Con l'ordinanza in commento, sono stati pronunciati due nuovi principi in tema.
Svolgimento del processo
1. – Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Brindisi ha accolto il reclamo proposto da F. S. contro il decreto del giudice delegato di rigetto della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata il 22/05/2017 ai sensi della legge n. 3 del 2012 – per mancato raggiungimento della maggioranza del 60% dei crediti prescritta dall’art. 11, comma 2, l.cit., a causa della legittima manifestazione di voto contrario espresso dall’Agente della riscossione per conto dell’Agenzia delle entrate – disponendo l’omologazione dell’accordo.
1.1. – Il giudice del reclamo ha ritenuto applicabile analogicamente il nuovo testo dell’art. 182 - ter, commi 3 e 4, l.fall., come novellati dalla legge n. 232 del 2016 (in vigore dal 1 gennaio 2017) – che invece non ha inciso sulla legge n. 3 del 2012 – nel senso di mantenere il diritto di voto sulla proposta di concordato preventivo in capo all’agente della riscossione solo per i crediti relativi agli oneri di riscossione, e di attribuirlo direttamente all’Ufficio (previo parere conforme della competente direzione regionale) per tutti i crediti tributari, anche se iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione.
1.2. – Avverso detta decisione ADER - Agenzia delle Entrate - Riscossione (quale subentrante a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali delle società del gruppo Equitalia) ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui il S. ha resistito con controricorso, eccependone preliminarmente l’inammissibilità per difetto dei caratteri di decisorietà e definitività; i restanti intimati non hanno svolto difese.
1.3. – Con ordinanza interlocutoria n. 490 del 14/01/2020, la Sezione VI - T di questa Corte ha rimesso la controversia alla Prima sezione civile, tabellarmente competente.
1.4. – In data 23/11/2022 il controricorrente ha depositato memoria ex art. 380 - bis1 c.p.c., insistendo per l’inammissibilità del ricorso anche con riferimento alla tardività del ricorso segnalata nell’originaria proposta ex art. 380 - bis comma 1 c.p.c.
Motivi della decisione
2. – Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate in rito dal controricorrente.
3. - In primo luogo, il provvedimento impugnato riveste i caratteri della decisorietà e definitività, in quanto idoneo, in ragione del suo contenuto omologatorio, ad incidere su diritti soggettivi e a regolamentare in modo incontrovertibile lo stato di sovraindebitamento (per la medesima conclusione si vedano, sempre in tema di sovraindebitamento: Cass. 30948/2021, in ipotesi di rigetto del reclamo contro l’omologazione dell’accordo; Cass. 28013/2022 e Cass. 4451/2018, in ipotesi di rigetto del reclamo contro il diniego di omologazione; Cass. 10095/2019, in ipotesi di accoglimento del reclamo contro l’omologazione; diff. in quest’ultimo caso, Cass. 19117/2017), a differenza del provvedimento che in sede di reclamo abbia confermato la declaratoria di inammissibilità della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, stante la sua riproponibilità prima del decorso del termine preclusivo di cinque anni ex art. 7, comma 2, lett. b), l. n. 3 del 2012, ritenuto operante solo se il debitore abbia concretamente beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura (Cass. 27301/2022, 30534/2018, 20917/2017, 1869/2016; cfr. Cass. 4499/2018 per analoga soluzione in caso di rigetto del reclamo avverso il rigetto della proposta di accordo di composizione).
3.1. - ndi enunciato il seguente principio di diritto:
“Il decreto del tribunale in composizione collegiale, di accoglimento del reclamo avverso il rigetto, da parte del giudice monocratico, di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto ai sensi dell'art. 10 della l. n. 3 del 2012, con conseguente omologazione dell’accordo medesimo, è impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di provvedimento avente carattere decisorio e definitivo, in quanto idoneo ad incidere su diritti soggettivi ed a regolamentare in modo incontrovertibile la dedotta situazione di sovraindebitamento”.
