Le recenti risposte del Fisco in materia di Superbonus: proroga, agevolazioni e colonnine elettriche
L'Agenzia delle Entrate, con
due recenti risposte a interpelli, ha fornito soluzioni operative in merito al momento di emissione dell'APE
ante intervento e sulla valutazione dell'ammissibilità all'agevolazione come intervento ''trainato'' dell'installazione di una colonnina di ricarica (in un posto auto condominiale delimitato da una barriera amovibile).
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Quanto al primo quesito (Interpello n. 584/2022),
il Condominio istante intende effettuare un intervento di ristrutturazione mediante demolizione e fedele ricostruzione dell'edificio condominiale. Tanto premesso, considerato che i condomini intenderebbero beneficiare del cd. Superbonus, l'Istante chiede se
l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) ante intervento possa essere predisposto dopo la comunicazione di inizio dei lavori che, tuttavia, non sono ancora iniziati; se, in materia, si applichi la proroga al 31 dicembre 2025 dell'agevolazione prevista dall'
articolo 119, commi 8-bis ed 8ter, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34.
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Con specifico riferimento agli interventi di efficienza energetica, ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche, dell'edificio ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel caso di interventi ''trainanti'' e ''trainati'' eseguiti in un edificio in condominio, i predetti A.P.E. convenzionali ante e post intervento dovranno essere riferiti all'intero fabbricato prendendo in considerazione solo i servizi energetici presenti nella situazione ante intervento e considerando nella situazione post intervento tutti gli interventi ''trainanti'' e ''trainati'' eseguiti congiuntamente.
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Ebbene, l'Agenzia delle Entrate, in merito alle questioni esposte dal contribuente ha evidenziato che con riferimento al primo quesito, relativo alla possibilità di redigere l'A.P.E.
ante intervento anche successivamente alla comunicazione di inizio dei lavori che la risposta implica valutazioni di natura tecnica che esulano dalle competenze dell'Agenzia delle Entrate, in quanto riferite alla
materia di efficientamento energetico.
Con riferimento, invece, al secondo quesito, il Fisco conferma per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali spetta per le
spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110%.
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Quanto al secondo quesito (Interpello n. 585/2022),
l'istante (proprietario di un'unità immobiliare facente parte di un condominio), precisa che unitamente all'intervento sulle parti comuni dell'edificio in condominio, intende effettuare, quale intervento ''trainato'', l'istallazione di una colonnina di ricarica per i veicoli elettrici nel posto auto di proprietà sito al piano terreno dell'edificio condominiale, usufruendo del citato Superbonus. L'immobile condominiale, inoltre, risulta essere parte di un complesso residenziale composto da più palazzine e l'accesso ad esso, rispetto alla pubblica via, è governato da
un passaggio carrabile sprovvisto di cancello o sbarra di accesso. Ciò considerato, l'Istante chiede se il requisito di ''non accessibilità al pubblico" del punto di ricarica è da considerarsi tale solamente qualora vi sia un effettivo ostacolo al libero accesso presso l'intero edificio residenziale in cui insiste la pertinenza dell'unità immobiliare ove viene istallato, oppure si configura tale anche qualora la pertinenza dell'unità immobiliare è dotata di dispositivi di limitazione all'accesso di parte di terzi.
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Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti, la detrazione spetta nella misura riconosciuta in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine. L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.
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Premesso ciò, secondo il Fisco, nel caso di specie, l'infrastruttura di carica installata nel posto auto dell'Istante, situato al piano terra dell'edificio condominiale, soddisfi la condizione di punto di ricarica non accessibile al pubblico essendo
«installato in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti».