno interesse a contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata. È pertanto legittimato all'opposizione il debitore esecutato e il terzo possessore o detentore del bene sottoposto ad esecuzione. L'opposizione può avere ad oggetto l'esistenza del titolo esecutivo, ma non può tornare sul merito del contenuto del provvedimento che si è ormai formato, per contestarne la fondatezza.

La soluzione del giudice

ildiritto

A seguito dell'istruttoria di causa, a parere del giudice, non risultava valutabile alcuna doglianza riguardante il merito dei crediti contributivi, assicurativi e previdenziali sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, essendo abbondantemente decorso il termine di 40 giorni previsto a pena di decadenza dall'art. 24 comma 5 del D.Lgs. n. 46/1999 rispetto alla notifica dei ruoli esattoriali indicati in epigrafe, avvenuta nelle date pure ivi indicate, sicché la presente opposizione è stata ritenuta proposta esclusivamente ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ovvero con riferimento alle doglianze riferite alla fase successiva alla notifica dei ricordati avvisi di addebito. In tal caso, il giudicante ha ritenuto che nessuno degli avvisi di addebito fondanti l'intimazione di pagamento opposta risultava decorsa l'eccepita prescrizione, sicché l'impugnazione è stata respinta ed il ricorso rigettato.