4. – In secondo luogo, non sussiste la tardività del ricorso, prospettata anche nell’originaria proposta ex art. 380 - bis comma 1 c.p.c., poiché, a fronte di un’ordinanza pacificamente depositata il 9 marzo 2018 (sulla cui comunicazione o notificazione le parti nulla dicono), il ricorso per cassazione risulta notificato in data 10 ottobre 2018, e dunque entro il cd. termine lungo ex art. 327, comma 1, c.p.c., la cui riduzione da un anno a sei mesi, ai sensi dall'art. 46 della legge n. 69 del 2009, si applica, in forza del successivo art. 58, ai giudizi instaurati a decorrere dal 4 luglio 2009 (Cass. 622/2022, 6784/2012), come quello in esame.
4.1. - e infatti considerarsi che il suddetto termine è soggetto alla sospensione feriale di cui all’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, poiché la procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento, afferendo debitori «non soggetti né assoggettabili» a fallimento (art. 6, l. n. 3 del 2012), non presenta quel nesso con l’art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, richiamato dall’art. 3, l. n. 742 del 1969, in ragione del quale la sospensione feriale non viene applicata, nel vigore della legge fallimentare, alle procedure di concordato preventivo pendenti in concomitanza con un’iniziativa per la dichiarazione di fallimento dello stesso debitore (Cass. 17145/2022, 15435/2018); nesso in mancanza del quale resta ferma la regola della sospensione feriale, soggetta a deroghe limitate, come quella dell’art. 36 - bis l.fall., con riferimento ai termini di cui agli artt. 26 e 36 l.fall. (Cass. 2706/2009).
4.2. - to alla misura della sospensione feriale, occorre tener conto che gli originari 46 giorni sono stati ridotti a 31 dall’art. 16, comma 1, d.l. n. 132 del 2014, convertito con modifiche dalla l. n. 162 del 2014, sicuramente applicabile alla fattispecie in esame, trattandosi di provvedimento anche pubblicato dopo il 1° gennaio 2015 (cfr. Cass. 8722/2022, 30053/2020, 20866/2017, nel senso che, in mancanza di disciplina transitoria, la novella è comunque applicabile a partire dalla sospensione dei termini relativa al periodo feriale dell'anno solare 2015).
4.3. – Pertanto, al predetto termine semestrale di decadenza dal gravame, ex art. 327, comma 1, c.p.c., devono aggiungersi i 31 giorni della sospensione feriale, computati "ex numeratione dierum", ai sensi del combinato disposto dell'art. 155, comma 1, c.p.c. e della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, comma 1, cioè senza tener conto dei giorni compresi tra il 1° e il 31 agosto del 2018 (Cass. 17640/2020), con conseguente tempestività della notifica del ricorso, intervenuta nell’ultimo giorno utile.
4.4. - verse conclusioni non induce la disposizione contenuta nell’art. 9, comma 1, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14 del 2019 e successive modifiche e integrazioni, CCI), per cui «la sospensione feriale dei termini di cui all’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742 non si applica ai procedimenti disciplinati dal presente codice, salvo che esso non disponga diversamente», con la conseguenza che, nulla essendo disposto nel Capo II del titolo IV del CCI – ove sono ora disciplinate le «procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento» – e non essendo applicabili, nei limiti di compatibilità prescritti dall’art. 65, comma 2 CCI, le tassative disposizioni codicistiche che escludono l’applicazione della sospensione feriale dei termini (come l’art. 201, comma 10, per il procedimento di accertamento del passivo fallimentare e l’art. 207, comma 16, per le relative impugnazioni), le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinate dal CCI non sono soggette alla sospensione feriale dei termini.
4.5. - quella disposizione, con cui si è inteso dare attuazione ai principi di uniformazione e semplificazione nonché di riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali, rispettivamente contenuti nelle lettere h) ed l) dell’art. 2, comma 1, della legge delega n. 155 del 2017), non è applicabile, ai sensi dell’art. 390, comma 2, CCI, alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del Codice (15 luglio 2022, ex art. 389 CCI, come modificato dal d.lgs. n. 83 del 17 giugno 2022), senza che in essa possa rinvenirsi un criterio interpretativo degli istituti della legge n. 3 del 2012 sulla composizione della crisi da sovraindebitamento – che al riguardo nulla dispone – poiché, nello specifico segmento considerato, non è riscontrabile quell’ambito di «continuità tra il regime vigente e quello futuro» che, secondo la lettura delle Sezioni unite, legittima una simile operazione ermeneutica (Cass. Sez. U, 12476/2020, 8504/2021, 35954/2021), trattandosi di una regola dichiaratamente innovativa rispetto al pregresso formante normativo e giurisprudenziale di cui si è dato conto.
