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13 dicembre 2022
Il caso processuale: trasformazione della causa da procedura a cognizione sommaria a procedura a cognizione piena
È legittima la pronuncia di inammissibilità in caso di atto introduttivo qualificato come atto di citazione “in riassunzione” ma con il contenuto e i riferimenti della pregressa vicenda processuale introdotta con procedura ex art. 702-bis c.p.c.?
La Redazione
L’oggetto del processo: riassunzione di procedimento introdotto con la procedura ex art. 702-bis c.p.c.

ilcaso

La Società beta aveva proposto ricorso ex art. 702-bis c.p.c. nei confronti di Tizio, chiedendo che quest'ultimo venisse condannato a restituire quanto percepito a titolo di compenso, quale Presidente del CdA, in eccesso rispetto ai limiti di legge. Tizio, costituendosi in giudizio, eccepiva in primo luogo l'incompetenza del Tribunale adito, in favore della sezione specializzata. Con Ordinanza, il Tribunale dichiarava la propria incompetenza, quindi veniva assegnato il termine per la riassunzione della causa. L'odierna attrice incardinava quindi il presente procedimento davanti alla Sezione specializzata tramite atto denominato “Atto di citazione in riassunzione”. Si costituiva il convenuto eccependo l'inammissibilità del ricorso ex art. 702-bis c.p.c.

La normativa risolutiva

legislazione

L'art. 702-bis, comma 1, c.p.c. prevede che nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al Tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125 c.p.c., deve contenere le indicazioni dell'articolo 163 c.p.c. Tuttavia, l'art. 702-ter, comma 2, c.p.c. prevede che se il giudice rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'articolo 702-bis, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Infine, il comma 3 dell'art. 702-ter c.p.c. precisa che se il giudice ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183 c.p.c. (possibilità di procedere alla conversione del rito).

La procedura

esempio

Il cd. rito semplificato è una forma del rito ordinario di cognizione, caratterizzata da termini per svolgere le difese ridotti rispetto a quelli previsti per la forma ordinaria del processo di cognizione. L'obiettivo perseguito è quello di rendere più agile l'ordinario “percorso” processuale nell'implicito presupposto che si sia in presenza di una controversia di natura “semplice”. Con il procedimento sommario di cognizione viene conferito al giudice il potere discrezionale di dettare i tempi del procedimento, individuando le forme più adatte alla causa. Con la riforma Cartabia, il procedimento in esame è stato ridenominato “procedimento semplificato di cognizione” (procedura in vigore dal 30 giugno 2023).

La soluzione del giudice

ildiritto

La presente causa era stata introdotta con un atto denominato “atto di citazione in riassunzione”, il quale, pur riportando al suo interno il testo del ricorso originariamente proposto davanti al Tribunale, presentava tutti gli elementi ed i caratteri di un ordinario atto di citazione, come richiesti dagli artt. 163 e ss c.p.c. Il procedimento si era svolto, sin dalla sua introduzione dinnanzi al Tribunale, nelle forme del rito ordinario; di conseguenza, anche da un punto di vista sostanziale, nessuna compressione del diritto di difesa poteva essere fatta valere dal convenuto, il quale aveva avuto modo di svolgere le sue difese nella maniera più ampia concessa dal Codice di rito. Alla luce di tali elementi, il Collegio ritiene che la causa era stata correttamente introdotta e che il solo fatto che l'atto introduttivo si qualificasse come atto di citazione “in riassunzione” e che faceva riferimento alla pregressa vicenda processuale non era sufficiente a giustificare una pronuncia di inammissibilità, la quale si concretizzerebbe in un vuoto formalismo e si porrebbe in inevitabile contrasto con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo. Del resto, la trasformazione della causa da procedura a cognizione sommaria a procedura a cognizione piena presuppone pur sempre che la causa sia stata introdotta correttamente (Trib. Torino, Ord. 26ottobre 2022).

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