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13 dicembre 2022
Le modificazioni sulla cosa comune ad iniziativa del condomino e a sue spese non richiedono alcuna preventiva autorizzazione assembleare

A differenza delle innovazioni, le modifiche alle parti comuni dell'edificio possono essere apportate dal singolo condomino nei limiti indicati dall'art. 1102 c.c.. In caso di impugnazione spetta al condominio dimostrare il superamento dei limiti del pari uso.

La Redazione

La controversia trae origine dal ricorso di una condomina avente ad oggetto la decisione della Corte d'Appello di respingere l'impugnazione ex art. 1137 c.c. della delibera assembleare avente ad oggetto la sua richiesta di aprire un terrazzo a tasca sul...

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