4.6. - dunque affermato il seguente principio di diritto:
“Alle procedure concorsuali di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 2012 pendenti alla data del 15 luglio 2022 si applica la sospensione feriale dei termini di cui all’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742, non venendo in rilievo per esse l’art. 92 del r.d. n. 12 del 1941 richiamato dall’art. 3, l. n. 742 del 1969 cit. con riguardo al procedimento di fallimento, e non essendo ad esse applicabile, nemmeno in via interpretativa, l’art. 9, comma 1, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui del d.lgs. n. 14 del 2019 e successive modifiche e integrazioni, che esclude di regola, salvo diverse disposizioni, la sospensione feriale dei termini per tutti i procedimenti da esso regolati, comprese le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ora disciplinate nel Capo II del titolo IV del Codice medesimo».
5. - può dunque passare all’esame dell’unico motivo proposto.
5.1. - zia delle Entrate - Riscossione lamenta la violazione dell’art. 49, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973 e la falsa applicazione dell’art. 182 - ter l.fall., osservando: che la diversità di ratio tra la transazione fiscale e la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento non giustifica l’applicazione analogica del novellato art. 182 - ter l.fall.; che «la novità della disposizione è legittimare direttamente l’ente titolare all’espressione di voto, legittimazione che, invece, era esclusa nel sistema previgente», senza che ciò contrasti «in alcun modo con i poteri attribuiti al decreto sulla riscossione all’Agente», il quale, «al pari dell'ente titolare, ben potrà valutare ogni opportuna azione per la tutela del credito tributario, anche mediante una manifestazione di voto ai fini dell'omologazione del piano di cui all'articolo 160 L.F. proprio in virtù di poteri attribuitigli dall’art. articolo 49, primo comma, d.P.R. n. 602/1973»; che comunque l’art. 182 - ter l.fall., nella formulazione vigente ratione temporis, «non vietava all’Ufficio di delegare all’Agente della Riscossione l’espressione della manifestazione del proprio voto nella medesima sede, e ciò quale mero nuncius della propria volontà»; che l’Agente della riscossione, «nel silenzio della
L. 3/2012 sul punto, in ragione del rapporto sussistente tra l’ente di esazione e gli enti impositori, può senza dubbio assumere la funzione di tramite tra l’O.C.C. e gli Enti titolari del credito»; che una simile forma di rappresentanza «è espressione dell’esercizio della tutela del credito iscritto a ruolo che l’ordinamento istituzionalmente assegna al soggetto deputato all’esazione»; che «appare non conforme a diritto privare l'ente impositore della facoltà di delegare l’agente incaricato della riscossione a esprimere per suo conto il consenso o dissenso all'accordo e, quindi, a tutelare in ogni sede il credito affidatogli per la riscossione».
5.2. - vo, in parte infondato e in parte inammissibile, deve essere respinto.
5.3. - nnanzitutto sgombrato il campo dal primo parametro normativo evocato dalla ricorrente, in quanto privo di valenza nella fattispecie in esame, poiché l’art. 49, d.P.R. 602/1973 opera sul distinto piano dell’espropriazione forzata, legittimando il concessionario alle ordinarie azioni a tutela dell’intero credito, come cristallizzato nel titolo esecutivo, laddove l’ambito valutativo sotteso alla proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento implica una nuova manifestazione di volontà, eventualmente adesiva alle possibili falcidie e dilazioni del credito.
5.4. - do ora al secondo parametro normativo di cui si invoca la falsa applicazione, può concordarsi con la ricorrente laddove sostiene che le profonde modifiche apportate all’art. 182 - ter l.fall., in tema di concordato preventivo ad opera dell'art. 1, comma 81, l. n. 232 del 2016, che ha in particolare innovato (per quanto rileva in questa sede) le modalità di espressione del voto sulla proposta concordataria, attribuendone espressamente la legittimazione all’Ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale, per tutti i crediti tributari, anche se iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione (comma 3) e mantenuta in capo al concessionario medesimo solo per i crediti relativi agli oneri di riscossione (comma 4), non hanno inciso sugli artt. 9, comma 1, e 11, comma 1, della legge n. 3/2012 in tema di espressione del consenso sulla proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento.
5.5. - tavia, per stabilire la validità o meno del voto negativo espresso nella specie da ADER, non v’era alcuna necessità di far ricorso all’ interpretazione analogica divisata dal giudice a quo, ma era sufficiente fare applicazione dei principi generali, secondo cui il diritto di voto (nel concordato, così come nelle procedure di sovraindebitamento) spetta al titolare del credito, ovvero al soggetto che, avendo la piena disponibilità del relativo diritto, può decidere della convenienza di una proposta che ne preveda il pagamento non integrale o dilazionato.
5.6. - è indubbio che l’agente della riscossione non abbia ex sé la facoltà di disporre dei crediti iscritti a ruolo, di cui deve curare l’esazione, attraverso rinunce, dilazioni o quant’altro implicato dalla valutazione di convenienza della proposta del debitore (ed infatti, anche quando, nel concordato preventivo, il concessionario era legittimato al voto per i tributi iscritti a ruolo e già consegnati, l’art. 182 - ter comma 4 l.fall., sin dalla sua originaria formulazione, prevedeva comunque che questi esprimesse il voto in sede di adunanza dei creditori «su indicazione del direttore dell’ufficio, previo conforme parere della competente direzione regionale»).
5.7 Questione diversa è quella che attiene alla prospettata, perdurante possibilità per ADER di partecipare alla votazione quale mero nuncius, dell’ ente impositore, ovvero «in funzione di tramite tra questi e l’O.C.C. ».
L’esame di tale questione presupponeva però che risultasse accertato in giudizio che ADER aveva per l’appunto agito in tale veste, limitandosi a comunicare la volontà espressa, e documentata, dell’ ente titolare del credito.
5.8. - Sennonché, in mancanza di qualsivoglia accertamento desumibile, sul punto, dalla lettura del provvedimento impugnato – nonché a fronte del rilievo dell’ O.C.C., che (come riconosciuto dalla stessa Agenzia delle Entrate Riscossione) aveva affermato la nullità del voto da essa espresso, rilevando, per l’appunto, che “ADER era priva di delega e autorizzazione a votare in nome e per conto degli enti impositori” - la ricorrente non poteva censurare la decisione sulla base del mero assunto “di aver notiziato l’O.C.C. del dissenso alla proposta espresso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Brindisi… nonché comunicato il mancato riscontro da parte degli altri Enti interpellati, a valere anch’esso come dissenso” ma, in ossequio al principio della specificità del ricorso, avrebbe dovuto precisare su quali atti e documenti, versati nel procedimento di merito, si fondava la censura, allegandoli al ricorso o, quantomeno, indicandone l’esatta collocazione processuale all’interno del fascicolo di parte o di quello d’ufficio.
5.9. - – Va aggiunto che la ricorrente non ha nemmeno allegato una Circolare dell’Agenzia delle entrate, successiva alle modifiche introdotte dalla citata legge n. 232 del 2016, contenente istruzioni sulla manifestazione del consenso/dissenso in merito alla proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento, a supporto della sussistenza (per il vero neppure dedotta) di un’eventuale “delega generalizzata” rilasciatale allo scopo dall’ente impositore, o, comunque, al fine di una compiuta ricostruzione degli adempimenti rispettivamente rimessi agli Uffici dell’Agenzia delle entrate e all’Agente della riscossione nell’ambito dell’art. 11, comma 1, della legge sul sovraindebitamento, senza perciò dare ingresso al possibile contraddittorio sul punto.
5.10. - Resta dunque precluso a questa Corte di verificare la legittima espressione di quel dissenso (valendo altrimenti la regola del cd. silenzio - assenso) da parte degli “uffici fiscali”, non a caso distintamente menzionati nell’art. 9, comma 1, l. 3/2012 accanto all’agente della riscossione.
6. - rigetto del ricorso segue la condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in dispositivo.
7. - istono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.